Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 25-02-2011, n. 7529

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 19 marzo 2010 e depositata il 25 marzo 2010, la Corte di appello di Catanzaro ha declinato, in favore del "giudice civile competente per territorio", la competenza a provvedere sulla opposizione proposta dal condannato A. F. avverso le cartelle esattoriali emesse a suo carico per la riscossione delle spese del processo giusta sentenza della ridetta Corte territoriale 26 giugno 2008 (irrevocabile dal 15 aprile 2009), motivando: per effetto della abrogazione dell’art. 695 c.p.p., il condannato può far valere proprie ragioni in relazione al pagamento delle spese processuale o sollecitando la potestà di autotutela della amministrazione procedente alla riscossione o rivolgendosi al giudice civile e al giudice tributario secondo le rispettive attribuzioni.

2. – Ricorre per cassazione l’interessato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Raffaele Mirigliani, mediante atto recante la data del 23 aprile 2010, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 665 e 666 c.p.p., nonchè mancanza, della motivazione e "travisamento del fatto", postulando la competenza del giudice della esecuzione e, in proposito, con richiamo di vari arresti di questa Corte suprema, deducendo: l’incidente proposto investe "la sussistenza stessa del titolo esecutivo"; infatti sono state poste a carico di A., in solido, spese relative ai coimputati afferenti a reati rispetto ai quali il ricorrente, pur condannato nel medesimo processo, è affatto estraneo e, peraltro, privi di connessione qualificata con quelli per i quali egli riportò condanna; la declinatoria della competenza è carente di motivazione ed è inficiata dal "travisamento implicito della istanza di cui all’incidente di esecuzione"; inoltre, la abrogazione dell’art. 535 c.p.p., comma 2, ha fatto cessare, iure superveniente, ogni ipotesi di solidarietà tra i condannati per il pagamento delle spese del processo; la disposizione ha natura di norma sostanziale e, quale legge più favorevole, trova applicazione retroattiva ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 3; in difetto "sorgerebbe evidente il presupposto per un incidente di costituzionalità". 3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 20 settembre 2010, rileva: pur dopo l’abrogazione dell’art. 695 c.p.p., permane in capo al "giudice della esecuzione penale la competenza sull’incidente con cui venga contestata la stessa sussistenza del titolo esecutivo". 4. – Il ricorso è infondato.

Il ricorrente non ha fatto buon governo dei principi giuridici richiamati.

Nel titolo quinto del decimo libro del codice di rito l’art. 691, sotto la rubrica Anticipazione delle spese, stabiliva al comma 1: "Le spese dei procedimenti penali sono anticipate dallo Stato a eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private non ammesse al patrocinio statale dei non abbientì. E al comma seguente: "Al recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato si procede, in esecuzione del provvedimento del giudice che ne impone l’obbligo, secondo le forme stabilite dalle leggi e dai regolamentì. Il successivo art. 595 – Questioni sulle spese processuali – disponeva:

"Sulle questioni concernenti le materie previste nel presente titolo decide il giudice dell’esecuzione, che procede con le forme indicate nell’art. 6661.

Giova premettere che già "nella vigenza" delle succitate disposizioni – formalmente abrogate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A), emanato con D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, che ha innovato la disciplina – la giurisprudenza di questa Corte appare affatto concorde nella affermazione del principio di diritto secondo il quale "dal combinato disposto delle norme richiamate scaturiva, come necessario corollario", la limitazione della sfera della cognizione del giudice della esecuzione penale all’ambito delle "sole questioni.. attinenti alla sussistenza, validità ed operatività del titolo esecutivo", cioè "del capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali; mentre sono devolute al giudice civile tutte le questioni "concernenti le singole causali e la determinazione dell’ammontare di ciascuna voce di spesa" (v. Sez. 1^, 5 marzo 1991, n. 1108, Manti, massima n. 186931; Sez. 4^, 31 gennaio 1994, n. 121, Carrisi, massima n. 197952; Sez. 4^, 13 novembre 1996, n. 2751, Pagliarani, massima n. 206323).

Siffatto principio è assolutamente consolidato (Sez., 1^, 2 aprile 2004, n. 19547, Lunardon, massima n. 227983 e Sez. 1^, 6 aprile 2006, n. 15839, Rovetta, non massimata; Sez. 1^, 30 marzo 2007, n. 15934, Stara, massima n. 236173; Sez. 1^, 12 luglio 207, n. 30737, Stara, massima n. 237356; Sez. 1,11 novembre 2008, n. 44079, Galiazzo, massima n. 241850) e, anche di recente, questa Corte suprema ha ribadito che la cognizione del giudice della esecuzione penale "resta limitata alle questioni relative all’esistenza del titolo esecutivo, mentre ogni altra questione concernente la procedura esecutiva va dedotta dinanzi al giudice civile, con le forme dell’opposizione agli atti e-secutivi, ove venga posta in discussione la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto (e perciò anche la omessa notifica al condannato dell’estratto del titolo esecutivo), ovvero con le forme dell’opposizione all’esecuzione, ove si contestino le causali di spesa o il loro ammontare" (Sez. 1^, 2 dicembre 2008, n. 45773, Stara, massima n. 242573).

Orbene, nella specie è affatto fuori discussione l’esistenza del "titolo esecutiva" (scilicet: la condanna generica al pagamento delle spese processuali inflitta dalla Corte territoriale colla sentenza 26 giugno 2008), risultando pacifico, alla stregua delle stesse prospettazioni del ricorrente, che costui ha effettivamente riportato condanna nel giudizio penale (a carico di più persone), cui si riferiscono le spese riprese nella cartella di pagamento oggetto dell’incidente proposto.

La contestazione del condannato investe, piuttosto, l’addebito di varie partite di spesa che postula esclusivamente pertinenti alla posizione di altre persone condannate nel medesimo processo.

Sicchè l’incidente proposto concerne – alla evidenza – "le causali di spesa" ritenute non addebitagli.

Non merita, pertanto, accoglimento la doglianza dell’ A. il quale ha erroneamente adito il giudice della esecuzione penale, mentre avrebbe dovuto far valere, dinnanzi al competente giudice civile, con le forme della opposizione alla esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le proprie ragioni in merito all’addebito delle spese, reputate recuperabili, in considerazione delle relative causali, a carico esclusivo di altri condannati.

La considerazione della infondatezza della censura per il denegato esame del merito dell’incidente di esecuzione non esaurisce l’oggetto del presente scrutinio di legittimità.

Nella specie deve, infatti, rilevarsi di ufficio, ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, il "difetto assoluto della giurisdizione penale" a favore del giudice civile, secondo la connotazione "radicale" dalla "macroanomalia.. assimilabile al c.d. eccesso di potere giurisdizionale", che – al di là dei "più ristretti profili considerati dall’art. 20 c.p.p., per le ipotesi meno gravi di violazione delle regole sulla giurisdizione da parte del giudice ordinario rispetto a quello speciale – militare e costituzionale – o viceversa" – questa Corte a Sezioni Unite ha individuato e fissato, là dove il provvedimento del giudice risulti "esorbitante" rispetto ai "limiti interni ed oggettivi che, alla stregua dell’ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e il ramo penale nella distribuzione della jurisdictio" (Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 25, Di Dona, massima n. 214694; cfr. inoltre, in tema di difetto della giurisdizione del giudice civile nei confronti di quello penale:

Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2002, n. 39406, Bellavia, massima n. 225407 e Sez. 4^, 26 aprile 2007, n. 22483, Murgia, massima n. 237011; mentre in tema di difetto della giurisdizione del giudice penale nei confronti di quello civile: Sez. 1^, 28 aprile 2009, n. 20793, Frangiamore, massima n. 244172 e Sez. 1^, 12 maggio 2010, n. 21063, Murano, massima n. 247586).

Per l’appunto, nella specie, la Corte territoriale ha erroneamente declinato la propria competenza nei confronti del giudice civile, mentre avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione.

In tal senso deve intendersi rettificato il provvedimento impugnato, recante erroneo riferimento alla "incompetenza".

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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