Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-04-2011, n. 8375 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che con atto notificato il 20 ottobre 1994 F.I. conveniva la SO.FI Coop s.r.l. davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo che fosse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione ad un contratto preliminare con il quale la convenuta le aveva promesso in vendita un appartamento realizzato su terreno alla stessa concesso in proprietà dal Comune di Somma Vesuviana a seguito di convenzione stipulata ai sensi della L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 35;

– che la convenuta, costituitasi, deduceva le la mancata stipula del contratto definitivo era da imputare all’inadempimento dell’attrice, per cui chiedeva la risoluzione del contratto preliminare. che con sentenza in data 26 ottobre 2007 il Tribunale di Napoli rigettava sia la domanda ex art. 2932 c.c. che la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare;

che la SO.FI Coop s.r.l. proponeva appello principale. che F.I. proponeva appello incidentale;

– che con sentenza in data 13 novembre 2007 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del giudizio di primo grado ex art. 354 cod. proc. civ., rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sul presupposto che il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato nei confronti dei proprietari delle aree sulle quali era stato realizzato il complesso immobiliare di cui faceva parte l’appartamento all’origine della controversia e l’ente espropriante;

– che contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Città del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006. che F.I. resiste con controricorso;

Rilevato:

– che non è stata depositata copia integrale della sentenza impugnata;

– che, in particolare, mancano le pagine relative alla motivazione;

che secondo la giurisprudenza di questa S.C. all’omessa produzione della copia autentica deve essere equiparata la produzione di copia non integrale della sentenza impugnata che non consente di esaminare le ragioni poste dal giudice di appello a base della pronuncia impugnata (cfr. sente. 3 agosto 2006 n. 17587; 14 luglio 2003 n. 1105);

Ritenute:

– che il ricorso va dichiarato improcedibile, con condanna delle società ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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