Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 24-02-2011, n. 7130 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l PG Dott. Izzo Gioacchino, l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Savona rigettava l’appello proposto in relazione al respingimento della richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’autocarro utilizzato per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – detriti da demolizione – per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la violazione di legge in relazione all’art. 460 c.p.p., in quanto la circostanza che non sia prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 259 la confisca del mezzo in caso di decreto penale, dimostra che si debba escludere la pericolosità intrinseca della cosa e, quindi, la confiscabilità del bene in qualsiasi ipotesi;

2) la violazione dell’art. 321 c.p.p., comma 3 non avendo considerato il tribunale la successiva iscrizione all’albo dei gestori ambientali e dovendosi di conseguenza concedere quantomeno la facoltà di uso del mezzo.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Che la res (l’autocarro) non abbia natura intrinseca pericolosa è fuori discussione ed è senz’altro vero che l’art. 259, richiamando i D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 del contempli un’ipotesi di confisca obbligatoria che nel caso di condanna va disposta solo in sentenza e non invece nel decreto penale di condanna.

E’ indubbio tuttavia che, come afferma il tribunale, tale ultima tematica si riveli inconferente nella specie in cui non risulta esservi stata nemmeno la richiesta di decreto penale di condanna.

Quanto al secondo motivo, premesso che dinanzi al tribunale il ricorrente si era limitato a dolersi della mancata concessione della facoltà di uso del veicolo e che, pertanto, l’esame del motivo di ricorso deve essere circoscritto a tale aspetto, appare corretta la risposta del tribunale stesso che ha ritenuto la facoltà di uso incompatibile con le finalità del sequestro.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *