T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1634 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso all’esame del Collegio si censurano in via principale la graduatoria formatasi sul concorso per la copertura di n. 50 posti nell’area C – posizione economica C2 – profilo professionale di educatore, presso l’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, nella quale la ricorrente non si è utilmente posizionata, ed in via subordinata il suddetto bando di concorso ed il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice;

che la ricorrente si lamenta della circostanza che i membri della Commissione esaminatrice del concorso de quo coinciderebbero con quelli di altro concorso per la copertura di posti nella posizione economica C1 – profilo professionale sempre di educatore, presso la stessa Amministrazione, nel quale sono risultati vincitori alcuni di coloro che hanno superato il concorso in parola, e sarebbero stati, altresì, docenti nell’ambito dei corsi che detti vincitori hanno seguito, dopo il superamento dell’altro concorso parallelo;

che la stessa rileva che ciò comporterebbe una violazione della par condicio, essendo i concorrenti in questione in una posizione privilegiata rispetto ad altri e, per quanto qui interessa, alla ricorrente medesima;

Ritenuto:

che la menzionata censura sia in primo luogo sfornita di documenti probanti l’effettiva coincidenza, con l’eventuale indicazione anche delle lezioni tenute da tali membri di Commissione nei corsi di che trattasi;

che in ogni caso le uniche cause di incompatibilità rilevanti siano quelle indicate all’art. 51 c.p.c., nelle quali non può inquadrarsi il caso di specie;

Rilevato, altresì, che la ricorrente assume che durante il corso postconcorso, al quale hanno partecipato alcuni dei vincitori del concorso qui in contestazione, sarebbero state trattate tematiche importanti ed innovative nell’ambito delle stesse materie oggetto delle prove orali del concorso in esame, con giovamento per tali candidati;

Ritenuto:

che anche tale censura sia meramente assertiva, non essendo sufficiente l’insegnamento di tali materie, peraltro presumibilmente ad un livello di approfondimento inferiore a quello richiesto nelle prove del concorso in questione, per affermare una violazione del principio di par condicio;

che debba concludersi che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in considerazione delle motivazioni per le quali sono state ritenuti infondati i motivi di doglianza dedotti, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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