Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 25-02-2011, n. 7500

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 24.03.2010 la Corte d’appello di Napoli integralmente confermava la pronuncia di primo grado che, in esito a rito abbreviato, aveva dichiarato C.G. colpevole del reato di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1, fatto commesso il (OMISSIS), così condannandolo alla pena finale di mesi quattro di arresto.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione con atto personale deducendo: a) insufficiente motivazione nel merito degli addebiti; b) mancata dichiarazione di prescrizione del reato, già maturata prima della sentenza d’appello.

3. L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il ritenuto reato estinto per prescrizione.

Il primo motivo del ricorso (v. sopra sub 2.a) è però inammissibile per assoluta genericità, ex art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), atteso che esso solo genericamente indica quali sarebbero gli elementi in fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare, limitandosi a ripetere il proprio assunto, essendo comunque ben ammissibile motivazione per relationem, nel caso di integrale conferma del primo giudizio (principio consolidato: cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 4, n. 38824 in data 17.09.2008, Rv. 241062, Raso; ecc). Peraltro – contrariamente a tale infondato e generico assunto dell’odierno ricorrente – in realtà l’impugnata sentenza svolge corretta e completa disamina degli elementi in fatto, anche sotto il profilo soggettivo, di tal che tale primo motivo di ricorso risulta del tutto inaccoglibile.

E’ invece fondato il secondo motivo della proposta impugnazione (v. sopra sub 2.b) che denuncia l’estinzione del reato per maturata prescrizione, intervenuta prima della sentenza di secondo grado. Ed invero, rilevato che il reato è stato commesso in data (OMISSIS), pur tenendo conto della sospensione del processo complessivamente durata anni 3 e mesi 5, poichè il termine prescrizionale è di anni 4 e mesi 6 (più favorevole per l’imputato), la prescrizione si è maturata il 12.12.2009 (quando l’impugnata sentenza di secondo grado è stata emessa il 24.03.2010). Si impone dunque annullamento senza rinvio per l’anzidetta causa estintiva.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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