Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-04-2011, n. 8778 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte:

Rilevato che:

la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato la domanda proposta da S.C. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. e avente ad oggetto, in particolare, la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 7 febbraio 2001 intercorso fra le parti;

per la cassazione di tale sentenza S.C. ha proposto ricorso; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso;

in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale concernente la controversia in esame;

dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed i conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;

tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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