T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 21-02-2011, n. 299 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso principale in epigrafe, è impugnato il provvedimento del 21 luglio 2004, con il quale, in rettifica della graduatoria generale di merito del corsoconcorso a posti di Dirigente scolastico per la Regione Sicilia, prot. 16221/C2 del 12 luglio 2004, è stato riconosciuto al controinteressato un punto aggiuntivo, con l’effetto di inserirlo al 57° posto, anteponendolo al ricorrente.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, sono state proposte nuove domande di annullamento della graduatoria, per mancato riconoscimento di titoli di servizio in favore del ricorrente principale e mancata decurtazione di punteggio al controinteressato.

Per resistere al ricorso si sono costituite le amministrazioni intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato documenti e, con memoria del 4 novembre 2010, ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa principale e per motivi aggiunti, domandandone comunque il rigetto, con vittoria di spese.

Con memoria di costituzione depositata il 6 ottobre 2004, si è costituito il controinteressato, che, con separato atto, ha proposto, altresì, ricorso incidentale per domandare il rigetto del ricorso principale, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti presenti, che sono stati resi edotti della possibilità di porre a fondamento della decisione questioni di inammissibilità rilevate d’ufficio, ai sensi dell’art. dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio di esaminare prioritariamente il ricorso principale, atteso che con il ricorso incidentale non è sollevata alcuna censura contro l’ammissione del ricorrente principale al concorso di cui si tratta, nè sono sollevate eccezioni tali da comportare, in ipotesi di fondatezza, effetti conformativi incompatibili con qualunque possibilità di realizzazione dell’interesse fatto valere dal ricorrente principale, di talchè non sembrano ravvisabili ragioni di pregiudizialità logica suscettibili di fondare, secondo l’orientamento tradizionale della giurisprudenza amministrativa, l’anteposizione del ricorso incidentale, quando quest’ultimo sia diretto a paralizzare l’impugnativa principale, elidendone una condizione dell’azione (in termini, da ultimo, Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 19 gennaio 2011, n° 55; conforme, Adunanza Plenaria, 10 novembre 2008, n° 11; Tar Palermo, 31 maggio 2004, n° 941).

Ne deriva che, anche considerata la natura della controversia, che esula dalle specifiche problematiche di recente emerse nel contenzioso degli appalti pubblici (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 gennaio 2011, n° 351), l’ordine di trattazione può seguire la regola generale della previa valutazione del ricorso principale, atteso che, per un verso, l’esame del ricorso principale è decisivo per dirimere la lite, per altro verso, il ricorso incidentale, come si desume dal contenuto dell’unico motivo di diritto, senza prospettare, neanche indirettamente, questioni concernenti la legittimazione ad agire del ricorrente principale, o il suo interesse a ricorrere, si limita a proporre censure afferenti la valutazione dei titoli per la graduazione dei Presidi, come tali inequivocabilmente riconducibili al "merito della causa", circostanza confermata dalle richieste rassegnate in parte conclusionale, tendenti ad ottenere una declaratoria di rigetto nel merito dell’impugnativa principale.

Il ricorso principale è fondato.

Dev’essere respinta l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo del ricorso principale, sollevata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria depositata in vista dell’udienza di discussione.

Dalle deduzioni impugnatorie, appare evidente che oggetto di censura sia non l’originaria valutazione dei titoli posta a fondamento della graduatoria del 14 luglio 2003, bensì la "rettifica" della detta valutazione e la contestuale retrocessione del ricorrente al posto n° 58, compiuta con il provvedimento impugnato, emesso il 21 luglio 2004, sulla scorta del reclamo del controinteressato in data 12 luglio 2004.

In secondo luogo, non può sottacersi la circostanza che, con il reclamo da ultimo menzionato, del 12 luglio 2004, il controinteressato ha dichiarato di "essere incluso nella graduatoria generale di merito – settore formativo II – al posto n° 58 con punti 67,95" e, per tale ragione, ha domandato la rettifica della graduatoria, che risulta essere stata disposta con l’atto impugnato.

Da ciò deve inferirsi che, a meno di non voler dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell’istante, l’effettiva collocazione al posto n° 57 e la correlativa retrocessione lesiva per il ricorrente principale debba essere avvenuta con il provvedimento impugnato, o, per lo meno, che con tale provvedimento essa sia divenuta efficace e conoscibile, indipendentemente dal fatto che il titolo controverso fosse stato previamente riconosciuto.

Con il secondo motivo del ricorso principale, si censura l’impugnata rettifica, che ha riconosciuto al controinteressato un punto aggiuntivo per l’incarico di Presidenza del Liceo classico "Gorgia" di Lentini, per violazione dell’art. 9 del bando di concorso, recante "norme sulla documentazione e valutazione dei titoli".

Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato.

L’art. 9 del bando di concorso, pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale – n° 100 del 20 dicembre 2002, testualmente dispone che: "i titoli valutabili devono pervenire, in allegato alla domanda, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione".

Emerge incontestatamente dagli atti del giudizio che la documentazione comprovante l’incarico di Presidenza del Liceo classico "Gorgia" di Lentini, per il quale il controinteressato ha ottenuto l’impugnata rettifica del punteggio assegnatogli per titoli professionali e di servizio, non fosse stata allegata alla domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione, secondo la prescrizione del bando, con la conseguenza che il detto titolo non poteva essere riconosciuto in sede di valutazione.

La circostanza è documentalmente provata dalla richiesta di rettifica punteggio in data 14 luglio 2003, a firma del controinteressato, in cui lo stesso, dopo aver elencato i titoli di servizio per i quali "fa presente di aver presentato la certificazione", successivamente, con separata asserzione, "reclama, altresì, l’attribuzione di punti 1 in riferimento all’incarico di Presidenza relativo all’anno scolastico 19992000 di cui ha avuto il riconoscimento giuridico con decreto del Provveditore agli studi di Siracusa n° 15098 del 23 luglio 2001 e del quale allega relativa copia", di talchè appare ragionevole ritenere che tale "copia" non fosse stata prodotta precedentemente in uno alla domanda di partecipazione al concorso, in seno alla quale non è neanche dedotto essere stato dichiarato il titolo in questione.

La doglianza va, pertanto, accolta, essendo avvenuta l’impugnata rettifica del punteggio in violazione dell’art. 9 del bando di concorso.

Il ricorso principale è, quindi, fondato sotto tale assorbente profilo.

Venendo all’esame del ricorso per motivi aggiunti, dev’essere accolta l’eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa erariale nella citata memoria difensiva del 4 novembre 2010.

Con il ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 15 novembre 2004 e depositato in data 24 novembre 2004, il ricorrente si duole, con un primo motivo, del mancato riconoscimento, in suo favore, del punteggio per alcuni incarichi di servizio, con un secondo motivo, della mancata decurtazione al controinteressato del punteggio di 0,10 per il servizio effettivamente prestato nell’anno scolastico cui si riferisce l’incarico "virtuale" contestato con il ricorso principale.

Il primo motivo, in quanto rivolto non contro il riesame in rettifica della graduatoria, disposto con il provvedimento impugnato in via principale, ma contro la graduatoria originaria, appare proposto tardivamente.

Il secondo motivo, poichè presuppone il riconoscimento al controinteressato del punto aggiuntivo per l’incarico di Presidenza relativo all’anno scolastico 19992000 presso il Liceo classico "Gorgia" di Lentini, è travolto in via conseguenziale dall’annullamento del suddetto riconoscimento.

Il ricorso incidentale è inammissibile.

Per principio giurisprudenziale pacifico, "il vincolo dell’interesse ad agire nel ricorso incidentale si scompone in due elementi, l’uno di carattere negativo e l’altro di carattere positivo: a) il primo, negativo, consiste nell’assenza di una lesione attuale, che si sarebbe dovuta far valere in via principale; b) il secondo, positivo, concerne la lesione virtuale derivante dall’accoglimento del ricorso principale" (Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2002, n. 2468).

Con l’unico motivo in diritto del ricorso incidentale in epigrafe, il controinteressato lamenta un’asserita erroneità della valutazione dei titoli del ricorrente principale, contestando, in particolare, il contenuto del decreto di rettifica della graduatoria definitiva prot. n° 15676 del 21 luglio 2003, che, su reclamo del ricorrente principale, gli ha attribuito un punteggio complessivo di 24,95 per titoli di servizio e professionali, così collocandolo in una posizione antecedente rispetto al suddetto controinteressato, che era stato valutato con un punteggio per titoli di servizio e professionali di 24,85 (pag. 16 del ricorso incidentale).

A ben vedere, il decreto prot. n° 15676 del 21 luglio 2003 era immediatamente lesivo per il controinteressato, odierno ricorrente incidentale, che, per sua stessa deduzione, si era visto precedere in graduatoria dal ricorrente principale in conseguenza della rettifica menzionata, la cui omessa tempestiva impugnazione entro i termini decadenziali ordinari preclude oggi l’esame delle censure tardivamente sollevate avverso un atto ormai consolidato.

In realtà, nel caso concreto, pur essendo formalmente impugnato il provvedimento del 21 luglio 2004, in realtà si fa valere una situazione lesa da un atto presupposto, il decreto di rettifica prot. n° 15676 del 21 luglio 2003, tardivamente impugnato in via incidentale, in quanto immediatamente lesivo, con i caratteri dell’attualità e concretezza che determinano il sorgere dell’interesse ad agire e del correlativo onere di impugnazione in via principale ed entro i termini decadenziali.

Di talchè, in mancanza di tempestiva reazione processuale, l’assetto di interessi ormai inoppugnabile non può essere tardivamente rimesso in discussione con elusione dei termini decadenziali di impugnazione, oltre che forzatura e snaturamento della funzione propria del ricorso incidentale.

In coerenza con i principi di diritto fin qui esposti dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale.

In conclusione, il ricorso principale dev’essere accolto, il ricorso per motivi aggiunti dev’essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso principale, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla il provvedimento del 21 luglio 2004 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

compensa integralmente tra le parti costituite le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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