T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 524 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe I.C. S.r.l. ha impugnato tutti gli atti relativi alla gara, cui ha partecipato classificandosi al 6° posto, indetta dall’ALER della Provincia di Varese per l’affidamento dei lavori edili necessari per il completamento di un fabbricato per 70 alloggi a canone sociale, oltre a palestra e autorimessa nel Comune di Saronno.

Ha dedotto in via principale il vizio di eccesso di potere, in quanto la commissione di gara, a suo dire, avrebbe errato nell’attribuire il punteggio alla sua offerta economica; in subordine ha impugnato il bando di gara nella parte in cui prevedrebbe un sistema di calcolo errato ed illogico per l’attribuzione del punteggio all’offerta.

L’Azienda intimata si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola del bando e chiedendone, in subordine, la reiezione per infondatezza.

Con ordinanza n. 1299 del 25 novembre 2010 la causa è stata ritenuta meritevole di approfondimento nel merito fissandosi, pertanto, l’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, alla quale è stata discussa ed è passata in decisione.

2. La ricorrente ha articolato due motivi di ricorso muovendo, nella sostanza, un’unica censura così riassumibile: la commissione di gara avrebbe errato nell’attribuzione del punteggio all’elemento prezzo, per il quale era previsto un massimo di 25 punti, essendo illogico – ed essendo perciò errata la formula di calcolo contenuta nel bando, oltre che contraria alla ratio del metodo di interpolazione lineare previsto dall’all. B al D.P.R. 554/1999 – che con un ribasso del 10,20% la controinteressata abbia ottenuto punti 2,42 e I.C. S.r.l., con lo sconto del 23,63%, (risultato il ribasso massimo), abbia ottenuto soltanto punti 6,32.

Ciò sarebbe avvenuto a causa della mancata previsione, nella formula prescelta, dell’attribuzione del coefficiente 1 al massimo ribasso e, quindi, dei 25 punti all’offerta di I.C. S.r.l.

L’Amministrazione ha difeso il proprio operato innanzitutto osservando che la stazione appaltante ha tenuto un comportamento trasparente e fortemente collaborativo, avendo ripetutamente chiarito, nel corso delle riunioni informative tenutesi nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2010, cui la ricorrente ha partecipato, gli aspetti legati al calcolo dell’offerta economica, anche mediante simulazioni, spiegando che la formula matematica adoperata individua il punteggio massimo come potenziale, in quanto attribuibile a chi avesse offerto un ribasso tendente al 100%.

Inoltre ha evidenziato, da una parte, che la commissione si è limitata ad applicare la formula prevista nella lex specialis, dall’altra che la formula prescelta dalla stazione appaltante, che non è dell’interpolazione lineare come assunto dalla ricorrente, non contrasterebbe con le previsioni contenute nell’allegato B al D.P.R. 554/1999, la cui elencazione è esemplificativa, e rispetta il principio di proporzionalità nell’attribuzione del punteggio.

3. Si può prescindere dall’esaminare l’eccezione preliminare sollevata dall’Azienda resistente, essendo il ricorso infondato nel merito.

Le osservazioni svolte dall’Amministrazione appaiono, infatti, condivisibili.

Innanzitutto dalla verifica condotta sulla documentazione in atti emerge che la commissione non ha compiuto alcun errore, essendosi limitata ad applicare pedissequamente la formula di calcolo prevista al punto 4.2. per la voce Prezzo. Ivi si prevede che il punteggio da attribuire (Pi) sia assegnato secondo la seguente formula: Pi = nn x (PBA – po)/PBA dove: nn è il peso ponderale attribuito all’elemento prezzo pari a 25 punti; PBA è il prezzo a base d’asta; po è il prezzo offerto dal concorrente iesimo.

In secondo luogo, sebbene tale formula tenda in un certo senso ad appiattire i ribassi, deve osservarsi che, dal punto di vista stringatamente algebrico, essa rispetta il principio di proporzionalità tant’è che ad un ribasso percentuale maggiore corrisponde un punteggio numerico più elevato.

Infine è infondata la censura della ricorrente secondo cui la formula per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prescelta dall’Azienda sarebbe contraria alla previsioni contenute nell’allegato B al D.P.R. 554/1999, in quanto non riconducibile né al metodo aggregativo – compensatore né al metodo electre ivi indicati.

Invero la norma richiamata consente alle stazioni appaltanti di avvalersi o dei suddetti due metodi, per i quali sono ivi illustrate le linee guida, ovvero di uno degli altri metodi multi – criteri o multi – obiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica, di cui la norma reca un elenco esemplificativo.

A ben vedere la formula adottata dall’Amministrazione, in assenza di specifiche censure in tal senso da parte della ricorrente, non può dirsi non rinvenibile nella letteratura scientifica presentando, viceversa, ragionevole aderenza ai fondamenti scientifici cui deve restare ancorata la formula di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Né è suscettibile di negativo apprezzamento il fatto che la stazione appaltante abbia scelto di attribuire 25 punti all’elemento prezzo e 75 punti all’offerta tecnica, rientrando nell’esercizio della discrezionalità ad essa spettante privilegiare l’aspetto qualitativo rispetto a quello economico.

In proposito il Collegio ritiene utile richiamare il principio, già espresso dalla Sezione, per cui la formula da utilizzare per la valutazione dell’offerta economica, essendo espressione di una scelta ampiamente discrezionale dell’amministrazione, deve ritenersi corretta, ove sia tale da consentire un ripartizione dei punteggi fra le singole offerte economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti proporzionali, dovendosi evitare soltanto l’effetto perverso di privare di sostanziale incidenza la stessa offerta economica e di assegnare di conseguenza preponderanza decisiva all’offerta tecnica (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10 agosto 2009, n. 4572).

Nel caso di specie, per quanto innanzi rilevato, tale effetto negativo non è ravvisabile, atteso che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non ha assunto rilievo decisivo.

Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese, liquidate in Euro 9.000,00 (novemila) oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché agli oneri previdenziali e fiscali come per legge, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente che dovrà corrispondere il suddetto importo per il 50% in favore dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Varese e per il 50% in favore di I.E.B. S.r.l., unica controinteressata costituita in giudizio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, nei confronti dell’Amministrazione e della controinteressata costituita, in solido tra loro, delle spese del giudizio che liquida come in dispositivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *