Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-04-2011, n. 8510 opposizione

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Svolgimento del processo

a.= S.M.A. otteneva decreto di ingiunzione di pagamento per la somma di L. 114.947.334 a carico di M. V., quale titolare della ditta Mucaria dott. Vincenzo e figli s.n.c., per prestazioni professionali (progettazione e realizzazioni di varianti ad un progetto per la costruzione di un opificio industriale e direzione dei lavori) Proponeva opposizione il M. dichiarando di nulla dovere perchè l’incarico era stato conferito all’arch. Va. nel cui studio collaborava S. M.A..

Si costituiva S. che chiedeva il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Trapani, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. b.= Proponeva appello S.M.A., che chiedeva l’integrale riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva M. insisteva sulle ragioni fatte valere davanti al Tribunale.

La Corte di Appello di Palermo, rigettava l’appello. Osservava la Corte territoriale che l’incarico de quo era stato conferito all’arch. Va. e che la S. si sia limitata ad apporre la sua firma per motivi di opportunità;

c.= Per la cassazione di questa sentenza ricorre S.M. A. per due motivi consegnati ad un atto di ricorso notificato il 22 settembre 2005. Resiste M. nella qualità con controricorso notificato il 18 ottobre 2005.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi dell’ordinamento in tema di prova ed in particolare degli artt. 115 e 116 nonchè difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte territoriale, secondo la ricorrente non avrebbe attribuito la dovuta rilevanza alle prove documentali prodotte dalla stessa nel corso del giudizio di merito, pervenendo ad un risultato in stridente contrasto con le risultanze del processo. Per altro la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare le ragioni della prevalenza sul piano logico giuridico delle testimonianze rispetto alla prova documentale.

In definitiva, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’incarico professionale era stato affidato all’architetto Va. e non alla stessa, sulla base di una errata valutazione delle prove.

1.1 .= La censura è infondata e non merita di essere accolta perchè la sentenza della Corte territoriale non contiene i vizi denunciati e in positivo reca una motivazione logica coerente e puntuale nell’indicare: le ragioni di fatto che hanno consentito d’identificare i profili soggettivi ed oggettivi del rapporto contrattuale oggetto del giudizio e, la normativa procedurale e sostanziale da riferire al rapporto ricostruito. Tra l’altro, la Corte territoriale, è pervenuta alla conclusione che l’incarico professionale, oggetto del giudizio, era stato affidato all’arch.

Va. di cui la S. era una collaboratrice, anche in ragione della dichiarazione resa dalla stessa S. – sia pure nel corso di altro giudizio; con la quale ammetteva che l’incarico professionale de quo era stato conferito all’arch. Va., coincidente con la dichiarazione resa dall’arch. Va., dunque, in ragione di dichiarazioni coincidenti rese da entrambe le persone interessate in ordine all’incarico professionale de quo.

D’altra parte, la Corte territoriale ha ulteriormente specificato che la sottoscrizione del progetto da parte della S. non aveva creato un rapporto contrattuale tra S. e M. perchè quella sottoscrizione trovava la sua ragion d’essere nel rapporto di collaborazione che esisteva tra S. e Va.: la S. era, infatti, una collaboratrice, cioè un ausiliario, del Va..

1.2.= Va qui osservato che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (da ultimo Cass. n. 7394 del 26/03/2010).

2.- Con il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. e dell’art. 1417 c.c. difetto di motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nell’aver fondato la sua decisione sulla testimonianza del Va. e ciò per due ragioni: a) sia perchè, quanto eccepito dal M., introduceva nel giudizio una questione di simulazione del contratto, b) sia perchè il Va. chiamato a testimoniare dal M. sarebbe stato incapace a testimoniare per avere un interesse personale nel giudizio che poteva legittimarlo a partecipare al giudizio in qualità di parte. In merito ad una pretesa simulazione di contratto la ricorrente evidenzia che la Corte territoriale non avrebbe fatto buon governo della norma di cui all’art. 1147 cod. civ. per quanto avrebbe disatteso il principio in base al quale quando la simulazione è fatta valere dalle parti si incontrano limiti in materia di prova, dovendo la parte provare la simulazione mediante controscrittura e non per testi o per presunzioni.

2.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta. A parte il fatto che non sono del tutto chiarì i termini della censura perchè la ricorrente non chiarisce sufficientemente quale simulazione contrattuale sarebbe identificabile nell’ipotesi in esame. Tuttavia, è legittima l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la prova testimoniale del Va. era ammissibile perchè non era orientata ad acclarare un’ eventuale simulazione contrattuale, dato che l’intera vicenda giudiziale era impegnata a verificare se esisteva o no il contratto d’opera intercorrente tra M. e S., la cui esclusione poteva derivare dalla dimostrazione che il contratto d’opera che si intendeva far valere intercorreva tra M. e Va.. Non merita neppure alcuna censura la decisione della Corte territoriale laddove afferma, che a parte ogni altra e diversa considerazione, l’incapacità di rendere testimonianza ai sensi dell’art. 246 c.p.c. da luogo ad un nullità di carattere relativa e dunque 1 può essere eccepita dalla parte interessata i sensi dell’art. 157 c.p.c., o in sede di assunzione della prova o nell’udienza immediatamente successiva dovendosi altrimenti ritenersi sanata per acquiescenza (in tal senso questa Corte con sent. n. 8066 del 26 luglio 1999).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono il principio della soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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