Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-02-2011, n. 1089 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a dell’Avv. De Pascale.
Svolgimento del processo

Gli appellanti in epigrafe indicati, che hanno partecipato alla selezione per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in relazione all’integrazione di un intervento di valorizzazione bandita dalla Comunità Montana Matese di Boiano, collocandosi al secondo posto della graduatoria, hanno proposto ricorso al T.A.R. Molise per l’annullamento degli atti di affidamento dell’incarico de quo all’arch. C.D.B., classificatosi al primo posto in graduatoria, nell’assunto che sarebbe stato privo di uno dei requisiti previsti dal bando, non possedendo il titolo per redigere studi geologici, nonché per ottenere il risarcimento del danno; inoltre, con motivi aggiunti, hanno impugnato, tra l’altro, la nota n. 2337 del 2009, con la quale detta Comunità Montana aveva risposto all’Ordine dei geologi affermando che il servizio non prevedeva compiti attinenti alla figura del geologo.

Detto T.A.R., con sentenza n. 669 del 2009, ha respinto il ricorso e la richiesta di risarcimento del danno, dichiarando inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto dall’architetto C.D.B..

Con il ricorso in appello in epigrafe indicato i professionisti soccombenti in primo grado hanno chiesto l’annullamento e la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:

1.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis (bando prot. n. 2215 del 30.9.2008), nonché dell’art. 91, III c., del D. Lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà tra atti, difetto di istruttoria, erronea presupposizione dei fatti e sviamento dalla causa tipica.

Non sarebbe condivisibile la tesi del Giudice di primo grado, secondo il quale nella interpretazione della lex specialis il criterio letterale prevale su quello sostanzialististico e, poiché il bando non prevedeva espressamente il possesso del requisito della qualifica di geologo, non poteva esso requisito essere dedotto in via indiretta ed implicita.

Il T.A.R. avrebbe indicato in sentenza una nota della comunità Montana indicandone erroneamente gli estremi.

Non sarebbe chiaro e non sarebbe stato spiegato dal primo Giudice per quali motivi il divieto di subappalto previsto dal bando della gara de qua confortava la decisione di respingere il ricorso, né perché, se non era richiesto il possesso di competenze geologiche, il bando prevedeva che in sede di valutazione delle offerte si sarebbe tenuto conto ai fini dell’attribuzione del punteggio anche dell’analisi geologica.

Non sarebbe stata presa in considerazione dal Giudice di prime cure la censura relativa alla circostanza che la commissione aveva attribuito il massimo del punteggio per esperienza maturata sia al R.T.P. ricorrente, che comprendeva anche un esperto geologo, sia all’arch. Del Busso, privo di competenze geologiche.

Erroneamente sarebbe stata negata la tutela risarcitoria sul presupposto dell’assenza di responsabilità in capo alla stazione appaltante.

2) La sentenza non conterrebbe alcun accenno alla impugnativa subordinata della nota n. 2337 del 2009 e dell’avviso di selezione, formulata con motivi aggiunti (e sulla consequenziale istanza risarcitoria).

Con atto depositato il 23.2.2010 si sono costituiti in giudizio la Regione Molise, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Molise.

Con atto di costituzione e ricorso incidentale depositato il 22.6.2010 l’arch. C.D.B. ha innanzi tutto eccepito la carenza di interesse al ricorso dei ricorrenti principali, che avrebbero dovuto essere esclusi dalla gara, ed ha riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado, non esaminati con la sentenza impugnata:

1.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della lex specialis, che ammetteva la partecipazione ai soli ingegneri ed architetti, escludendo la possibilità di partecipazione dei geologi.

2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Violazione e falsa applicazione della lex specialis.

I professionisti facenti parte del Raggruppamento appellante non avevano dichiarato e specificato in sede di offerta economica le parti del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici riuniti, né avevano presentato in sede di offerta economica una dichiarazione unica sottoscritta da tutti circa la suddivisione delle parti del servizio.

3.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Violazione e falsa applicazione della lex specialis, sotto altro profilo.

L’offerta economica non conteneva l’impegno dei professionisti, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato in sede di offerta come mandatario.

4.- Violazione e falsa applicazione della lex specialis e dell’art. 91, III c., del D. Lgs. n. 163 del 2006. Eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà tra atti, difetto di istruttoria, erronea presupposizione dei fatti e sviamento dalla causa tipica.

Non era stato specificato dal raggruppamento ricorrente quale dei professionisti avrebbe redatto la relazione geologica.

5.- In via subordinata: Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara; violazione dei principi generali di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e in particolare dei principi di par condicio, correttezza, trasparenza e pubblicità. Violazione di principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sviamento dall’interesse pubblico, illogicità e contraddittorietà manifesta.

6.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 1, 3 e ss. della L. n. 241 del 1990, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Con detto atto di costituzione, quanto al ricorso principale, è stata eccepita la tardività della impugnazione dell’avviso pubblico di indizione della procedura di selezione e della nota n. 2337 del 14.10.2008, mentre, quanto ai motivi aggiunti, è stato eccepito che era stata inammissibilmente ampliata la portata soggettiva del giudizio ad Amministrazioni (Regione e Ministero) originariamente non coinvolte, in violazione dell’art. 21 della L. n. 1034 del 1971. Nel merito è stata dedotta la infondatezza dell’appello ed è stata chiesta la reiezione di esso, anche in accoglimento del ricorso incidentale.

Con atto depositato il 22.6.2010 si è costituita in giudizio la Comunità Montana Matese, V Zona Omogenea, di Bojano, che ha in primo luogo eccepito la irricevibilità del ricorso principale di primo grado per tardiva impugnazione dell’avviso pubblico e della nota prot. n. 2337 del 14.10.2008 con la quale l’Ente aveva chiarito che l’intervento in oggetto non necessitava di un geologo; in secondo luogo ha eccepito la inammissibilità dei motivi aggiunti formulati nel corso del giudizio di primo grado per essere stata con gli stessi ampliata la portata soggettiva del giudizio ad Amministrazioni (Regione e Ministero per i Beni e le Attività culturali) non intimate con il ricorso principale. Nel merito ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 25.6.2010 le parti appellanti hanno dedotto la infondatezza della eccezione di tardività del ricorso introduttivo del giudizio (nell’assunto che non sussisteva la necessità di impugnare l’avviso di selezione e la nota n. 237 del 2008 non era conosciuta), nonché della eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, anche per carenza di interesse (potendo l’accoglimento dell’eccezione comportarne la inammissibilità nei confronti delle sole Amministrazioni in precedenza non evocate in giudizio), nonché hanno contestato le avverse difese e ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 2.7.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame, i partecipanti al Raggruppamento Temporaneo tra i Professionisti in epigrafe indicati, che avevano partecipato alla selezione per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, in relazione all’integrazione di un intervento di valorizzazione, bandita dalla Comunità Montana Matese di Boiano, collocandosi al secondo posto della graduatoria, hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Molise n. 669 del 2009, di reiezione del ricorso da essi proposto per l’annullamento della determinazione n. 172 del 5.11.2008 del Responsabile del Settore V della Comunità Montana suddetta, di affidamento all’arch. Carmine del Busso dei servizi suddetti, nonché di reiezione della richiesta di risarcimento del danno e di declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto da detto architetto.

2.- Il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente l’appello principale, perché la sua eventuale reiezione comporterebbe il venir meno dell’interesse all’esame del ricorso incidentale condizionato riproposto in appello dal controinteressato vittorioso in primo grado, essendo esso ammesso esclusivamente per contestare l’iniziativa processuale avversaria e, pertanto, non avendo più ragion d’essere quando la pretesa dell’altra parte risulta definitivamente respinta.

3.- Con il primo motivo di appello è stata dedotta violazione e falsa applicazione della lex specialis, nonché dell’art. 91, III c., del D. Lgs. n. 163 del 2006; inoltre è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, e contraddittorietà tra atti, difetto di istruttoria, erronea presupposizione dei fatti e sviamento dalla causa tipica.

3.1.- Non sarebbe condivisibile la tesi del Giudice di primo grado, secondo il quale nella interpretazione della lex specialis il criterio letterale prevale su quello sostanzialistico e, non prevedendo espressamente il bando della gara de qua il possesso del requisito della qualifica di geologo, non poteva esso requisito essere dedotto in via indiretta ed implicita.

La necessità della presenza del geologo per i lavori oggetto di gara si evincerebbe infatti dalla richiesta contenuta nella lex specialis (punto 2, lettera d), del bando con riferimento all’art. 91, III c., del D. Lgs. n. 163 del 2006) di una relazione geologica non subappaltabile ed oggetto di remunerazione; diversamente opinando illogicamente il bando avrebbe posto a carico dell’aggiudicatario, privo di competenze geologiche, la redazione della relazione geologica, nonché avrebbe considerato la stessa remunerata nell’importo omnicomprensivo e avrebbe previsto per la valutazione delle offerte anche le analisi geologiche.

Tanto comporterebbe che sussisteva l’obbligo per i partecipanti di possedere le competenze specifiche per la redazione della relazione geologica, peraltro oggetto di valutazione, insieme ad altri elementi, per l’attribuzione del punteggio massimo di 30 punti.

Del resto la relazione suddetta sarebbe stata necessaria sia perché l’intervento era compreso in zona PTPAAV n. 3 – Massiccio del Matese e sia perché le norme che disciplinano gli interventi in quella zona comportano la verifica della pericolosità geologica.

L’assunto del T.A.R., secondo cui il bando prevedeva solo la partecipazione di architetti ed ingegneri, sarebbe smentito dalla circostanza che tale previsione doveva ritenersi quale requisito minimo ma non sufficiente, visto che era richiesta la redazione della relazione geologica e che l’affidatario non poteva avvalersi del subappalto, sicché si poteva partecipare alla gara come soggetto individuale in possesso del titolo idoneo anche per la redazione della relazione geologica o, per poter garantire la prestazione, con un Raggruppamento Tecnico tra Professionisti, comprendente un geologo.

Anche se fosse applicabile il criterio di interpretazione letterale e non sostanzialistico delle norme di gara il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che il bando, oltre ad indicare i requisiti soggettivi di partecipazione, conteneva altri enunciati che consentivano di individuare l’oggetto della prestazione richiesta e la necessità del requisito soggettivo di adeguata professionalità.

3.1.1.- Osserva il Collegio che l’avviso di selezione n. 2215 del 30.9.2008 per l’affidamento dei servizi di cui trattasi prevedeva, tra i servizi e le attività da affidare, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza e lo svolgimento di ogni attività tecnico amministrativa connessa alla progettazione e realizzazione dei lavori per la valorizzazione del centro storico Civita Superiore del Comune di Boiano.

Prevedeva inoltre, al punto 2), la possibilità di partecipazione alla procedura di interessati in possesso della laurea in ingegneria o della laurea in architettura, con abilitazione all’esercizio della professione, nonché, alla lettera d) di detto punto 2), che, ai sensi dell’art. 91, III c., del D. Lgs. n. 163 del 2006, il soggetto affidatario non avrebbe potuto avvalersi del subappalto.

Detto avviso poneva altresì a carico del soggetto affidatario le pratiche per la acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, presso Enti ed Amministrazioni interessate all’intervento, la relazione geologica, il deposito sismico, il collaudo in corso d’opera, la contabilità finale e la certificazione inerente la regolare esecuzione. Ancora, l’avviso prevedeva, oltre alla specificazione che il contributo omnicomprensivo inerente le spese tecniche era da intendersi relativo al pagamento di tutti i livelli di progettazione (incluse le competenze geologiche e quant’altro ai fini dell’approvazione della progettazione esecutiva), al punto 8, nella descrizione dei parametri di valutazione dei punteggi, la valutazione delle prestazioni in base alla completezza delle fasi progettuali svolte, al coordinamento della sicurezza, all’analisi geologica, alla direzione dei lavori effettuata ed alla complessità tecnica.

L’Amministrazione, successivamente, con nota prot. n. 2337 del 14.10.2008, pubblicizzata presso gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, ha precisato che la tipologia dell’intervento non prevedeva, al momento, compiti attinenti alla figura professionale del Geologo.

Osserva il Collegio che il citato avviso non conteneva, come invece asserito nel motivo di appello in esame, una vera e propria richiesta di relazione geologica, da retribuire mediante contributo omnicomprensivo, ma, dopo aver ristretto esplicitamente la possibilità di partecipazione alla procedura ai professionisti in possesso della laurea in ingegneria o della laurea in architettura, prevedeva genericamente che, a cura del soggetto affidatario, avrebbero dovuto essere eseguite le pratiche per la acquisizione dei pareri ed autorizzazioni, la relazione geologica, il deposito sismico, il collaudo in corso d’opera, la contabilità finale e la certificazione inerente la regolare esecuzione.

Posto che la relazione geologica non era prevista dall’avviso de quo e che a questo potevano partecipare professionisti non in possesso della laurea in geologia, deve condividersi con il primo Giudice il rilievo che la previsione secondo cui l’affidatario avrebbe dovuto farsi carico della relazione geologica costituiva chiaramente una clausola di stile, indicante tutte le attività da svolgere a cura dell’affidatario, ma solo se richieste specificamente dall’avviso in questione.

In tale ottica di una previsione generica (e non specifica e riferita ad una prestazione concreta da effettuare) andava interpretata anche la previsione nell’avviso di selezione de quo del computo della remunerazione della relazione geologica nel contributo omnicomprensivo relativo alle spese tecniche (da effettuare quindi solo se la prestazione fosse stata effettivamente richiesta) e la inclusione, tra i criteri di valutazione delle offerte, dell’apprezzamento delle analisi geologiche (anche esso da effettuare solo se detta relazione fosse stata richiesta).

Tanto esclude la condivisibilità della tesi della parte appellante che la previsione contenuta nel bando della partecipazione solo di architetti ed ingegneri dovesse ritenersi quale requisito minimo ma non sufficiente, non potendo condividersi la tesi che fosse stata effettivamente richiesta dall’avviso di selezione la redazione della relazione geologica, invece non necessaria, come successivamente precisato esplicitamente dall’Amministrazione con la sopra citata nota n. 2337 del 2008, nel doveroso esercizio del proprio potere amministrativo, trattandosi unicamente di eliminare mere incertezze nell’interpretazione degli atti (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 36), non incidenti sull’assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura di gara né alteranti le regole riguardanti la "par condicio" tra i concorrenti.

Proprio perché nelle gare d’appalto pubblico, le prescrizioni riguardanti specifici adempimenti da parte delle imprese partecipanti, quando diano adito a dubbi in ordine all’oggetto o ai soggetti effettivamente destinatari, oppure possano essere intese in più di un senso, devono essere interpretate con riguardo al contenuto sostanziale dell’adempimento e in modo da garantire la più ampia partecipazione dei concorrenti, nel caso che occupa, in cui sia il contenuto formale dell’avviso di selezione che il contenuto sostanziale degli adempimenti da effettuare non prevedevano la predisposizione della relazione geologica, il T.A.R. ha condivisibilmente interpretato l’avviso stesso nel senso che non richiedeva per la partecipazione anche la presenza di professionisti con la qualifica di geologo.

Ciò a nulla valendo la censura che potesse essere errata la mancata previsione della relazione stessa nella particolare zona de qua, non essendo stata poi la dedotta carenza fatta tempestivamente valere con apposito motivo di ricorso.

3.2.- Aggiunge la parte appellante che il T.A.R. erroneamente avrebbe fatto riferimento alla nota n. 2775 del 2008 della comunità Montana, invece che alla nota n. 2337 del 14.10.2008, che comunque avrebbe rappresentato un tentativo di rimediare ad un errore dell’Ente mediante formulazione di una rettifica o integrazione del bando, contenente un mero errore di trascrizione.

3.2.1.- Osserva al riguardo il Collegio che la erronea citazione nella sentenza appellata del numero di protocollo della nota dell’Amministrazione, della quale è stato comunque riportato l’esatto tenore letterale, non può essere di certo idoneo a comportare la riforma della sentenza stessa, perché il contenuto sostanziale dell’atto cui è stato fatto riferimento è stato sostanzialmente individuato esattamente in quello con il quale è stato, non integrato il bando, ma solo eliminata una incertezza nell’interpretazione dell’avviso di gara.

Peraltro deve ritenersi che detta nota non incidesse sull’assetto sostanziale degli interessi coinvolti nella procedura né potesse alterare la "par condicio" tra i concorrenti, proprio perché facilmente individuabile come mera imprecisione nella redazione dell’avviso di gara, che nella sostanza e nella forma era chiarissimo nell’escludere la necessità della redazione della relazione geologica.

3.3.- Secondo la parte appellante non sarebbe chiaro e non sarebbe stato spiegato dal primo Giudice per quale motivo il divieto di subappalto finiva per far propendere per la reiezione del ricorso.

3.3.1.- La censura non è, secondo la Sezione, suscettibile di positiva valutazione, atteso che il primo Giudice ha affermato che, posto che non era prevista la partecipazione di geologi, ma solo di architetti ed ingegneri, nessun falso affidamento poteva essere ingenerato nei partecipanti in ordine alla necessità del possesso della laurea in geologia o, comunque, di una preferenza attribuita alla offerta contenente relazioni geologiche redatte da appartenenti a tale categoria professionale (proprio in ragione del divieto di sub appalto, che, pertanto, si risolve in argomento militante contro la pretesa di parte ricorrente).

L’argomentazione è, invero, facilmente interpretabile nel senso che la chiara esclusione della partecipazione di Geologi dalla selezione comportava, proprio per il divieto di subappalto, la impossibilità che fosse richiesta la redazione di una relazione geologica, essendone impossibile una legittima acquisizione.

3.4.- Il T.A.R., deduce la parte appellante, non avrebbe spiegato perché, pur non essendo richieste competenze geologiche, il bando prevedeva che in sede di valutazione delle offerte si sarebbe tenuto conto ai fini del punteggio anche dell’analisi geologica.

3.4.1.- La censura non può essere condivisa dal Collegio, essendo chiaro che, come in precedenza evidenziato, la generica formula contenuta nel bando era interpretabile nel senso che la analisi geologica sarebbe stata oggetto di valutazione ai fini del punteggio solo se richiesta.

3.5.- Soggiunge il motivo di appello in esame che erroneamente non sarebbe stata presa in considerazione dal Giudice di prime cure la censura relativa alla circostanza che la commissione aveva attribuito il massimo del punteggio per esperienza maturata sia al R.T.P. ricorrente, che comprendeva un esperto geologo, sia all’arch. Del Busso, che non aveva alcuna esperienza da poter valutare sotto il profilo dell’analisi geologica.

3.5.1.- La censura non può essere condivisa dal Collegio, essendo evidente che è stato attribuito il medesimo punteggio ai due soggetti partecipanti alla selezione anche se uno solo aveva previsto la presenza di un esperto geologo e l’altro no, proprio perché non era richiesta dall’avviso di selezione la redazione di alcuna relazione geologica.

3.6.- Le considerazioni in precedenza svolte sulla condivisibilità della sentenza di reiezione del ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione della selezione in questione escludono anche la possibilità di apprezzare in senso positivo la censura contenuta nel motivo in esame secondo cui erroneamente sarebbe stata negata la tutela risarcitoria sul presupposto dell’assenza di responsabilità in capo alla stazione appaltante.

4.- Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza de qua perché non conterrebbe alcun accenno alla impugnativa subordinata della nota n. 2337 del 2009 e dell’avviso di selezione, formulata con motivi aggiunti (e sulla consequenziale istanza risarcitoria).

Era stato infatti impugnato con motivi aggiunti, in subordine, l’avviso di selezione perché, anche nella ipotesi che non fossero state necessarie competenze geologiche, sussisteva comunque contraddittorietà tra quanto richiesto effettivamente e letteralmente con il bando e la volontà successivamente esternata dall’Amministrazione con la nota sopra indicata, impugnata anche per inadeguatezza a rettificare o integrare il bando, che avrebbe dovuto essere oggetto di provvedimenti in autotutela.

Dette contraddittorietà e negligenze che contraddistinguevano il comportamento dell’Amministrazione avrebbero dovuto essere considerate anche nella valutazione della colpa dell’Amministrazione a fini risarcitori

4.1.- Considera il Collegio che il motivo in esame non può essere condiviso perché basato sulla circostanza, già valutata non fondata, che il bando richiedesse effettivamente la sussistenza di competenze geologiche in capo ai partecipanti alla selezione di cui trattasi, sicché non sussisteva alcuna contraddittorietà tra le statuizioni contenute nell’avviso di selezione e quanto asserito, a mero scopo di specificazione e non ad integrazione o rettifica dell’avviso stesso, con la citata nota prot. n. 2337 del 2009.

Tanto esclude anche la necessità del ritiro in autotutela dell’avviso in questione le cui statuizioni collimavano con quanto espresso in detta nota.

5.- La infondatezza dell’appello principale consente di prescindere dalla disamina della fondatezza delle eccezioni reiterate dalle parti resistenti, quanto al ricorso principale per tardività della impugnazione dell’avviso pubblico di indizione della procedura di selezione e della nota n. 2337 del 14.10.2008, nonché, quanto ai motivi aggiunti, per inammissibilità dell’ampliamento della portata soggettiva del giudizio ad Amministrazioni (Regione e Ministero per i Beni e le Attività culturali) originariamente non coinvolte, in violazione dell’art. 21 della L. n. 1034 del 1971.

6.- La parte appellante, sul presupposto della sussistenza della responsabilità della stazione appaltante ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente con riferimento al mancato utile (nelle percentuali del 75% dell’offerta o, in subordine del 10%), alla perdita di chance, alle spese di partecipazione alla gara e al danno curriculare (nella misura del 5% dell’importo totale dell’appalto).

Considera al riguardo la Sezione che alla ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso non può che conseguire il rigetto della domanda di risarcimento del danno da provvedimento, difettando l’elemento stesso della illegittimità del provvedimento.

7.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale, riproposto in appello.

8.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, Sezione V, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *