Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-02-2011) 25-02-2011, n. 7559 Associazioni mafiose Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con decreto del 2 dicembre 2009 la Corte d’appello di Messina ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due e mesi sei a I.D., indiziato di appartenere a un’associazione di tipo mafioso.

Contro la decisione ricorre il proposto denunciando omessa o apparente motivazione in ordine all’attualità della pericolosità sociale e alla durata della misura. p.2 I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della pericolosità sociale, con il suo necessario attributo dell’attualità, dipende da una valutazione a carattere essenzialmente sintomatico, che può essere ancorata a qualsiasi elemento, costituito da fatti certi, obiettivamente valutabili, idonei a giustificare il libero convincimento del giudice, tra i quali sono comunemente compresi quelli tratti da procedimenti penali in corso.

Nel caso concreto, il giudice a quo ha desunto gli indizi dell’appartenenza ad associazione di tipo mafioso dalla lettura degli atti del procedimento "(OMISSIS)", nel quale il proposto è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato alla famiglia mafiosa insediata a T. e capeggiata da B.S.C., e dalla sentenza del Tribunale di Patti del 26.7.2005, confermata in appello, che lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen., aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7.

Va ricordato che, nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è necessaria una particolare motivazione del giudice in punto di pericolosità attuale, posto che essa è presunta per legge e non si richiede, a differenza di quanto previsto per le misure di cui alla L. n. 1423 del 1956, l’accertamento in concreto. Tale pericolosità potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall’associazione, del quale occorrerebbe acquisire la prova concreta, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall’adesione o alla mancata partecipazione all’attività associativa.

Il giudice a quo, nel confermare il decreto impugnato, si è attenuto all’insegnamento giurisprudenziale sopra delineato e pertanto la decisione non merita censura.

Non è sindacabile neppure la durata della misura applicata, che il giudice a quo ha discrezionalmente ritenuto "’congrua e adeguata" e sulla cui commisurazione non è stata peraltro formulata alcuna censura specifica.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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