Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-02-2011) 25-02-2011, n. 7241 reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 7 luglio 2010, con la quale il Tribunale del riesame di La Spezia revocava il sequestro preventivo di alcuni manufatti, sequestrati nell’ambito di un procedimento penale, nei confronti di M. E. ed altri, per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

La vicenda riguardava l’esecuzione di lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in difformità totale dal permesso di costruire rilasciato per la ristrutturazione di un immobile ad uso residenziale, con creazione di intercapedini esterne non ispezionabili, miglioramento dei servizi igienici e costruzione di un cavaneo interrato destinato a deposito di attrezzi.

Le difformità, che avevano determinato aumento di volumetria e superficie utile, nonchè modifica della sagoma e dei prospetti, consistevano in un’intercapedine di diversa larghezza e resa accessibile, in un cavaneo di altezza e dimensioni maggiori, nella creazione di un vano di collegamento tra il cavaneo e l’edifico principale e la creazione di un ulteriore vano in luogo del previsto porticato.

Il Tribunale, nel revocare il decreto di sequestro, accedeva alle argomentazioni prospettate dalla difesa e, dato atto della consistenza degli interventi, li qualificava come modeste variazioni progettuali, assentibili anche a fine lavori in base al combinato disposto della L.R. Liguria n. 16 del 2008, artt. 25 e 37.

Veniva inoltre escluso il periculum in mora evidenziando l’impatto urbanistico ed ambientale pressochè nullo degli interventi eseguiti.

Tali conclusioni non erano condivise dal Pubblico Ministero ricorrente, il quale denunciava la violazione della menzionata legge regionale, del D.P.R. 380 del 2001, art. 22 e del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 in considerazione del fatto che la normativa regionale consente la realizzazione di varianti in corso d’opera, prima del rilascio del titolo abilitativo, solo nel caso in cui le stesse non incidano sui parametri urbanistici, le volumetrie, le destinazioni d’uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario – circostanze, queste, non rinvenibili nella fattispecie – facendo peraltro salva la preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche.

Deduceva, inoltre, che i giudici del riesame non si erano in alcun modo pronunciati in ordine alla modifica delle sagome e dei prospetti del preesistente edificio e sulla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica.

Insisteva, pertanto per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La L.R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, art. 25 recante "Disciplina dell’attività edilizia" richiamato nel provvedimento impugnato, così recita: (Varianti ai titoli abilitativi e varianti in corso d’opera).

1. Le varianti a progetti già assentiti con permesso di costruire o con DIA che incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modifichino le destinazioni d’uso, la sagoma, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio di cui all’art. 83 e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo originario devono essere autorizzate prima dell’inizio dei relativi lavori mediante rilascio del pertinente titolo abilitativo in relazione al tipo di intervento.

2. Le varianti in corso d’opera a permessi di costruire o a DIA che non comportino le modifiche di cui al comma 1 e, per quanto concerne gli spazi esterni agli edifici, non alterino le loro caratteristiche architettoniche essenziali, possono essere eseguite, senza applicazione di alcuna sanzione, purchè attestate dal progettista o da un tecnico abilitato in sede di dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui all’art. 37, comma 4, lett. b) o di cui all’art. 26, comma 10, fatta salva comunque la preventiva acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche. In tale fattispecie l’obbligo di presentazione della documentazione di regolarità contributiva di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996 e successive modifiche e integrazioni opera esclusivamente nel caso di mutamento dell’impresa esecutrice dei lavori.

Tale disposizione, come ricorda il Pubblico Ministero ricorrente, ha contenuto analogo a quello del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, il quale stabilisce, al comma 2, che le varianti, comunemente definite "varianti leggere o minori", rientrano tra gli interventi soggetti a d.i.a. quando sussistono determinate condizioni e, cioè, quando non incidono sui parametri urbanistici (indici di edificabilità, rapporti di copertura, superfici fondiarie etc.) e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, quest’ultima sostanzialmente corrispondente con la categoria catastale e non alterano la sagoma dell’edificio e violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

La giurisprudenza di questa Corte ha poi fornito alcuni chiarimenti in merito al contenuto della disposizione citata, osservando che tra i "parametri urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici (Sez. 3^ n. 9922, 5 marzo 2009) e che la "sagoma" di una costruzione concerne il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti, sicchè solo le aperture che non prevedano superfici sporgenti non rientrano nella nozione di sagoma e sono sottoposte al regime delle varianti in corso d’opera.

Di conseguenza, si è escluso, ad esempio, che possano rientrare nella categoria delle cd. varianti di opera la realizzazione di una scala esterna di accesso al primo piano, di una mensola su entrambi i lati con riguardo ai solai di calpestio, di un sottotetto del primo piano, di uno sporto al solaio del sottotetto (Sez. 3^ n. 8303, 9 marzo 2006, conf. a Sez. 3^ n. 3849, 9 febbraio 1998).

Ciò posto, deve osservarsi che, sotto il profilo urbanistico, l’intervento edilizio come descritto in ricorso e nel provvedimento impugnato non poteva rientrare nell’ipotesi prevista dal L.R. Liguria n. 16 del 2008, art. 25, comma 2 come ritenuto dal Tribunale, perchè le opere riguardano l’alterazione della sagoma originaria nonchè l’aumento di superfici utili e di volume non assumendo rilevanza, a tale proposito, la successiva destinazione o l’interramento dei locali.

Particolare rilievo assume, peraltro, la presenza del vincolo paesaggistico.

A tale proposito si osserva come la legge regionale richieda espressamente che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica preceda comunque l’esecuzione dell’intervento, anche nelle ipotesi disciplinate dall’art. 25, comma 2 e, in ogni caso, la tipologia di interventi eseguiti si configura sicuramente come idonea a modificare l’originario assetto dell’area sottoposta a vincolo.

Va ricordato, altresì, che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo individuato la natura di reato formale e di pericolo della violazione paesaggistica, la quale si perfeziona, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, con la semplice esecuzione di interventi non autorizzati idonei ad incidere negativamente sull’originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione.

E’ di tutta evidenza che l’aumento di superficie e volumetria e la realizzazione di un vano chiuso laddove era prevista la realizzazione di un porticato evidenziano quella potenzialità lesiva dell’integrità del paesaggio che la legge richiede, mentre non assume alcun rilievo l’eventuale interramento in tutto o in parte dei manufatti realizzati.

Occorre infatti ricordare, a tale proposito, che questa Corte ha precisato che "…la tutela del paesaggio, in quanto diretta verso una parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell’uomo, è ritenuta meritevole di particolare garanzia che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell’area vincolata devono ritenersi vietati anche i lavori eseguiti nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata che, seppure non percepibile doli ‘esterno, sì palesa idonea a compromettere i valori ambientali" (Sez. 3^ n. 11128, 30 marzo 2006; nello stesso senso n. 7292, 22 febbraio 2007).

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con le consequenziali determinazioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di la Spezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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