Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-02-2011) 25-02-2011, n. 7555 Termine per comparire

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento per vizi procedurali della sentenza resa il 31-12-2005, ha confermato la sentenza in data 30-1-2003, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato B.M. colpevole del delitto di cui all’art. 648 c.p. (perchè, al fine di profitto, acquistava o comunque riceveva, consapevole dell’illecita provenienza, due dipinti in olio su tela raffiguranti "Paesaggi veneziani", proventi del delitto di furto in danno di C.A.M., denunciato il 22-12-1994).

Il B., mediante il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi con un primo motivo del mancato rispetto del termine di sessanta giorni che, a norma dell’art. 552 c.p.p., comma 3, deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone il giudizio e la data dell’udienza. Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 5-4-2002 è stato notificato il 31-1-2002 al solo difensore e non anche all’imputato, il quale ne è venuto a conoscenza soltanto in data 5-2-2002, a seguito di nuova notifica effettuata presso lo stesso difensore; nuova notifica che, oltre ad essere tardiva, non può considerarsi validamente eseguita ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, mancando la prova del tentativo di notifica presso il domicilio dell’imputato.

Con un secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto o, comunque, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione.
Motivi della decisione

1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Dall’esame diretto degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, si evince che il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 5-4-2002 è stato ritualmente notificato al B. in data 31-1-2002, nel domicilio dal medesimo eletto il 2-12-1998 presso il difensore di fiducia avv. Nicola Chinni.

Tale notifica, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, risulta effettuata nel pieno rispetto del termine minimo a comparire di sessanta giorni previsto dall’art. 552 c.p.p., comma 3; sicchè il fatto che il successivo 5-2-2002 sia stata eseguita una nuova notifica dello stesso decreto di citazione non fa certamente venir meno gli effetti della vocatio in ius già prodottisi a seguito della prima, regolare notifica.

2) Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di Appello ha dato atto delle ragioni del proprio convincimento circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione, argomentando dal comportamento dell’imputato, il quale ha indicato come venditore una persona all’epoca già deceduta ed ha, comunque, omesso di fornire ogni possibile riscontro in ordine all’acquisto effettuato. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, a fronte della quale le deduzioni svolte dal ricorrente per sostenere che il prevenuto aveva fornito idonee indicazioni riguardo alla persona che a suo tempo gli aveva ceduto i dipinti si sostanziano nella mera richiesta di una rivalutazione in fatto della vicenda, esulante dai limiti dei poteri di cognizione riservati alla Corte di Cassazione.

3) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.

L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare l’eventuale prescrizione del reato contestato, eccepita in udienza dal difensore dell’imputato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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