T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-02-2011, n. 1655 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 22 dicembre 2009 e depositato il 30 dicembre 2009 le Soc. S. Spa + ATI ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 2/10/2009 n.753 relativa alla revoca dei finanziamenti in favore dei servizi di trasporto pubblico urbano della Regione Lazio ex art.30 L. reg.le 30/98.

Il 22/4/2010 l’Avv. Ernesto Stajano difensore della parte ricorrente ha depositato istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere;

Alla camera di consiglio del 15/4/2010 l’Avv. Enrico Attili difensore della parte ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere;

Non essendo stato precisato se la pretesa avanzata dalle ricorrenti è pienamente satisfattiva il collegio ritiene di dover dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione;

La natura della controversia consente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *