Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 24-02-2011, n. 7149 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il 30 marzo 2010, con la quale è stata applicata a D.C.S. la pena complessiva di Euro 3.280,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e art. 2 bis C.d.S.. Il Tribunale ha recepito il calcolo di tale pena considerando la pena base di mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, ridotta per il rito a mesi due di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda convertita nella pena pecuniaria complessiva di Euro 3.280,00 di ammenda. La Procura Generale ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all’art. 444 c.p.p. e art. 186 C.d.S. essendo stata operata una riduzione della pena per il rito superiore al terzo, e per l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 1 la pena richiesta su accordo delle parti è diminuita fino ad un terzo, mentre, nel caso in esame, la pena è stata diminuita in misura superiore essendo stata determinata la pena base in mesi quattro di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, e la pena applicata in mesi due di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda. La determinazione con una riduzione della pena superiore ad un terzo è pertanto illegale.

Riguardo all’omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida va considerato che, per assunto non controverso, con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confìsca nei casi previsti dall’art. 240 c.p..

Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 C.d.S.; e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, che deve essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia. Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis,essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perchè stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile (ex pluribus, v.

Sez. 4^, 29 novembre 2006).

La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, quarta sezione penale, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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