Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 24-02-2011, n. 7153 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.F., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Genova con la quale è stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 30 al 19 settembre 2008 per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di 5,2 gr di sostanza stupefacente, dal quale era stato assolto con formula piena.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 314 c.p.p., censurando l’interpretazione data dal giudice della riparazione con riferimento al concetto di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Il ricorso è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile.

Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza del 15 ottobre 2002, n. 34559, Ministero del Tesoro in proc. De Benedictis, rv. 222263, secondo la quale in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha spiegato che le condotte ascritte al M., pur non costituendo illecito penale, sono state idonee a determinare l’applicazione della misura cautelare.

Come più volte evidenziato da questa Corte in casi analoghi (v. da ultimo, Sez. 4^, 10 giugno 2010, La Rosa, rv. 248077)) la colpa grave che osta alla riparazione non è integrata dalla mera condizione di tossicodipendente, ma ben può essere ravvisata nel comportamento del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, quando ricorrano elementi ulteriori che inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia finalizzata allo spaccio.

Nel caso in esame il M., tossicodipendente e gravato da numerosi precedenti penali per cessione a terzi di stupefacenti, venne trovato in possesso di una non trascurabile quantità di cocaina, oltre a materiale adottato per il confezionamento, all’interno di una sala giochi, luogo di incontro, come riferito dagli agenti operanti, di persone dedite al consumo della droga. A ciò aggiungasi, come evidenziato dal giudice della riparazione, l’ulteriore condotta, anch’essa gravemente colposa, consistente nella detenzione, in casa ed in auto, di sostane da tagli e di materiale idonei al confezionamento, di cui il M. non forniva alcuna valida spiegazione.

Tale complessiva condotta coerentemente è stata giudicata dal giudice di merito gravemente negligente ed è stata ritenuta ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, in quanto sinergica all’adozione della misura cautelare.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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