Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7090 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ricorre avverso l’ordinanza pronunciata il 23 giugno 2010 da quel Tribunale della Libertà che, pronunciando in sede di rinvio da questa Corte, aveva respinto l’appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del GIP che aveva rigettato la sua richiesta di convalida del sequestro preventivo di un "cutter", rinvenuto da personale di P.G. nel corso di un controllo a bordo dell’autovettura di D. A., indagato per il reato di porto ingiustificato di strumento atto ad offendere.

Il GIP non aveva convalidato il sequestro preventivo assumendo che si trattava invece di un sequestro probatorio, nè aveva provveduto in ordine alla sorte del cutter, sostenendo che non ve ne era necessità, atteso che l’attrezzo si trovava comunque in sequestro e non ne era stata chiesta la restituzione. L’assunto era stato confermato dal Tribunale di Forlì con l’ordinanza annullata da questa Corte, che aveva dettato al giudice del rinvio la regola di giudizio in virtù della quale non compete al GIP qualificare il sequestro in modo diverso da quello prospettato dal P.M., incombendo a detto giudice il solo compito di verificare la sussistenza dei presupposti della cautela reale invocata. Aveva peraltro aggiunto questa Corte che comunque era necessario provvedere sulla sorte dell’attrezzo, che in difetto di un provvedimento formale sarebbe rimasto soggetto di fatto a cautela reale "sine titulo".

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione della suddetta regola, e riesaminata la fattispecie concreta, non ha convalidato il sequestro, ritenendo la validità di quanto il D. aveva addotto a giustificazione del porto, dichiarando di essere muratore; di servirsi abitualmente del cutter in guisa di attrezzo da lavoro; di tenerlo nella sua autovettura con gli altri attrezzi necessari.

Deduce il ricorrente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non avendo considerato il Tribunale che il D. era stato fermato alle 21,30, orario non certo di lavoro; aveva dichiarato di essere stato a cena, e quindi non proveniva dal luogo di lavoro; il cutter era stato rinvenuto nel vano portaoggetti.

Il motivo che avrebbe giustificato il porto dello strumento atto ad offendere pertanto a suo avviso non rivestiva il carattere dell’attualità.

Il ricorso è destituito di fondamento, avendo il Tribunale ritenuto che il porto del cutter appariva del tutto giustificato alla luce di quanto risultava dalla documentazione fotografica allegata agli atti, dalla quale poteva rilevarsi come oltre al cutter a bordo della vettura vi fossero effettivamente anche altri attrezzi da lavoro di uso comune per i muratori, di modo che non sussistevano i presupposti per l’adozione del sequestro.

Del resto le ragioni addotte dal P.M. non convincono, poichè era logico che il cutter e gli altri strumenti necessari al D. per l’esercizio della sua professione di muratore, si trovassero a bordo dell’auto con cui l’indagato raggiungeva quotidianamente il posto di lavoro, nè mette conto che l’indagato stesse tornando da una cena, non potendo arguirsi da detta circostanza che non fosse attuale il motivo addotto a giustificazione del porto, che ragionevolmente costituiva un costante quotidiana della vita del D..

La motivazione dell’ordinanza impugnata è pertanto logica e conseguente, e d’altra parte ove il ricorrente intendesse prospettare il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso, il ricorso sarebbe inammissibile.

Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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