Registro Decisioni: 98/2009
Registro Ricorsi: 499/1995
composto dai Signori Magistrati :
Aldo Ravalli PRESIDENTE
Ettore Manca COMPONENTE
Carlo Dibello COMPONENTE rel.
ha pronunziato la seguente :
SENTENZA
su ricorso n. 499/1995 presentato da :
S.r.l. CANTIERI BALSAMO , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Bolognese , ed elettivamente domiciliata in Lecce, viale De Pietro, 11 presso lo studio del difensore;
contro
COMUNE DI BRINDISI , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Sandro Stefanelli ed elettivamente domiciliato in Lecce, via Augusto Imperatore, 16 presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino ;
per l’annullamento
-del provvedimento contenuto nella nota 23.11.1994 prot.9233 sottoscritta dal Dirigente ff della Ripartizione Urbanistica , nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi ;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Designato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il relatore dr. Carlo Dibello e udito l’ avvocato Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Antonio Bolognese per la società ricorrente , nonché l’avvocato Sandro Stefanelli per il Comune di Brindisi ;
FATTO
La società Cantieri Balsamo è stata autorizzata ad occupare una consistente area demaniale marittima all’interno del porto medio di Brindisi- segnatamente in località “Bocche di Puglia “- e uno specchio acqueo annesso allo scopo di avviare la realizzazione di un cantiere navale , in virtù di un atto di sottomissione siglato in data 9.12.1992 con l’autorità marittima competente .
Dopo la realizzazione di moli, banchine, escavazioni ecc, la ricorrente ha inoltrato alla amministrazione comunale brindisina domanda di concessione edilizia a titolo gratuito , per la edificazione del capannone e delle altre opere a terra.
Il dirigente ff dell’ufficio tecnico ripartizione urbanistica e assetto del territorio del comune di Brindisi , con propria nota del 23.11.1994, ha però disatteso tale qualificazione dell’atto di assenso edilizio per carenza del requisito oggettivo imposto dall’art 9, lettera F della legge 10/77.
Avverso la nota in questione è insorta la società che ha enucleato le seguenti censure:
I- violazione e falsa applicazione della legge;
II- eccesso di potere per motivazione carente, ingiustizia manifesta , sviamento di potere ;
Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi che ha chiesto il rigetto del ricorso .
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2009
DIRITTO
Il ricorso è infondato .
L’art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n.10 introduce, com’è noto, uno speciale regime di gratuità della concessione edilizia individuando le fattispecie esentate dal pagamento del contributo di cui al precedente art. 3 della stessa legge.
Ipotesi applicativa particolare è quella prevista dalla lettera f , a mente della quale “ il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto per gli impianti, le attrezzature , le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione , eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;.”
Il Collegio, chiamato a risolvere la questione della riconducibilità degli interventi edilizi progettati dalla società ricorrente nel catalogo delle opere esenti da contributo di costruzione ritiene insussistenti i presupposti applicativi della norma sopra citata.
Nella fattispecie concreta , infatti, le opere edilizie strumentali al concreto funzionamento del cantiere navale non possono considerarsi opere pubbliche o di interesse generale.
Osta ad una qualificazione siffatta non tanto il generico riferimento al soddisfacimento del mero interesse imprenditoriale perseguito dalla società ricorrente, di per sé non sufficiente, almeno in astratto , ad escludere la gratuità della concessione .
Ciò che conta è la potenziale attitudine dell’opera da realizzare al soddisfacimento degli interessi ascrivibili ad una intera collettività organizzata.
Detta potenziale attitudine si rinviene allorquando l’opera stessa è destinata per la sua vocazione alla pubblica e generalizzata fruizione .
Quando invece , come nella specie accade, l’opera assolve la sua funzione nel migliorare il servizio a favore di una categoria di utenti determinati è del tutto carente il requisito oggettivo previsto dalla norma che si pretende di applicare al caso concreto.
Né sussiste il requisito soggettivo contemplato dalla disposizione in argomento, è cioè l’essere l’opera realizzata dagli enti istituzionalmente competenti .
Invero, nel caso sottoposto al vaglio del Collegio , la società ricorrente assume semplice veste di titolare di concessione demaniale marittima autorizzata alla occupazione del demanio in forza dell’atto di sottomissione del 9 dicembre 1992.
Ne deriva che non ricade nell’esenzione prevista dall’art 9 lettera f l’opera finalizzata all’esercizio della attività cantieristica costruita da privati per l’esercizio della propria attività d’impresa, e ciò indipendentemente dalla rilevanza sociale della attività stessa( vedi C.d.s. sez IV, 10 maggio 2005, n.2226)
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto .
Le spese di lite possono essere interamente compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge .
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009
Aldo Ravalli – Presidente
Carlo Dibello -Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 28 gennaio 2009
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it