Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-02-2011, n. 7202

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Foggia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da O.R. e volta ad ottenere ai sensi dell’art. 463 c.p.p. la sospensione dell’esecuzione del decreto penale di condanna, divenuto esecutivo nei suoi confronti, in attesa che il giudizio di opposizione proposto dai coimputati fosse definito con sentenza irrevocabile. Rilevava il giudice che l’art. 463 c.p.p. non era invocabile qualora il decreto penale di condanna fosse divenuto esecutivo.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva:

– violazione dell’art. 666 c.p.p. in quanto la decisione era stata assunta dal giudice dell’esecuzione de plano senza la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2 e fuori dei casi di manifesta inammissibilità; inoltre il giudice aveva pronunciato de plano un provvedimento di rigetto e non di inammissibilità;

– violazione dell’art. 463 c.p.p. che dispone l’obbligatoria sospensione dell’esecuzione del decreto penale, nei confronti del soggetto non opponente, quando il decreto e stato pronunciato contro più persone e solo alcuni hanno proposto opposizione, sospensione che opera fino a che il giudizio non sia definito con pronuncia irrevocabile; la giurisprudenza di legittimità sul punto aveva parificato l’opposizione agli effetti dell’impugnazione proposta da uno solo dei coimputati.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e il provvedimento emesso de plano annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice dell’esecuzione per la fissazione dell’udienza, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 2. La decisione assunta in calce all’istanza non rientra nei casi nei quali il giudice può pronunciare de plano il rigetto o l’inammissibilità dell’istanza, in quanto non pare aver preso in esame le argomentazioni prospettate dalla difesa in merito all’applicazione dell’art. 463 c.p.p. anche nel caso di specie, che appaiono conformi al testo normativo.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Foggia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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