REGIONE SICILIA REGIONE SICILIA Ricostruzione completa del testo dell’atto LEGGE 3 marzo 2009, n. 1 Modifica di norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 8 del 20-2-2010

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 10 del 6 marzo 2009) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Nuove norme in materia di usi civici 1. Per le terre di demanio civico, ivi incluse quelle quotizzate, che non abbiano perduto, per effetto di strumenti urbanistici o di edificazioni, la destinazione di terreni agrari, la legittimazione di cui all’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, puo’ essere concessa nei confronti degli occupatori che, da almeno dieci anni, risultino proprietari in virtu’ di atto pubblico di provenienza, anche prescindendo dal requisito di cui alla lettera a) dell’art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. 2. Nel concedere la legittimazione ai soggetti di cui al comma 1 il canone di natura enfiteutica previsto dall’art. 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, e’ ridotto ad un quinto. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti gia’ avviati e non ancora conclusi.

Art. 2 Trascrizione degli atti del procedimento 1. Gli atti del procedimento previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928, dall’art. 26 della legge regionale n. 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a trascrizioni, sono trascritti a cura del comune ove ricada il terreno gravato da usi civici e volturati dal beneficiano dell’atto. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti gia’ perfezionati e non ancora trascritti.

Art. 3 Abrogazione di norme in materia di cantieri di servizio 1. I commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies dell’art. 1 della legge regionale n. 19 maggio 2005, n. 5, in-trodotti dal comma 2 dell’art. 1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 17, sono abrogati.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 marzo 2009.

LOMBARDO

Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste
La Via

Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l’emigrazione
Incardona

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-20&task=dettaglio&numgu=8&redaz=009R0362&tmstp=1267688938810

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