REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 4 agosto 2009, n. 21

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2008, n. 18, recante: «Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attivita’ sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise n. 18 del 14 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo l’art. 25 della legge regionale n. 24 giugno 2008, n. 18,
e’ inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Condizioni e requisiti per la stipulazione degli
accordi contrattuali e dei contratti con i soggetti privati
accreditati).
1. I soggetti privati accreditati, per accedere agli accordi
contrattuali ed ai contratti per l’erogazione di prestazioni
sanitarie, devono essere qualificati ed improntare la loro attivita’
ai principi di qualita’, professionalita’ e correttezza.
2. Per la stipulazione annuale degli accordi contrattuali e dei
contratti di valore superiore a 200.000,00 euro i soggetti privati
accreditati devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacita’
economica, tecnica ed organizzativa mediante:
a) idonee referenze bancarie ed eventuale documentazione
relativa al fatturato;
b) indicazione del personale sanitario e del personale
dirigenziale, nonche’ dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione dei servizi sanitari;
c) documentazione attestante la regolarita’ della
corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente, nonche’ la
relativa regolarita’ contributiva;
d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentirne
l’individuazione e la rintracciabilita’, delle misure adottate per
garantire la qualita’ delle prestazioni sanitarie, nonche’ degli
strumenti disponibili.
3. La perdita, in corso di esecuzione del contratto, dei
requisiti accertati ai sensi del comma 2 o d’accertamento
dell’inadeguatezza organizzativa della struttura sanitaria
comportano, previa contestazione delle inadempienze e fissazione di
un termine per regolarizzare, la risoluzione di diritto del
contratto, la sospensione dell’accreditamento e l’avvio delle
procedure per il subentro nell’erogazione delle prestazioni di altro
soggetto accreditato. Il soggetto subentrante assicura il rispetto
della normativa di tutela dei lavoratori e della contrattazione
collettiva nazionale di categoria».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addi’ 4 agosto 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0620&tmstp=1267688938809

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