Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 25-02-2011, n. 7242

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 22 giugno 2010, confermava, quale giudice del riesame, il decreto di sequestro del G.I.P. relativo ad un’area recintata, di circa 1500 mq, con all’interno un immobile per civile abitazione per la violazione degli artt. 54, 55 e 1161 c.n. in ordine alla quale venivano indagati G.C., G.E., G.G. e G. G..

Avverso tale provvedimento G.G. e G. G. proponevano ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3.

Osservavano a tale proposito, premessa una ricostruzione sommaria della vicenda processuale, che il provvedimento impugnato era del tutto carente di motivazione su un elemento essenziale e, in ogni caso, incoerente o irragionevole, in quanto i giudici del riesame avrebbero omesso di considerare la rilevanza di due documenti (autorizzazioni n. 44/82 del 17.2.1982 e 10/82 del 16.6.1982) assumendo che tale verifica fosse attinente a profili di merito che esulavano dalla loro cognizione mentre, al contrario, assumevano rilevanza ai fini della effettiva configurabilità della fattispecie penale sulla quale si fondava la misura reale applicata.

Insistevano, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’impugnato provvedimento contiene una puntuale indicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte in ordine alla individuazione dell’ambito entro il quale deve essere effettuata la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame.

Va comunque ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (ex pl. Sez. 3^ n. 27715, 16 luglio 2010; n. 26197, 9 luglio 2010; n. 18532, 17 maggio 2010 con ampi richiami ai precedenti).

Si tratta di argomentazioni che il Collegio condivide e che chiariscono esattamente come il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall’estendersi ad ogni questione prospettata dall’indagato, resta comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla fondatezza del fumus del reato.

Il principio di diritto sopra richiamato deve dunque essere riaffermato, con l’ulteriore precisazione che la valutazione richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al "fumus commissi delicti".

Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, i principi in precedenza ricordati risultano compiutamente osservati.

Viene infatti contestata l’abusiva occupazione di spazio demaniale che ha appunto, quale presupposto, la mancanza di un valido ed efficace titolo concessorio.

Sulla base degli atti offerti alla sua attenzione, il Tribunale ha ritenuto dimostrata la demanialità dell’area e, conseguentemente, la sussistenza del fumus delle violazioni contestate.

La produzione di due autorizzazioni che, a detta della difesa, attesterebbero la legittimità dell’occupazione sono state correttamente ritenute come inerenti a profili di merito che dovranno trovare adeguata verifica in altra fase del procedimento, diversa da quella incidentale di riesame della misura reale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *