Giudice di pace di Taranto sez II del 16.11.2009 Assicurazioni, estromissione, risarcimento, termini (2010-03-02)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito http://www.gadit.it/

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO – SEZ. 2^

Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa, iscritta al n° R.G. 10377/2008, avente ad oggetto:

Indennizzo per l’importo complessivo di € 6.520,86 promossa da:

R. CLAUDIO, nato a Taranto il … C. F. (), e residente in … (TA) alla, ed elettivamente ivi domiciliato,rappresentato e difeso dall’Avv. C. C. giusta mandato a margine dell’atto di citazione parte attrice

CONTRO

M. Ass.ni SPA ( ), corrente in Milano, in persona di un suo procuratore, elettivamente domiciliata in Taranto presso lo studio dell’Avv. M. D., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato apposto su separato foglio parte convenuta

nonché contro M.A., residente in … , altra parte convenuta contumace Conclusioni della parte attrice: Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: “ Piaccia all’On. Giudice di Pace adìto, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, e in accoglimento delle ragioni innanzi dedotte voler così provvedere:

A) in via principale: dichiarare e ritenere il Sig. M. A. responsabile dei danni causati nell’occorso all’auto Ford Focus tg.( ) del Sig. R. Claudio;

B) conseguentemente condannare il Sig. M. A. e la Compagnia assicuratrice M. s.p.a. al pagamento in favore dell’attore a titolo di risarcimento danni della somma di € 6520,86 oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi

C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario e con sentenza immediatamente esecutiva come per legge.”

Conclusioni della parte convenuta: “ Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito, nel contraddittorio delle parti: 1) preliminarmente, dichiarare improcedibili le avverse domande per violazione delle modalità di denuncia dell’evento oggetto di giudizio, per i motivi espressi in narrativa;

2) nel merito, rigettare comunque le domande di parte attrice poiché integralmente infondate in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;

3) Condannare l’attore al pagamento delle spese di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30.09.2008 il sig. R. conveniva in giudizio il sig. M. A. e la M. Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa e per effetto di un incidente stradale verificatosi in .. il … Deduceva l’attore che in tale data, alle ore 19,00 circa,l’auto FORD Focus tg. () di proprietà dello istante, condotta dal figlio sig. R. Gaetano, percorreva Via … in … .

Giunto all’altezza dell’… "… ", nel tratto senso unico di via … , in piena curva, sopraggiungeva in retromarcia, in sensovietato, l’auto Fiat Bravo tg.( ) di proprietà e condotta dal sig. M. Antonio, che impattava violentemente l’auto Ford Focus tg. ( ), facendola sobbalzare sul marciapiede.

A seguito dell’urto subito, l’auto FORD Focus di proprietà dell’istante riportava ingenti danni, per la cui riparazione si era resa necessaria la spesa di Euro 4250,00 di meccanica, giusta fattura n. 499/23 del 02/05/2008 emessa dall’officina Ford A. S.p.a. di … , ed Euro 1700,86 di riparazione carrozzeria, giusta fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L.C. s.r.l. di … , cui andavano aggiunti Euro 250,00 per parabrezza giusta fattura n. 196/13 del 02/05/2008 emessa dall’officina F. A. S.p.a. di … , ed Euro 320,00 per n. 8 giorni di fermo tecnico. Con lettera raccomandata A.R. del 03/06/2008 veniva formalizzata la richiesta del risarcimento dei danni subiti alla Compagnia M. Assicurazioni, che assicurava per la R.C.A. l’auto Ford Focus tg. ( ), e per conoscenza alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro, per come previsto dalla vigente normativa.

Nessun riscontro avveniva da parte della convenuta, per cui l’attrice concludeva chiedendo la declaratoria di responsabilità esclusiva a carico del conducente e la condanna della M. Assicurazioni S.p.A., quale assicuratrice del proprio veicolo, al risarcimento dei danni subiti.Il convenuto M. Antonio rimaneva contumace.

La causa era istruita con la seguente documentazione:Copia lettera racc. a.r. datata 30/0512008; copia fattura n. 499/23 del 02/05/2008 emessa dall’officina Ford A. S.p.a. di …; Copia fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L. C. s.r.l. di …; Copia fattura n. l96/l3 del 02/OS/2008 emessa dall’officina F.A. S.p.a. di …; Copia modulo di denuncia a doppia dei conducenti.Venivano quindi espletati i mezzi istruttori richiesti.

Rinviata più volte la causa in pendenza di trattative bonarie di componimento, risultato fallito ogni tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni, all’udienza del 22.10.2009, la causa erariservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione.

Anzitutto, in riferimento all’eccezione sollevata dalla parte convenuta costituita che l’autovettura del danneggiato sia non di proprietà del sig. R. Claudio, ma “in noleggio a lungo termine” e della quale non abbia più il possesso, tali circostanze devono ritenersi del tutto irrilevanti per le ragioni che seguono.

A tal fine occorre premettere che la cd. legitimatio ad causam è un istituto che attiene alla verifica della regolarità del contraddittorio tra le parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, consistente nell’accertamento dell’astratta coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti destinatari degli effetti dell’eventuale pronuncia giudiziale (in tal senso, Sent. Cass. Civ., Sez. III,Sezione terza, 5 novembre 1997 n. 10843; Cass. Civ., Sez. III, 17 dicembre 1999 n.14232, Cass. Civ., Sez. III, 22 novembre 2000 n. 15080, ove si analizza anche la differenza tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto sostanziale dedotto, nonché Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2002 n. 15177).

Secondo i Supremi Giudici, in tema di risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale, il fondamento della legitimatio ad causam, va rinvenuto non tanto nella formale intestazione del veicolo ad un determinato soggetto, quanto piuttosto nella concreta incidenza negativa che il danno abbia determinato sul patrimonio di «… chi eserciti nei confronti dell’autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell’articolo 1140 del codice civile »(Cass.Civ., Sez. III, 23 febbraio 2006 n. 4003).

Il possesso legittimo é dimostrato da ben tre fatture emesse per la riparazione dell’autovettura ed intestate al sig. R. Claudio.

Si osserva, inoltre, che il sinistro per cui è causa si è verificato in data successiva al primo febbraio 2007, per cui è soggetto alla disciplina del risarcimento diretto. II giudizio è stato intrapreso dopo che erano decorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento inviata alla M.S.p.A., assicuratrice del veicolo di proprietà del sig. R. La raccomandata è stata inviata per conoscenza alla A. G. S.p.A., assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto, perché l’art. 5 del regolamento emanato dal Presidente della Repubblica con decreto del 18 luglio 2006 n. 254 prevede che " l’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro.

Nel merito, dall’esame degli atti e dalle risultanzeistruttorie emerge per quanto necessario la fondatezza della domanda proposta dalla parte attrice.

In particolare, è sufficientemente provato che l’incidente per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva colpa e responsabilità del convenuto Sig. M. A., il quale nell’effettuare con l’autovettura Fiat Bravo tg. (…) un’errata, quanto azzardata ed imprudente manovra di retromarcia, in tratto a senso unico, ed in piena curva, è entrato in collisione con l’autovettura Ford Focus tg. (…) di proprietà dello istante e condotta dal Sig. R. Gaetano, il quale percorreva nel senso di marcia consentito Via …in ….Circostanze di fatto queste che risultano altresì provate dal modulo di denuncia sinistro CAI firmato congiuntamente dai due conducenti.

In presenza della sottoscrizione del modulo CAI per come avvenuto, diventa onere della compagnia assicuratrice dimostrare il contrario di quanto dichiarato che non può essere desunto dalla ricostruzione fatta da un perito di parte, di cui si è chiesta l’audizione, ma è necessaria l’opera di un CTU, per la cui nomina la parte convenuta si è opposta. Anche il comportamento processuale delle parti, e l’interrogatorio formale deferito al convenuto M. Antonio (il quale sebbene ritualmente citato, non ha mai contestato la domanda attrice e non si è presentato a rendere l’interrogatorio formale allo stesso deferito, confermando così i capitoli di prova, ai sensi dell’art. 232 c.p.c) costituiscono ulteriori elementi probatori. A fronte di questi fatti, nel corso del presente giudizio, la convenuta M. Ass.ni s.p.a. non ha provato il suo assunto sull’avvenuta diversa dinamica del sinistro così come rappresentata dalla parte attrice, anzi all’udienza del 22.10.2009, a fronte della richiesta esplicita di questo GDP di espletare gli ulteriori mezziistruttori già richiesti, i procuratori delle parti hanno concordemente rinunciato anche alle prove testimoniali, insistendo per la immediata decisione..

La contumacia del convenuto M.Antonio, comporta, inoltre, la formazione di ulteriori elementi di valutazione ex art. 116 del c.p.c..

Nessun dubbio, quindi, in ordine alla responsabilità di quest’ultimo conducente, per cui risulta superata la presunzione di colpa di entrambi i conducenti, prevista dall’art. 2054 c.c.

A tal riguardo la Suprema Corte nella sentenza, 4 aprile 1996, n. 3131 (conforme Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 1996, n. 8287), ha affermato che: “ Il principio della presunzione ex art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario ed opera solo nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell’evento dannoso”, avendosi come corollario il superamento della presunzione ex art. 2054 c.c., attesa la sua specifica funzione sussidiaria, per cui viene riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente M. A. nella produzione del sinistro..

Pertanto, ai sensi del D.LGS 209/2005, la convenuta M.A. S.p.A., quale assicuratrice dell’autovettura di proprietà del sig. R. Claudio, dev’essere condannata in solido al sig. M. a risarcire i danni prodotti.

In ordine al "quantum debeatur", le fatture depositate, quali: fattura n. 38 del 30/05/2008 emessa dalla carrozzeria L. C. s.r.l. di …; fattura n. l96/l3 del 02/05/2008 emessa dall’officina F. A. S.p.a. di …, fattura n. 499 del 02.05.2008, per una somma complessiva di € 6.200,96, comprensiva di IVA, determinano il costo delle sostituzioni e dei lavori di riparazione necessari per il ripristino dell’autovettura di proprietà dell’attore.

Non si può riconoscere il c.d. danno da fermo tecnico, poiché mancano idonee prove al riguardo, mentre dovuto é l’importo relativo all’IVA, in presenza di fatture, atteso che si tratta di un obbligo fiscale. Infatti, la S.C. (Cass.Civ., Sez.III, 14.1097, n.10023) ha ritenuto che "poichè il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legqe ( DPR. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

In ogni caso, in presenza di dette fatture, la somma spettante al sig. R. dovrà essere rivalutata con gli indici ISTAT dalla data delle fatture a quella della sentenza e da questa fino al soddisfo deve essere maggiorata degli interessi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi dell’art. 91 c.p.c. per come modificato dal comma 17 dell’art. 45 della legge 18.06.2009 nr. 69 entrato in vigore a partire dal 04.07.2009.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da R. Claudio contro la soc. M.Ass.ni, ogni altra istanza e deduzione, eccezione respinta, o ritenuta assorbita, così DECIDE

1) dichiara la responsabilità esclusiva di M. Antonio per laproduzione dei danni da circolazione stradale; 2) condanna la compagnia assicuratrice per la RCA, M.Ass.ni in persona del suo legale rappr. pro-tempore in solido a M. Antonio al pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 6.200,96 a titolo del risarcimento dei danni materiali, oltre l’adeguamento ISTAT dalla data delle fatture alla data della sentenza, nonché agli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo;

3) condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese ecompetenze della presente procedura e che si liquidano in Euro 3.306,10, di cui € 1.142,00 per diritti, € 191,60 per spese ed € 1.972,50 per onorario, a parte il rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza sino a soddisfo in favore dell’avvocato difensore distrattario.

4) sentenza esecutiva, come per legge.

Così deciso a Taranto il 16.11.2009

Il Giudice di Pace

( Dr. Martino Giacovelli)

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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