Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 23-02-2011, n. 7014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17-12-2009 il Giudice Monocratico del Tribunale di Sondrio, confermava nei confronti di S.U. la sentenza emessa dal Giudice di Pace del luogo, in data 19-11-2008, con la quale l’imputato era stato condannato, quale responsabile del reato di cui all’art. 612 c.p.,nonchè del reato di cui all’art. 594 c.p., commi 1 e 4, e art. 582 c.p., comma 2. (fatti commessi (OMISSIS)) alla pena di Euro 400,00 di multa,oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, R.C., liquidati in complessivi Euro 800,00.

In fatto si era verificata una lite tra l’imputato ed il R., nel contesto di pregressi rapporti conflittuali, al momento in cui il R. stava rientrando nel luogo in cui abitava, e il S. lo aveva avvicinato prendendolo per il collo e minacciandolo come indicato in rubrica.

L’imputato aveva depositato in giudizio una memoria,nella quale riferiva di essere stato provocato dal R., come riportato in sentenza, a fl.5.

In dibattimento erano stati escussi vari testi che avevano assistito all’episodio.

– La difesa aveva rilevato nei motivi di appello che le ingiurie erano reciproche, mentre riteneva contraddittorie le deposizioni testimoniali; inoltre aveva rilevato l’eccessiva entità della somma liquidata a titolo di risarcimento.

Il Giudice di appello aveva disatteso tali censure come da motivazione, rilevando che le deposizioni rese dai testi erano concordi e fornivano univoco riscontro alla tesi accusatoria.

D’altra parte era stata esclusa l’applicabilità della esimente di cui all’art. 599 c.p., in base al rilievo che erano riscontrate da certificato medico le lesioni subite dal R., per le quali vi era referto ospedaliero.

Parimenti era stata esclusa l’esimente di cui all’art. 51 c.p., e si era ritenuta configurabile la fattispecie di cui all’art. 612 c.p., ritenendo altresì congrua la liquidazione del danno, in relazione al turbamento causato nella persona offesa dalla condotta delittuosa descritta.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

1- Con il primo motivo inerente all’art. 612 c.p. rilevava la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento dei fatti e la mancata valutazione critica delle dichiarazioni della persona offesa, evidenziando che le frasi minacciose oggetto del capo di imputazione erano state riferite "dalla sola parte offesa,mentre nessuno degli altri 5 testimoni hanno percepito dette frasi"-(v. ricorso,ove si richiamava,oltre che la sentenza,anche i verbali di interrogatorio dei testi,dai quali si desumeva che i predetti,ossia C., Ca., e V. non avevano percepito le minacce,mentre A. aveva riferito parole diverse da quelle oggetto dell’imputazione).

La difesa negava altresì efficacia intimidatoria alla frase riportata in rubrica (quale l’espressione "si sta avvicinando la tua fine, ringrazia che tengo il cane"), ritenendo che tale espressione non fosse idonea ad incutere timore nel soggetto passivo.

Pertanto riteneva illogica la motivazione della sentenza, la cui motivazione appariva in contrasto con le risultanze in precedenza indicate.

2 – Sempre relativamente alla fattispecie di cui al citato art. 612 c.p. il ricorrente evidenziava che se è vero che – come ritenuto dal Tribunale- il reato di minaccia è reato di pericolo ,è tuttavia necessario che il male prospettato sia idoneo ad incutere timore nel soggetto passivo,menomandone la sfera della libertà morale.

In base a detti rilievi,deduceva che non era ragionevole attribuire valenza a due frasi prive di significato,come quelle contestate: ("si sta avvicinando la tua fine, ringrazia che tengo il cane") – ed anche sotto tale aspetto la difesa riteneva che la sentenza fosse illogica,chiedendone l’annullamento per il delitto di cui all’art. 612 c.p..

3 – Con il terzo motivo,inerente al delitto di cui all’art. 594 c.p., commi 1 e 4, contestato al capo b),il ricorrente rilevava che l’imputato aveva ammesso di avere insultato il R. in condizione di reciprocità,(richiamando l’applicabilità dell’art. 599 c.p.), e rilevava che mentre alcuni testi ( C., V., Re.) avevano riferito di non avere udito le ingiurie contestate, ed il teste Ca. aveva confermato la versione del ricorrente, la teste A. aveva asserito di aver percepito le ingiurierei ricorrente verso la parte offesa,invitandolo a desistere dal molestare la moglie e che "i due continuavano ad insultarsi".

A riguardo la difesa rilevava che se era stata ammessa dal ricorrente la frase rivolta alla persona offesa "porco maiale",d’altra parte risultava dimostrata ugualmente la reciprocità delle ingiurie.

In base a tali rilievi la difesa riteneva illogica l’esclusione della esimente di cui all’art. 599 c.p., rilevando che la teste A. aveva cercato di calmare il R., mentre i due si insultavano;- inoltre rilevava che era provata la provocazione, costituita dalle molestie -vere o presunte-che il R. aveva inflitto alla moglie del ricorrente, ed avendo il R. rivolto all’imputato la frase:

"Fatti curare, sei malato ti mando al manicomio ti denuncio" (secondo deposizioni di A. e Ca.).

In tal senso la difesa riteneva che il reato di ingiurie risultasse non punibile,per reciprocità delle offese e provocazione attuata dal R..

La sentenza sul punto veniva dunque censurata per mancata valutazione dei suddetti dati processuali idonei a rendere applicabile l’esimente in precedenza indicata.

Anche per tale capo veniva chiesto l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

4- Con il quarto motivo,relativo al delitto di cui agli art. 582 c.p., comma 2, (per aver spintonato ed afferrato la persona offesa per il collo, sferrandogli un pugno al volto,e causandogli le lesioni dalle quali derivava una malattia con prognosi di giorni tre), il ricorrente rilevava che nessuno dei testi aveva visto l’imputato mentre colpiva con un pugno il R.,onde tale assunto era desumibile unicamente dalle dichiarazioni della persona offesa,che si ritenevano smentite dai testi.

Pertanto si riteneva illogica anche su tale punto la motivazione della sentenza, che veniva censurata come carente, per non aver dato conto della valutazione in senso critico della versione resa dal R., così deducendo la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. E).

Peraltro la difesa rilevando anche la illogicità della motivazione, evidenziava che i fatti erano contestati specificamente (come pugno e schiaffo), mentre le spinte non avrebbero potuto essere equivalenti ai fini della contestazione del reato di lesioni.

5- Con il quinto motivo la difesa censurava come apodittica e carente la motivazione con la quale il Giudice aveva disatteso le deduzioni di eccessiva entità della somma liquidata per rifusione delle spese e a titolo di risarcimento,trascurando peraltro le richieste difensive tendenti alla compensazione delle spese.

Osservava a riguardo che "non essendo stata realizzata alcuna scalfittura,i danni non risultavano dimostrabile non a livello di danno morale,da liquidarsi simbolicamente non ritenendo logica la diversa valutazione, anche equitativa.

Rilevava altresì che risultava "apodittica" anche la motivazione inerente al rigetto delle censure avanzate in riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado,essendosi il processo risolto in più udienze, evidenziando il minimo impegno professionale della causa,che non rendeva giustificabile la liquidazione disposta dal giudice.

Rilevava pertanto la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. C) ed E) con riferimento all’art. 541 c.p.p. e alle tariffe professionali, concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero la motivazione della sentenza impugnata si rivela dettagliata e coerente rispetto alle richieste formulate dall’appellante.

1 – Con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso, deve evidenziarsi che la sussistenza della condotta idonea ad integrare la fattispecie prevista dall’art. 612 c.p., resta dimostrata univocamente e con adeguata valutazione critica di quanto rappresentato a carico dell’imputato dalla persona offesa.

Infatti la motivazione della sentenza rende dettagliata esposizione delle deposizioni di più testimoni che erano sul luogo in cui era avvenuta una lite tra l’imputato ed il R., mentre costui stava per rientrare a casa,e la dinamica del fatto riferita dalla parte lesa è stata considerata come avvalorata dal contenuto di dichiarazioni testimoniali, specificamente indicate, avendo il giudice precisato che il teste C.S., appartenente alla Questura di Sondrio,era intervenuto al momento,essendo in servizio,ed aveva trovato il R. che appariva agitato e sconvolto,con il collo arrossato ,la camicia apertala cravatta scomposta,come se fosse stato strattonato. D’altra parte la teste A. aveva sentito le urla,provenienti dal posto e la frase, pronunciata da una persona che diceva "ti ammazzo,bastardo,lascia stare mia moglie,non la devi guardare" e poi prendeva il R. per il collo spingendolo contro un muro,mentre il predetto si era limitato a dire "io ti denuncio".

Orbene, in presenza delle dichiarazioni rese anche da altri testi ( V.F. e Ca.Io.), la tesi accusatoria derivante dalla versione della persona offesa, correttamente si è ritenuta validamente riscontratane in questa sede restano idonee a scalfire le logiche argomentazioni formulate dal giudice di merito da altri elementi addotti dalla difesa, riferiti a ulteriori dichiarazioni dei testi, ritenute contrastanti con l’accusa,essendo le stesse ininfluenti al cospetto di quanto rilevato nella congrua e logica motivazione della sentenza ove il giudice è tenuto a compiere una analisi del tutto aderente alle risultanze di causa, percepite nella loro globalità, non riscontrandosi peraltro alcuna lacuna relativa a dati essenziali ai fini della configurazione dei reati,e della minaccia,in particolare.

Peraltro le deduzioni difensive relative alla mancata valutazione critica della versione della parte lesa restano trovano fondamento.

In tale contesto restano dimostrate validamente dalla sentenza,la cui motivazione appare in sintonia con le risultanze menzionate, la minaccia effettuata rivolgendo al R. la frase "si sta avvicinando la tua fine" avendo la teste A. percepito la frase "ti ammazzo, bastardo".

Quanto alla reale efficacia intimidatoria delle espressioni pronunziate all’indirizzo del R., la Corte rileva l’infondatezza delle argomentazioni della difesa.

E’ noto che per giurisprudenza di questa Corte il reato di minaccia deve considerarsi reato di pericolo e, come tale ,"non postula l’intimidazione effettiva del soggetto passivo,essendo sufficiente che il male minacciato,in relazione alle concrete circostanze di fattoria tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo." – v. Sez. 5, 25 marzo 1982, n. 3234, Moioli.

Tanto premesso deve evidenziarsi che la versione dei fatti fornita dalla persona offesa risulta valutata secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza, essendo richiamati specifici elementi di riscontro, desunti da prove testimoniali,che riguardano anche le ingiurie riportate in epigrafe.

D’altra parte emerge come dato pacifico che i reati erano stati realizzati in un medesimo contesto,secondo le deposizioni assunte da testi oculari.

3 – Devono ugualmente ritenersi infondate le censure di illogicità della motivazione con riferimento al delitto di cui all’art. 594 c.p.p., per il quale la difesa sosteneva che ricorressero i presupposti di applicazione dell’esimente prevista dall’art. 599 c.p..

Sul punto va evidenziato che deve ritenersi incensurabile,la motivazione della sentenza,nel diniego della esimente richiesta, atteso che sono stati illustrati specifici elementi rappresentati dai testi, che restano preclusivi della valutazione di mera reciprocità di offese. Nè risulta nella specie dimostrato alla stregua di quanto si desume dalle modalità del fatto e da concreti elementi addotti in giudizio dalla difesa,che l’imputato abbia agito in un contesto idoneo a rivelare l’esistenza di un comportamento tale da integrare un "fatto ingiusto altrui".

Va anche considerato che ,come affermato da questa Corte-(v. sentenza, Sez. 5, del 6-6-1988,n. 6675, Siano)"la causa di non punibilità prevista dall’art. 599 c.p., comma 1 è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito che può non esercitarlo anche se ricorrono le condizioni richieste dalla legge; invero la concessione del beneficio non costituisce un diritto soggettivo dell’interessato che può solo fare istanza perchè tale potere venga esercitatola non censurare in Cassazione un’eventuale pronuncia negativa,neanche se concorrono le condizioni richieste dalla predetta norma".

In tal senso resta inammissibile la censura di cui si tratta, avendo peraltro la difesa prospettato con tale motivo una questione meramente ripetitiva di quella prospettata innanzi al giudice di appello,che ha puntualmente reso motivazione aderente alle risultanze menzionate in sentenza(ove si sono considerate le deposizioni testimoniali nella loro efficacia sostanziale ai fini probatori).

4 – In ordine al quarto motivo nel quale si censura la sentenza in riferimento alla prova delle lesioni contestate al capo C),le doglianze della difesa appaiono articolate in base ad elementi che contrastano con quanto aveva rilevato il Giudice che aveva desunto la prova del reato sia in base all’esito di deposizioni testimoniali, sia per il riscontro oggettivo,costituito dal referto medico.

Pertanto resta priva di valenza probatoria la questione di dover distinguere tra un pugno ed uno schiaffo,avendo l’imputato peraltro ammesso di avere colpito al volto il R., come specificato in sentenza,ed essendo stata riscontrata da referto la contusione mandibolare della persona offesa.

Tali dati probatori consentono di ritenere che il giudice abbia correttamente formulato il giudizio di condanna per i reati enunciati in epigrafe, restando infondate le censure di carenza della motivazione,anche per la valutazione della prova testimoniale.

Ulteriori argomentazioni difensive si ritengono inammissibili, nei punti ove tendono a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali, che in sentenza risultano vagliate correttamente nei punti ritenuti dal giudice di merito sufficienti ad integrare la prova certa dei fatti contestati, non smentiti dalle plurime argomentazioni del ricorrente.

Peraltro risulta correttamente esclusa l’esimente di cui all’art. 51 c.p., in base alla dinamica dei fatti,restando esclusa l’ipotesi di esercizio di un diritto, la cui esistenza al momento dei fatti non emergeva.

5 – Infine devono ritenersi inammissibili le censure inerenti alla entità delle somme liquidate in primo grado a favore della parte civile, sia per il rimborso spese che per il ristoro dei danni subiti, avendo la difesa evidenziato di aver chiesto al primo giudice di compensare tali spese tra le parti.

Invero, secondo giurisprudenza di questa Corte – (v. Sez. 4, 29 aprile 2002, n. 16019, RV 221944)"In tema di liquidazione delle spese processuali(nella specie, in favore della parte civile) è generico e pertanto inammissibile,il motivo di ricorso per Cassazione che,censurando i criteri adottati dal giudice di merito,non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa".

Nella specie il ricorrente censura solo in modo generico, senza riferimenti alle voci tariffarie, entità delle spese liquidate,onde il motivo deve ritenersi inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato,pronunziando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va altresì condannato al rimborso delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile costituita,che la Corte liquida come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile,che liquida in complessivi Euro 1.200,00= per onorari oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *