T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1615 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ia Carrino e l’Avv. Sergio Siracusa, per il Comune di Roma;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1425 del 20.9.2010 è stato ingiunto ai Signori D.D. e S.L. (qualificati responsabili dell’abuso) e all’Ater (in qualità di proprietario dell’immobile) la demolizione di una serie di opere abusive.

In particolare, si tratta di "opere urbanistico edilizie consistenti in cambio di destinazione d’uso da locale sottotetto a residenziale realizzando un locale bagno e una camera provvista di due finestre e accorpamento all’appartamento sottostante tramite l’apertura di una botola di mt 0,80×0,90 ca, con scala in ferro".

Il ricorrente Ater ha impugnato il detto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 DPR n. 380/2001; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, errore nei presupposti di fatto e di diritto; sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Controparte si è costituita con memoria depositata in data 28.1.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Con il motivo di ricorso l’interessato sostiene che l’abuso è stato realizzato dal titolare del contratto di locazioneassegnazione dell’alloggio pubblico all’insaputa dell’Azienda proprietaria che non ha, in alcun modo, autorizzato i lavori abusivi.

Il Comune resistente replica precisando che tra i destinatari delle sanzioni amministrative conseguenti alla realizzazione di opere edilizie abusive sono da annoverarsi anche coloro che, al momento del provvedimento sanzionatorio, sono proprietari dell’immobile anche se incolpevoli e non autori delle trasformazioni contestate.

Il Collegio ritiene di dover aderire alle argomentazioni di controparte.

Per quanto riguarda la notifica del provvedimento rileva il Collegio che non incombe a carico del Comune l’onere della previa individuazione dell’effettivo proprietario dell’area, atteso che l’ordinanza di demolizione, per giurisprudenza consolidata nella materia, può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all’autore materiale dell’abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell’area interessata dai lavori edilizi abusivi.

La estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell’art. 7, l. n. 28 del 1985 nei confronti del responsabile dell’abuso, ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 8673).

Dunque, ogni questione, prospettata nella censura, circa l’individuazione della responsabilità nella realizzazione degli abusi appare irrilevante ai fini dell’accoglimento del gravame laddove la demolizione è stata legittimamente impartita alla ricorrente in qualità di proprietaria del bene secondo quanto espressamente previsto dall’art. 31, comma 2°, del DPR n. 380/01 che individua anche il proprietario come soggetto obbligato alla demolizione dell’opera abusiva.

In conclusione, stante la legittimità dell’operato dell’Amministrazione che ha notificato il provvedimento di demolizione – anche – al proprietario del bene – il ricorso deve giudicarsi infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti il pagamento delle spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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