Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.1. A.H.H.L. propone ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 5389/06, pubblicata il 14.3.06 (e notificata, ma alla parte di persona e non presso il suo procuratore costituito, il 31.7.06), nella parte in cui essa rigetta, per difetto del requisito della certezza, la sua opposizione alle esecuzioni immobiliare e mobiliare intentate ai suoi danni da L.A., fondata sull’adduzione in compensazione di due controcrediti recati da sentenze provvisoriamente esecutive ma non passate in giudicato;
1.2. resiste con controricorso il L.; e, in relazione alla pubblica udienza del 7.3.11, compare il solo difensore del controricorrente, dichiarando – ma non documentando – di avere transatto con controparte ogni controversia.
2. In via preliminare, resta irrilevante, per le modalità con cui è stata operata ed in difetto di ogni altra formalità prevista, la dichiarazione del controricorrente dell’intervenuta definizione di tutte le controversie tra le parti.
3. Ciò posto, la H. formula il seguente quesito di diritto, a sostegno dell’unico motivo formulato, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 1243 c.c.:
"dica la Suprema Corte di Cassazione se condivide o meno e se ritenga applicabile, il seguente quesito di diritto. Se una sentenza provvisoriamente esecutiva costituisce titolo per iniziare l’esecuzione forzata, può per analogia un credito accertato da una sentenza provvisoriamente esecutiva dare vita alla compensazione legale.". Ma un tale motivo è infondato.
3. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, vedasi Cass. 13 maggio 2002 n. 6820), infatti:
– il requisito della certezza del credito opposto in compensazione, benchè non previsto dall’art. 1243 c.c., il quale richiede espressamente soltanto che il credito sia liquido (o di facile e pronta liquidazione) ed esigibile, è comunque indispensabile, perchè non può attribuirsi effetto estintivo ad un credito che non si riconosca esistente (per il riconoscimento della certezza del credito come presupposto dell’effetto estintivo, oltre la sua liquidità ed esigibilità, v., da ultimo, Cass. S.U. 16 novembre 1999 n. 775, in motivazione);
– l’accertamento della esistenza del credito opposto in compensazione può certamente essere compiuto dal giudice davanti al quale tale compensazione è fatta valere; ma siffatto accertamento, però, non è processualmente possibile quando venga opposto in compensazione un credito la cui esistenza forma già oggetto di un separato giudizio in corso e prima che questo accertamento sia divenuto definitivo (Cass. 17 gennaio 2001 n. 580; 25 febbraio 1995 n. 2176; 15 novembre 1993 n. 11267; 14 gennaio 1992 n. 325);
pertanto, un credito derivante da una sentenza provvisoriamente esecutiva non è opponibile in compensazione, perchè tale titolo può subire modificazioni a seguito dell’impugnazione in corso, mentre, come si è detto, l’operatività dell’effetto estintivo presuppone il definitivo accertamento del credito da opporre in compensazione e quindi della compensazione medesima, sicchè non può derivare da situazioni provvisorie (Cass. 14 gennaio 1992 n. 325, in motivazione; Cass. 13 maggio 1987 n. 4423).
4. Neppure l’argomento dell’eseguibilità della sentenza provvisoriamente esecutiva inficia le motivazioni in diritto fin qui sviluppate per l’esclusione della compensabilita, visto che:
la provvisorietà dell’accertamento in separato giudizio non può provocare l’effetto dell’estinzione, la quale investe – elidendola irrimediabilmente – la stessa sussistenza, ontologicamente considerata, della ragione di credito e non già soltanto e semplicemente la sua idoneità a fondare un’esecuzione;
– l’eseguibilità non attiene quindi alla certezza, ma solo all’esigibilità del credito, riguardando il diverso profilo della tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità;
– l’estensione analogica invocata dalla ricorrente è priva quindi di qualunque fondamento, per la radicale diversità delle fattispecie considerate.
5. Il ricorso va pertanto rigettato, mentre sulle spese del giudizio di legittimità può omettersi di provvedere, avendovi rinunciato, con la dichiarazione resa alla discussione orale, il vittorioso controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.
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