Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 25-02-2011, n. 7527 arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 25.3.2010, il giudice del Tribunale di Ragusa non convalidava l’arresto di B.H., operato dalla polizia per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per non aver ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio italiano, sul presupposto che ricorreva il giustificato motivo, in ragione del brevissimo tempo intercorso tra una precedente scarcerazione e l’arresto.

2. Avverso detto provvedimento, interponeva ricorso per Cassazione il Pm di Ragusa, deducendo vizio di violazione di legge, atteso che in sede di convalida il gip è tenuto a valutare solo l’operato delle forze dell’ordine che hanno eseguito l’arresto, quindi i presupposti legali per l’arresto, sulla base degli elementi conosciuti al momento del provvedimento, non potendo un profilo quale quello del giustificato motivo essere apprezzato dalle forze dell’ordine ex ante. Si contesta altresì nel merito la valutazione operata dal gip sulla sussistenza del giustificato motivo, valutazione che va operata in sede di giudizio di merito e non in sede di convalida e che comunque non può esaurirsi in una automatica equiparazione tra qualità di cittadino extracomunitario e condizione di assoluta indigenza.

E’ stato chiesto quindi l’annullamento del provvedimento del gip, con i conseguenti incombenti di legge.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’atto senza rinvio, atteso che l’esame del giudice avrebbe dovuto limitarsi ad una valutazione dell’operato delle forze dell’ordine che operarono l’arresto.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ principio assolutamente pacifico quello secondo cui il giudice delle indagini preliminari in sede di convalida dell’arresto deve – a mente dell’art. 391 c.p.p., comma 4 – accertare che l’arresto sia stato legittimamente eseguito e che siano stati osservati i termini di cui all’art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 390 c.p.p., comma 1, sulla base di una valutazione ex ante, che verte esclusivamente sugli elementi a disposizione della polizia al momento dell’arresto, non potendosi fare rientrare in detta valutazione gli elementi acquisiti successivamente (e quindi sconosciuti alle forze dell’ordine), in sede di udienza di convalida, che possono costituire piattaforma per la valutazione sullo status libertatis, ma non possono dispiegare effetti su quanto sta a monte, ovverosia sull’azione delle forze dell’ordine che hanno operato, in via del tutto provvisoria; la privazione della libertà di un cittadino.

La raggiunta conclusione sulla prima delle due censure avanzate in termini di violazione di legge esonera dall’esaminare il secondo dei profili dedotti.

L’annullamento deve essere disposto senza rinvio andando ad incidere su una situazione processuale ormai esaurita e senza ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perchè l’arresto è stato legittimamente eseguito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *