Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1223 Indennità integrativa speciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sul diritto, vantato dall’appellante, dipendente del Ministero degli affari esteri, a percepire per il periodo di servizio prestato all’estero l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n.324/1959, con interessi e rivalutazione monetaria.

2.- Con la sentenza in epigrafe specificata il TAR ha respinto il ricorso del sig. A. sulla base dei seguenti decisivi argomenti:

– il servizio prestato all’estero, di cui all’art. 170 del dpr n.18/1967, non ha carattere retributivo e dà luogo alla corresponsione di un indennità che non è cumulabile con qualsiasi altra indennità, secondo quanto previsto dalla stessa predetta norma;

– l’incompatibilità è confermata dall’art. 1, c.38, della legge n.549/1995, ai sensi della quale, per il personale destinato a prestare servizio all’estero, la quota di indennità integrativa speciale si intende portata in diminuzione dell’indennità di servizio all’estero.

3.- La sentenza è stata impugnata innanzi a questo Consesso dall’interessato, il quale ha argomentato che l’indennità integrativa speciale, essendo stata conglobata nello stipendio tabellare, ha perso la natura di indennità, sicchè la natura dell’indennità di cui all’art. 170 non sarebbe di ostacolo a quanto richiesto; inoltre, secondo l’appellante, dovrebbe tenersi conto che l’indennità di servizio all’estero (ISE) non ha carattere retributivo è ciò impedirebbe di continuare a considerarla incompatibile con l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui è controversia. L’appello è infondato.

La giurisprudenza di questo Consesso ha già avuto modo di esprimersi sulla questione, con orientamento dal quale la Sezione non ritiene in questa sede di discostarsi, affermando "che l’incompatibilità della indennità in parola con l’assegno di sede (spettante, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 23.1.1967 n. 215, in aggiunta al trattamento retributivo metropolitano al personale in questione per sopperire agli oneri del servizio svolto all’estero) deve essere intesa nel senso di cui all’art.1 della legge 27.5.1959 n.324: cioè che la corresponsione della suddetta i.i.s. è caratteristica del personale statale il cui trattamento – per stipendio, paga o retribuzione – sia previsto nella tabella unica allegata al D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 19…" (Cons. di Stato, sez.VI, n.2356/2002).

La tesi poi che il carattere non retributivo dell’ISE (su tale natura v. Cons. di Stato, sez. IV, n. 1396/1998) permetterebbe il riconoscimento dell’IIS, trascura il dato fondamentale per cui "ratio" della seconda era proprio la protezione delle competenze spettanti al dipendente ed aventi natura retributiva, emergendo con evidenza che la stessa non poteva trovare applicazione ad emolumenti che detto carattere retributivo non possedevano; trattasi pertanto di argomentazione interpretativa del tutto a favore delle conclusioni tratte dai giudici di prime cure, che hanno negato la pretesa di cui è controversia.

2- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio, possono ad avviso del Collegio essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *