REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2009, n. 36

Regolamento di attuazione dell’art. 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalita’ di svolgimento delle attivita’ di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico. (Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 25 del 17 luglio 2009 – Parte I).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 9 del 27-2-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 24 luglio 2009) Si comunica che per mero errore materiale, il D.P.G.R. in oggetto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 25 del 17 luglio 2009 – Parte I, e’ stato pubblicato mancante dell’allegato; pertanto si provvede alla ripubblicazione dell’intero atto nella forma corretta. LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento Preambolo Visto l’art. 117, comma 3 e comma 6 della Costituzione; Visto l’art. 118, comma 1 della Costituzione; Visto l’art. 44 dello statuto; Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (disposizioni in materia di qualita’ della normazione); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio), ed in particolare l’art. 117, commi 1 e 2 di tale legge; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 19 marzo 2009; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 «Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)»; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2009, n. 387 con la quale e’ stato adottato il regolamento; Visto il parere della commissione consiliare ambiente e territorio del 28 maggio 2009 ai sensi dell’art. 42, comma 2 dello statuto della Regione Toscana; Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2009, n. 585; Considerato in particolare: la necessita’ di dare attuazione al dettato della legge regionale n. 1/2005 nella parte in cui demanda al regolamento l’individuazione di modalita’ puntuali, chiare, semplificative con riferimento alle modalita’ di redazione e di presentazione dei progetti nelle zone classificate a rischio sismico; la necessita’ di differenziare i procedimenti a seconda che si tratti di interventi edilizi da realizzare in zone ad alta sismicita’ ovvero in zone a bassa sismicita’, prevedendo modalita’ semplificate nelle zone a bassa sismicita’ in applicazione del principio di semplificazione e congruita’ delle procedure; l’opportunita’ di declinare in dettaglio la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le relative classi, allo scopo di agevolare il cittadino utente nella redazione degli elaborati progettuali; la necessita’ di disciplinare in dettaglio, anche con finalita’ garantistiche per l’utente, le regole procedimentali da seguire nella attivita’ di vigilanza e verifica; la necessita’, per le zone ad alta sismicita’, di individuare il novero delle varianti sostanziali al progetto per le quali si mantiene inalterato il regime del previo ottenimento della autorizzazione allo svolgimento dei lavori da cui consegue, di riflesso, la semplificazione delle procedure relative alle varianti che sono da considerarsi non sostanziali; la necessita’ di individuare le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita’, che non sono assoggettate al procedimento di autorizzazione o del preavviso; la necessita’ di individuare gli edifici strategici e rilevanti da realizzare nelle zone a bassa sismicita’, i progetti dei quali sono assoggettati obbligatoriamente a verifica; al fine di assicurare la completa informatizzazione delle procedure previste nel presente regolamento nel quadro delle norme di livello nazionale e regionale volte alla semplificazione, la necessita’ di prevedere un adeguato periodo transitorio in cui definire gli standard digitali delle istanze e della documentazione, nonche’ le modalita’ della loro presentazione alla Regione in via telematica; si approva il presente regolamento. Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell’art. 117, commi 1 e 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento individua: a) le modalita’ di presentazione della richiesta di autorizzazione e dei relativi progetti concernenti interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita’ ai sensi degli articoli 105 e 105-bis della legge regionale n. 1/2005; b) le modalita’ di presentazione del preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicita’ ai sensi dell’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005; c) le modalita’ di redazione degli elaborati progettuali che devono essere allegati ai progetti di cui alle lettere a) e b); d) la tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita’; e) le varianti che comportano mutamenti sostanziali alle strutture portanti ai sensi dell’art. 105-bis, comma 9, della legge regionale n. 1/2005; f) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita’ da non assoggettare al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito; g) gli edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa sismicita’ da assoggettare alla verifica obbligatoria ai sensi dell’art. 105-ter, commi 4 e 5, della legge regionale n. 1/2005, indicati nell’allegato A del presente regolamento.

Art. 2

Richiesta di autorizzazione per gli interventi da
realizzare nelle zone ad alta sismicita’

1. Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone
ad alta sismicita’, e’ tenuto a presentare la richiesta di
autorizzazione alla struttura regionale competente o ai SUAP di cui
all’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59), secondo le modalita’ di cui al presente articolo.
2. Nella richiesta di autorizzazione sono indicati i dati
anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore
dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di
societa’, nonche’ del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti
normative, e dagli stessi e’ sottoscritta.
3. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti di
cui all’art. 3.
4. Affinche’ la richiesta di autorizzazione di cui al presente
articolo possa essere valida anche come denuncia ai sensi dell’art.
65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia), essa deve essere sottoscritta dal costruttore, ove
esso sia gia’ stato individuato.
5. In caso di mancata sottoscrizione ai sensi del comma 4, il
costruttore trasmette la denuncia di cui all’art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo le modalita’ ivi
previste, autonomamente dalla richiesta di autorizzazione.
6. Con riferimento alle costruzioni che, ai sensi dell’art. 67,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono
assoggettate al collaudo statico, la nomina del collaudatore e
l’accettazione dell’incarico di collaudo sono comunicati alla
struttura regionale competente al momento della richiesta di
autorizzazione di cui al presente articolo.
7. Gli estremi dell’autorizzazione sono registrati con
numerazione progressiva. Le varianti al progetto assumono il numero
del progetto principale.
8. Dal momento del rilascio dell’autorizzazione possono essere
iniziati i lavori, fatti salvi gli adempimenti relativi alla nomina
del costruttore e del collaudatore di cui al commi 4, 5 e 6.
9. Tutti gli adempimenti di cui al presente articolo sono
effettuati anche con riferimento alle varianti sostanziali al
progetto autorizzato.

Art. 3
Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione. Modalita’ di
redazione e modalita’ di presentazione dei progetti relativi agli
interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita’.
1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2, e’
allegata la documentazione prevista all’art. 105, comma 4, della
legge regionale n. 1/2005.
2. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione e’
conforme ai requisiti indicati dalle norme tecniche approvate ai
sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 ed e’ accompagnato, oltre che dalla relazione di calcolo
asseverata dal progettista, dai seguenti elaborati:
a) la relazione tecnica generale;
b) la relazione dalla quale risultino le caratteristiche, le
qualita’ e le dosature dei materiali, impiegati nella costruzione;
c) la relazione geologica firmata da un geologo iscritto
nell’albo;
d) la relazione geotecnica e sulle fondazioni;
e) il fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
fondazione sia in elevazione;
f) la planimetria generale;
g) gli elaborati grafici architettonici degli interventi da
realizzare;
h) gli elaborati grafici strutturali degli interventi da
realizzare;
i) l’elenco dettagliato degli allegati.
3. Quando la richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2 ha ad
oggetto interventi che non determinano un incremento di carico
significativo sulle fondazioni o un cambio di tipologia delle
fondazioni ovvero siano relative ad opere di limitata importanza
statica possono essere omessi gli allegati di cui al comma 2 lettere
c) e d).
4. Quando la richiesta di autorizzazione ha ad oggetto interventi
che non necessitano di elaborazioni di calcolo complesse, quali
modellazioni con elementi finiti generalmente da eseguire con
specifici programmi di calcolo, puo’ essere omesso l’allegato di cui
al comma 2 lettera e).

Art. 4 Preavviso scritto con contestuale deposito del progetto per le opere da realizzare nelle zone a bassa sismicita’ 1. Chiunque intenda realizzare interventi strutturali nelle zone a bassa sismicita’ e’ tenuto a presentare un preavviso scritto alla struttura regionale competente o al SUAP, secondo le modalita’ di cui al presente articolo. 2. Nel preavviso scritto sono indicati i dati anagrafici e fiscali del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore, del legale rappresentante in caso di societa’, nonche’ del collaudatore nei casi previsti dalle vigenti normative ed e’ sottoscritto da tali soggetti. 3. Al preavviso scritto di cui al comma 2, e’ allegata la documentazione prevista all’art. 105-quater, comma 2, della legge regionale n. 1/2005, nonche’ gli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 3, redatti e presentati secondo le modalita’ ivi indicate. 4. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per l’autorizzazione dall’art. 2, commi 4, 5, 6.

Art. 5

Modalita’ di verifica del preavviso relativo a progetti aventi ad
oggetto interventi da realizzarenelle zone a bassa sismicita’

1. Al momento della presentazione del preavviso, la struttura
regionale competente effettua l’accertamento formale della
completezza dei documenti presentati ai sensi dell’art. 4 senza
esaminarne il merito ed entro quindici giorni dalla presentazione del
preavviso, rilascia all’interessato attestazione di avvenuto
deposito.
2. L’attestazione di cui al comma 1 e’ inviata al comune nel cui
territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che
ad esso competono.
3. Al preavviso di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni previste per l’autorizzazione dall’art. 2, commi 7 e 8.
4. Ai sensi dell’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005,
l’obbligo di dare il preavviso con contestuale deposito del progetto
sussiste anche con riferimento alle varianti che nel corso dei lavori
si intenda apportare al progetto originario depositato.

Art. 6

Tipologia delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da
allegare al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attivita’

1. La relazione geologica e quella geotecnica di cui all’art. 3,
comma 2, lettere c) e d) danno conto ed illustrano compiutamente le
indagini geologiche effettuate in relazione all’intervento da
realizzare e alle classi d’indagine di cui all’art. 7.
2. La relazione geologica e’ redatta tenuto conto delle
valutazioni effettuate e delle aree di pericolosita’ geomorfologica
come individuate negli strumenti di pianificazione territoriale e
negli atti di governo del territorio ai sensi di quanto previsto
nell’allegato A del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26 «Regolamento di
attuazione dell’art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) in materia di indagini
geologiche», al fine di fornire la ricostruzione del modello
geologico del sito, rispettando le indicazioni, le prescrizioni, i
criteri, le condizioni di attuazione ed altresi’ le condizioni di
fattibilita’ indicate negli strumenti di pianificazione territoriale
e negli atti di governo del territorio medesimi.
3. La relazione geotecnica ricostruisce il modello geotecnico del
sottosuolo, definendone i parametri caratteristici e il comportamento
geomeccanico del volume di terreno direttamente o indirettamente
interessato.
4. I parametri utilizzati per le relazioni di cui ai commi 1, 2 e
3 e quelli utilizzati per le verifiche previste nella relazione sulle
fondazioni di cui all’art. 3, comma 2 lettera d) sono tutti coerenti
tra di loro.
5. Tenuto conto della complessita’, dell’importanza, della
rilevanza, dell’uso dell’opera in progetto ed altresi’ delle
conseguenze che gli interventi in progetto possono produrre sulle
aree circostanti, nella relazione geologica e nella relazione
geotecnica sono definite:
a) l’estensione delle indagini, sia come superficie sia come
profondita’ da indagare;
b) la scelta delle metodologie delle indagini, il puntuale
dimensionamento e la sequenza di esecuzione di dette indagini;
c) i limiti di ciascuna metodologia utilizzata e il conseguente
margine di errore dei dati di ciascuna indagine.
6. Al fine di garantire la conoscibilita’, la diffusione e la
pubblicita’ dei dati relativi alle indagini geologiche, geofisiche e
geotecniche ed altresi’ al fine di aggiornare la base informativa
geografica regionale di cui all’art. 3 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 6/R
«Regolamento di attuazione dell’art. 29, comma 5, della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
– Disciplina del sistema geografico regionale», i risultati di tali
indagini sono presentati nei formati cartacei e digitali indicati
dalla struttura regionale competente.

Art. 7

Classi di indagine geologiche, geofisiche e geotecniche

1. Ai fini del presente regolamento, si definiscono
«problematiche di versante» le caratteristiche peculiari dei versanti
interessati da fenomeni di dissesto gravitativi o erosivi, potenziali
o in atto, in relazione a cui sono necessarie specifiche indagini
geologiche, geofisiche e geotecniche.
2. Fatte salve le ulteriori eventuali prescrizioni contenute
negli strumenti di pianificazione territoriale o negli atti di
governo del territorio, e fatto salvo quanto previsto al comma 4, si
distinguono quattro classi di indagine in considerazione delle
problematiche di versante e della diversa rilevanza delle opere e
della pericolosita’ del sito.
3. Le classi di indagine sono quattro come di seguito indicate:
classe d’indagine n. 1, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a centocinquanta metri cubi con altezza in gronda inferiore
a sei metri. Con riferimento a tale classe d’indagine sono
sufficienti considerazioni di natura geologica, geofisica e
geotecnica basate su indagini, da allegare in copia al progetto, gia’
eseguite in prossimita’ dell’intervento o desunte da studi gia’
compiuti e pubblicati con riferimento alle aree interessate. Tali
considerazioni sono adeguatamente motivate, giustificate ed
argomentate e sono compiute anche in presenza di problematiche di
versante;
classe d’indagine n. 2, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a millecinquecento metri cubi con altezza in gronda
inferiore a dieci metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la
categoria di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si
determinano mediante indagini geofisiche, quali quelle sismiche a
rifrazione o riflessione, o mediante prove geotecniche elaborate
mediante le metodologie ufficialmente riconosciute. Le indagini sono
effettuate nel sito oggetto di studio o in aree adiacenti
caratterizzati dagli stessi contesti geologici, geomorfologici e
geotecnici. In presenza di problematiche di versante e’ prodotta,
altresi’, la verifica di stabilita’ del pendio e del complesso
opera-pendio;
classe d’indagine n. 3, riferita alle opere di volume lordo
inferiore a seimila metri cubi con altezza in gronda inferiore a
venti metri. Con riferimento a tale classe d’indagine, la categoria
di suolo di fondazione e le geometrie sepolte si determinano mediante
indagini geofisiche, quali quelle sismiche a rifrazione o
riflessione, eseguite nel sito oggetto di studio. In presenza di
problematiche di versante sono altresi’ prodotte verifiche di
stabilita’ del pendio e del complesso opera-pendio basate su sondaggi
geognostici. La definizione dei parametri geotecnici e’ basata su
sondaggi geognostici;
classe d’indagine n. 4, riferita ad opere di volume lordo
superiore a seimila metri cubi o, in ogni caso, se l’altezza in
gronda e’ superiore a venti metri. Con riferimento a tale classe
d’indagine, la categoria di suolo di fondazione e le geometrie
sepolte si determinano mediante prove sismiche in foro. In presenza
di problematiche di versante sono altresi’ prodotte verifiche di
stabilita’ del pendio e del complesso opera-pendio. La definizione
dei parametri geotecnici e’ basata su sondaggi geognostici,
attrezzati con inclinometri ove si ricada nella zona classificata dal
piano strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosita’
geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui
all’allegato A, paragrafo c), del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 26/R/2007.
4. Le opere da realizzare nelle zone classificate dal piano
strutturale o dal regolamento urbanistico di pericolosita’
geomorfologica molto elevata (G4), secondo la definizione di cui
all’allegato A, paragrafo c), del decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 26/R/2007 e le opere di carattere strategico e rilevante
ricadono nella classe d’indagine superiore a quella individuata in
base al volume o all’altezza ai sensi del comma 3.

Art. 8 Attivita’ di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone ad alta sismicita’ 1. Nel corso delle attivita’ di vigilanza e verifica di cui all’art. 115 della legge regionale n. 1/2005, la struttura regionale competente puo’ invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. 2. Ove necessario, la struttura regionale competente puo’ altresi’ richiedere con parere scritto, debitamente motivato, integrazioni della documentazione progettuale depositata. 3. L’attivita’ di vigilanza e verifica, che puo’ prevedere anche misurazioni e saggi a campione, rileva la situazione delle opere al momento della verifica e puo’ essere svolta anche alla presenza del direttore dei lavori e del costruttore, allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Il direttore dei lavori e il costruttore sono comunque informati circa l’esito di eventuali sopraluoghi effettuati in loro assenza, entro e non oltre i tre giorni successivi dallo svolgimento del sopraluogo.

Art. 9 Attivita’ di vigilanza e verifica con riferimento agli interventi da realizzare nelle zone a bassa sismicita’ 1. Nel corso delle attivita’ di vigilanza e verifica di cui all’art. 105-ter, comma 3 della legge regionale n. 1/2005, la struttura regionale competente puo’ invitare il progettista ad intervenire per un esame contestuale dei progetti o dei lavori in corso o ultimati. All’attivita’ di vigilanza e verifica svolta ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 8, commi 2 e 3.

Art. 10 Varianti sostanziali 1. Ai fini di cui all’art. 105-bis, comma 9 della legge regionale n. 1/2005, e’ considerata variante sostanziale la variante che: a) riguarda un organismo strutturale diverso da quello previsto nel progetto originario; b) comporta una nuova verifica globale dell’intera opera, in quanto contempla, ad esempio, un numero di piani diverso da quello originariamente previsto, ovvero dimensioni plani volumetriche, o destinazioni d’uso diverse; c) comporta una nuova verifica globale dell’intera sottostruttura, in quanto contempla, ad esempio, una tipologia di fondazione diversa ovvero una variazione della destinazione d’uso di un piano; d) tutti gli interventi che non rientrano tra quelli espressamente previsti dall’art. 11, comma 1.

Art. 11

Varianti non sostanziali

1. Ai fini di cui all’art. 105-bis, comma 9 della legge regionale
n. 1/2005, e’ considerata variante non sostanziale:
a) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei
solai, che non implichi cambi di tipologia, di orditura e di massa
rispetto a tale progetto;
b) ogni piccola modifica ai fili fissi e alle quote di
strutture intelaiate, purche’ inferiore al 5 per cento degli
interassi o delle quote;
c) ogni modifica non sostanziale di un singolo elemento
strutturale;
d) ogni piccola modifica agli elementi secondari gia’ previsti
nel progetto, quale, ad esempio, quella concernente gronde,
scannafossi, parapetti, tamponature;
e) la variante che riguarda le strutture in muratura quali i
piccoli spostamenti di porte o finestre nell’ambito dello stesso
allineamento murario di piano;
f) la mancata esecuzione di interventi gia’ autorizzati,
purche’ tali interventi non abbiano influenza determinante sulle
opere gia’ eseguite.
2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105-bis, comma 8, le
varianti non sostanziali relative ad interventi per i quali sia gia’
stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 105-bis della
legge regionale n. 1/2005, non sono soggette a preventiva
autorizzazione ma soltanto al preavviso scritto con contestuale
deposito del progetto.

Art. 12 Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumita’ 1. Non e’ richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 105 della legge regionale n. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria purche’ essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entita’ e la distribuzione dei carichi; b) per gli interventi di manutenzione straordinaria, purche’ essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entita’ e la distribuzione dei carichi; 2. Oltre alle tipologie di intervento di cui al comma 1, non e’ richiesto il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 105 della legge regionale n. 1/2005 ovvero il preavviso di cui all’art. 105-ter, qualora gli interventi da realizzare abbiano ad oggetto: a) la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale; b) gli interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo. c) le piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali; d) gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate; e) i consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purche’ non alterino il comportamento globale dell’edificio; f) la creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purche’ debitamente architravate; g) la semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano; h) i piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorche’ praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati; i) le riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuciscuci; j) le tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati; k) la costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purche’ non interessino l’orditura principale; l) l’inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture; m) le scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purche’ la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticita’ della struttura ne’ il suo comportamento sismico; n) le piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera; o) le opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravita’ o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza; p) le piscine interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosita’ elevata e molto elevata, cosi’ definite dagli strumenti di pianificazione del comune; q) i locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte e’ computato al cinquanta per cento.

Art. 13

Edifici strategici e rilevanti situati in zona a bassa
sismicita’ assoggettati a verifica obbligatoria

1. 1 progetti relativi ad interventi aventi ad oggetto opere di
carattere strategico e rilevante, ai sensi dell’art. 105-ter, comma 4
della legge regionale n. 1/2005, sono assoggettati obbligatoriamente
a verifica, sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di
interventi di adeguamento e miglioramento sismico cosi’ come definiti
dalla normativa tecnica emanata ai sensi dell’art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001.
2. Sono esclusi dalle verifiche gli interventi locali o di
riparazione cosi’ come definiti dalla normativa tecnica emanata ai
sensi dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001.
3. In sede di verifica dei contenuti dei preavvisi presentati ai
sensi dell’art. 105-ter della legge regionale n. 1/2005, la struttura
regionale competente individua i progetti delle opere da sottoporre
comunque a verifica.
4. L’elenco degli edifici ed opere a carattere strategico e
rilevante, e’ riportato nell’allegato A del presente regolamento.

Art. 14

Moduli esemplificativi

1. Con decreto del dirigente della competente struttura regionale
sono predisposti moduli esemplificativi:
a) della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2;
b) del preavviso scritto di cui all’art. 4;
c) dello schema di relazione sulle strutture ultimate di cui
all’art. 109 della legge regionale n. 1/2005;
d) della richiesta di accesso agli atti relativa ai progetti
depositati;
e) della presentazione dei risultati della relazione di
calcolo.
2. Il decreto dirigenziale di cui al comma 1 indica l’indirizzo
web su cui sono reperibili e resi disponibili i moduli
esemplificativi.

Art. 15 Norma transitoria. Modalita’ di presentazione su supporto cartaceo ed in via telematica della richiesta di autorizzazione o del preavviso scritto 1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, con proprie deliberazioni, la Giunta regionale individua gli standard digitali delle istanze e della documentazione previste nel presente regolamento, le modalita’ della loro presentazione in via telematica alle strutture regionali competenti, nonche’ le modalita’ di trasmissione in via telematica agli interessati degli atti da parte delle strutture regionali competenti. 2. Fino alla definizione delle nuove modalita’ di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, le istanze e la documentazione sono presentate alla Regione in forma cartacea. La richiesta di autorizzazione di cui all’art. 2, comma 2 ed il preavviso scritto di cui all’art. 4, comma 2, sono presentati alla Regione in triplice copia. Il progetto di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) e’ presentato in duplice copia, secondo quanto previsto agli articoli 105, comma 4 e 105-quater, comma 2. 3. Successivamente all’accertamento di cui all’art. 5, comma 1, la Regione rilascia all’interessato, quale attestato di avvenuto deposito, due copie del preavviso scritto ed una copia degli elaborati progettuali debitamente timbrati. Una delle due copie del preavviso scritto e’ inviata, a cura dell’interessato, al comune nel cui territorio i lavori devono essere eseguiti, per le determinazioni che ad esso competono.

Art. 16 Norma finale 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni contenute nella decisione di Giunta regionale 30 dicembre 1982, n. 514 (legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 – Disposizioni agli uffici regionali del genio civile circa il deposito dei progetti e le modalita’ di controllo) cessano di avere applicazione.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
(BURT).
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 9 luglio 2009

MARTINI

(Omissis)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-02-27&task=dettaglio&numgu=9&redaz=009R0709&tmstp=1267690195457

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