Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con istanza di accesso del 3 giugno, depositata presso il protocollo di ISMEA il 14 giugno 2010 e ribadita con nota del 24/6/2010 prot. Ismea 30/6/2010 n. 4263 (doc. B – B bis), la ricorrente rappresentava:
a) di aver instaurato una lite dinanzi al Tribunale civile di Palermo "avente ad oggetto la titolarità di una quota pari ad 1/3 del capitale sociale della Soc. Cooperativa V.M. s.r.l.";
b) di essere venuta a conoscenza della sussistenza di pregresse morosità della cooperativa anzidetta, relativamente al pagamento di alcune rate di prezzo per l’acquisto con patto di riservato dominio di un fondo rustico, denominato "Fondo Ciavola", di proprietà della ISMEA;
c) di avere un diritto indefettibile alla verifica della posizione contabile ed amministrativa di suddetta società, nei confronti di ISMEA, al fine di porre in essere le azioni tutte a tutela del patrimonio societario, "in forza della titolarità di un terzo del capitale sociale";
d) di avere un interesse concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione afferente al suddetto rapporto di acquisto con patto di riservato dominio.
In relazione a quanto sopra esposto, la ricorrente chiedeva di estrarre copia della seguente documentazione:
a) tutte le comunicazioni tra ISMEA e la Piccola società Cooperativa V.M. a. r.l e viceversa, intercorse negli ultimi cinque anni, avente ad oggetto il fondo Ciavola ed in particolar modo delle comunicazioni e comunque sia del carteggio afferente eventuali "inadempimenti e/o richieste di anticipato e/o conclusivo pagamento del prezzo di vendita e/o connessi finanziamenti;
b) tutti gli atti ed i documenti relativi ai pagamenti e/o mancati pagamenti delle rate di prezzo e/o connessi finanziamenti e/o azioni stragiudiziali e/o giudiziali, ivi incluse quelle eventualmente pendenti;
c) tutti gli atti ed i documenti relativi ad una eventuale richiesta di pagamento anticipato o conclusivo del prezzo o del connesso finanziamento, da parte della Cooperativa anzidetta e sul relativo stato procedimentale;
d) tutti gli atti comunque connessi al procedimento inerente l’acquisto con patto di riservato dominio di detto fondo Ciavola.
Con il ricorso in esame e proposto ex art.25 della legge n.241 del 1990 e art 116 c.p.a. la dott.ssa I.C., impugna il diniego all’accesso ai documenti amministrativi indicato in epigrafe opposto dall’ISMEA con nota prot. n. 4889 del 28 luglio 2010 in quanto:
" a) Innanzi tutto, detta istanza è carente di un positivo riscontro, in quanto i documenti richiesti non risultano strumentali, per ammissione della stessa ricorrente, alla tutela dei diritti azionati nel prefato procedimento civile.
" b) In secondo luogo, detto procedimento civile ha ad oggetto, è bene ricordarlo, l’accertamento della titolarità in capo alla ricorrente della qualifica di socio, titolarità che, dunque, allo stato degli atti, NON SUSSISTE RAPPRESENTANDO "RES DUBIA" OLTRE CHE "RES LITIGIOSA", SEMPRE ALLO STATO DEGLI ATTI LUNGI DALL’ESSERE DEFINITA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.
" c) Conseguenza di quanto sopra è che l’interesse della istante alla trasparente valutazione e verifica della posizione contrattuale della Cooperativa contro interessata è, allo stato" insussistente, stante IL DIFETTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO in capo alla ricorrente.
" d) Il singolo socio – ammesso che, all’esito del giudizio anzidetto, la ricorrente riesca a ottenere il riconoscimento di essere socia della Cooperativa contro interessata – non è titolato ad esercitare i diritti spettanti alla Società o comunque ad accedere ad atti negoziali stipulati dalla Società con una p.a..
"e) Stante il fatto che, allo stato degli atti, la ricorrente non è e non ha dimostrato di essere socia della Cooperativa anzidetta, la dichiarata volontà di porre in essere "tutte le azioni del caso"a tutela del patrimonio societario non radica alcun interesse giuridicamente rilevante ad accedere alla documentazione negoziale detenuta da una p.a.
"f) Non sussiste alcun interesse, dunque, a prendere conoscenza degli atti di che trattasi, posto che, allo stato, la ricorrente non ha nemmeno dimostrato di essere socia della Cooperativa contro interessata.
"g) Non sussiste nemmeno alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente, anche nel caso ipotizzato di revoca dell’atto di vendita o di distrazione del patrimonio societario.
"h) La richiesta di accesso appare, inoltre, generica, per certi versi ("tutte le comunicazioni… degli ultimi cinque anni"), nonché scollegata ad un concreto interesse della ricorrente, e comunque relativa ad un rapporto "negoziale relativo a res inter alios acta.
"i) Detta richiesta, peraltro, coinvolge dati giudiziari- sensibili – delle parti in causa…"
Afferma parte ricorrente che l’impugnato diniego di accesso sarebbe illegittimo per i seguenti motivi:
I. "VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 22, 24 E 25 DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II., NONCHÉ DELL’ ARTICOLO 2 DEL D.P.R. 12 APRILE 2006 N. 184 IN RELAZIONE ALL’ ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE’ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO Di POTERE IN OGNI SUA FIGURA SINTOMATICA, ED IN PARTICOLARE PER VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, DIFETTO DI IDONEA ISTRUTTORIA ED ERRORE NEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
L’assserita circostanza secondo cui la dott.ssa C. non avrebbe dimostrato la sussistenza di un effettivo, valido e concreto interesse all’accesso dei documenti richiesti collegato a una situazione giuridicamente rilevante si scontra con il dato oggettivo ed inconfutabile rappresentato dal contenuto dall’istanza di accesso depositata in data 14 giugno 2010, nonché dalle ulteriori osservazioni e solleciti dalla stessa depositati.
La dott.ssa C. ha chiesto di accedere ai documenti relativi alla Piccola Società Cooperativa V.M. a.r.l non già per mera curiosità, ma al fine tutelare il proprio diritto soggettivo al riconoscimento della titolarità di una quota pari a un 1/3 del capitale sociale nel contenzioso instaurato innanzi al Tribunale civile di Palermo, tuttavia pendente.
Né può revocarsi in dubbio che l’esistenza stessa di un contenzioso avente ad oggetto la titolarità di quote societarie, non assurga ad interesse diretto, concreto ed attuale della dott.ssa C. a prendere visione dello stato della pratica relativa a Piccola Società Cooperativa V.M. a.r.l., attesi anche gli investimenti effettuati negli anni dall’istante ed in ragione dei quali la stessa, oggi, pretende un riconoscimento formale dello status di socia di Piccola Società cooperativa V.M. a.r.l..
A rigore, infatti, l’lstituto resistente, anziché pretendere la probatio diabolica in ordine alla "concreta dimostrazione" del collegamento sussistente tra la documentazione richiesta e la facoltà e/o possibilità di disporne in giudizio, avrebbe dovuto esclusivamente verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (interesse concreto, diretto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata), eventualmente richiedere approfondimenti o chiarimenti in relazione all’interesse vantato dalla dott.ssa C..
II. VIOLAZIONE DEGGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II. – VIOLAZIONE DELL’ ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE IN OGNI SUA FIGURA SINTOMATICA E IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO E PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
Nel provvedimento di rigetto che qui si impugna, ISMEA asserisce la sommaria genericità ed indefinitezza delle richieste documentali avanzate dalla ricorrente.
Come inequivocabilmente risulta dalla documentazione in atti, l’istanza risulta, per quanto qui rileva, adeguatamente dettagliata. Infatti la dott.ssa C. ha espressamente richiesto l’acquisizione:
delle comunicazioni tra ISMEA e la società; degli atti e documenti relativi a pagamenti e/o mancati pagamenti delle rate del prezzo e/o connessi finanziamenti e/o azioni stragiudiziali e/o giudiziali relative alla posizione di Piccola Società Cooperativa V.M. a.r.l.;
degli atti e i documenti relativi ad un’eventuale richiesta di pagamento anticipato o conclusivo del prezzo e/o connesso finanziamento da parte di Piccola Società Cooperativa V.M. a.r.l. e relativo stato procedimentale;
degli ulteriori atti e documenti comunque connessi con il procedimento amministrativo relativo alla posizione di Piccola Società Cooperativa V.M. a.r.l.
L’istanza formulata dalla dott.ssa C. era chiaramente volta all’acquisizione di specifici e puntuali documenti concernenti particolari aspetti del rapporto intercorrente tra la soietà Cooperativa e ISMEA tali da consentirne l’opportuna individuazione anche sotto questo profilo, la nota contente il diniego all’accesso merita di essere annullata.
III. VIOLAZIONE DEGLi ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS.MM.II. IN RELAZIONE AL D.P.R. 12 APRILE 2006 N. 184 – VIOLAZIONE DELL’ ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE IN OGNI SUA FIGURA SINTOMATICA E IN PARTICOLARE PER SVIAMENTO PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
L’ISMEA ha adottato una condotta fortemente discutibile sin dal momento dal deposito dell’istanza, certamente contraria ai principi dell’imparzialità, correttezza e trasparenza dell’ agire amministrativo.
Come ampiamente evidenziato in narrativa, infatti, l’Istituto resistente:
a) non si è curato delle esigenze di urgenza rappresentate dalla dott.ssa C., ha ritenuto di dover subordinare il diritto di accesso alla mancata opposizione dei controinteressati e ha inoltrato la comunicazione a questi ultimi con considerevole ritardo – soltanto in data 30 giugno 2010 – rispetto alla data di deposito dell’istanza;
b) attesi i dubbi sussistenti sull’interesse vantato dall’istante, non si è peritato di richiedere eventuali chiarimenti alla dott.ssa C., palesando tali incertezze soltanto verbalmente ed in occasione dell’incontro del 21 luglio 2010 – tenutosi esclusivamente per l’insistenza dell’istante
Sotto il primo profilo, giova precisare come l’ISMEA abbia eseguito una valutazione complessivamente superficiale dell’istanza, in quanto il contrapposto diritto alla riservatezza che investiva i soci di Piccola Società Cooperativa V.M. a.r.l., quali controinteressati all’istanza di accesso, avrebbe dovuto essere valutato alla luce del contenzioso sulla titolarità delle quote sociali pendente innanzi al Tribunale civile di Palermo.
In buona sostanza, proprio in forza del contenzioso più volte menzionato, l’ISMEA avrebbe dovuto riconoscere alla dott.ssa C. il diritto di accedere ai documenti amministrativi richiesti, posto che "la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).
Fermo quanto sopra, quand’anche l’ISMEA avesse ritenuto indispensabile – come infatti è avvenuto – ottenere le osservazioni di cui all’articolo 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, sarebbero censurabili le tempistiche con le quali l’Istituto ha gestito l’invio della comunicazione ai controinteressati: inequivocabilmente diretta a far decorrere il termine previsto dalla legge per accordare l’accesso, con conseguente ed evidente frustrazione del diritto di difesa della stessa.
Quanto al secondo profilo, invece, non si comprende la ragione per cui, attesi gli asseriti dubbi sollevati dall’inesistenza di un valido interesse della dott.ssa Cafffarelli, l’ISMEA non abbia "diligentemente" adottato opportune misure comunque consentite dalla legge.
Come è noto, infatti, l’articolo 6 del D.P.R. 184/2006, consente all’ Amministrazione di dare comunicazione "entro 10 giorni" al richiedente degli eventuali dubbi sulla "legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite" ovvero quando la richiesta sia "irregolare o incompleta".
L’ISMEA ha atteso che decorressero inutilmente i trenta giorni dalla richiesta previsti dalla legge, e soltanto a seguito di una riunione del 21 luglio 2010 – tenutasi, è opportuno ribadirlo – per insistenza della dott.ssa C. – ha, per la prima volta e solo per le vie brevi, esplicitato l’asserita mancanza di un collegamento tra l’interesse vantato e i documenti richiesti salvo poi respingere formalmente la richiesta di accesso, adducendo motivazioni del tutto infondate e che non trovano riscontro nella realtà.
Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che, nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso e eccepisce l’inammissibilità del gravame trattandosi di impugnazione di un atto meramente confermativo del formatosi diniego implicito non impugnato.
La parte controinteressata eccepisce l’incompetenza territoriale del Tar adito trattandosi di atto ad effetti territoriali limitati alla Regione Sicilia.
Motivi della decisione
Nella camera di consiglio la difesa della parte controinteressata ha dichiarato di rinunciare all’eccezione sulla competenza.
Infondata peraltro si appalesa l’eccezioni pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione resistente tesa a sostenere l’inammissibilità del gravame trattandosi di impugnazione di un atto meramente confermativo del formatosi diniego implicito non impugnato: ciò in quanto nella specie l’atto impugnato assume natura e sostanza di un nuovo provvedere in sede di riesame con il quale l’Amministrazione dà una circostanziata ed articolata contezza del diniego esplicito riesaminando complessivamente la situazione di cui si controverte.
Nel merito il ricorso è infondato: ed invero il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di accesso a documenti amministrativi formulata dal ricorrente ai sensi degli artt.22, 24 e 25 della legge n.241 del 1990 appare giustificato e quindi legittimo in quanto nel caso di specie, l’istante non ha comprovato l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alle informazioni per cui è richiesto l’accesso.".
Non può ritenersi invero che l’interesse fatto valere debba avere natura di diritto soggettivo o di interesse legittimo sottostante atteso che tali situazioni soggettive sono compiutamente tutelabili in sede giurisdizionale; é invece sufficiente che l’accesso abbia funzione strumentale e propedeutica alla tutela, da esperirsi in qualunque sede e con qualunque mezzo, di situazioni anche diverse da quelle di diritto soggettivo o di interesse legittimo ma tali da comportare ripercussioni positive o negative nella sfera giuridica dell’istante.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva esposto le ragioni che la inducevano alla richiesta della estrazione di copia della documentazione indicata in epigrafe, ragioni consistenti nell’interesse ad avere la necessaria conoscenza degli atti di natura negoziale e tutta una serie di documentazione contabile intercorrente tra l’ISMEA e la società Cooperativa controinteressata: acquisizione finalizzata al riconoscimento del suo status di socio cooperativista stante la instaurazione di una lite civile, pendente dinanzi al Tribunale di Palermo,
A fronte della pretesa della ricorrente, ed anche a prescindere dal rifiuto opposto dalla Cooperativa controinteressata, l’ISMEA ha adottato legittimamente il provvedimento impugnato, motivando tra l’altro il proprio diniego sulla base della circostanza che "i documenti richiesti non risultavano strumentali, per ammissione della stessa ricorrente, alla tutela dei diritti azionati nel prefato procedimento civile."
Giustamente osserva l’Amministrazione resistente che il "diritto" di accesso è sempre riconosciuto a chi abbia un interesse soggettivo, fondato a sua volta sull’interesse sostanziale collegato ad una specifica e concreta situazione soggettiva giuridicamente rilevante, essendo un "diritto" strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti, al fine di stabilire se l’esercizio dell’attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza: con la conseguenza che proprio la pendenza della lite anzidetta fa degradare la posizione della ricorrente – a tutto voler concedere – alla stregua di una mera aspettativa.
Nella fattispecie, infatti, la situazione giuridica soggettiva sostanziale della ricorrente (aspettativa di fatto, oggetto di valutazione giudiziale ancora inespressa, alla qualifica di socio della Cooperativa) è inidonea ad integrare qualsivoglia presupposto soggettivo o situazione giuridicamente rilevante, da un punto di vista soggettivo, atto a consentire l’accoglimento di una istanza di accesso.
In sostanza, giustamente evidenzia l’Amministrazione resistente che la qualifica di socio della Cooperativa che, in astratto (ma non certamente nei termini esposti dalla ricorrente, come meglio si dirà in seguito) potrebbe anche eventualmente portare ad una positiva valutazione della istanza di accesso, non è certa, né è stata ancora stata accertata in sede giudiziale ed anzi è contestata da parte della Cooperativa contro interessata.
E anzi, allo stato degli atti; la "ricorrente non è pacificamente e con certezza assoluta "socia" della Cooperativa controinteressata;. pertanto, essendo, almeno fino ad un diverso accertamento giudiziale, "terza" rispetto alla Cooperativa anzidetta, non ha alcun concreto ed attuale interesse e titolo per richiedere di accedere agli atti della Cooperativa.
Nella fattispecie in esame, ciòè difetta proprio "l’esistenza" di una utile situazione giuridica" sostanziale "concreta" ed "attuale" in capo alla ricorrente:
Da qui la legittima motivazione contenuta nell’atto di diniego impugnato che "i documenti richiesti non risultavano strumentali, per ammissione della stessa ricorrente, alla tutela dei diritti azionati nel prefato procedimento civile."
La legittimità della motivazione posta a base dell’atto impugnato esime il Collegio dall’esame delle ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente le quali anche se fondate non sarebbero idonee ad inficiare il predetto diniego di accesso.
Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, ai sensi dell’art.21 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dall’art.2 della Legge 21 luglio 2000 n. 205, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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