Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7487 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con il provvedimento di cui epigrafe fu disposta l’archiviazione del procedimento instaurato a carico del legale rappresentante della ditta "Campana s.r.l." a seguito di denuncia di D.S. per il reato di bancarotta fraudolenta;

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, il D., denunciando violazione di legge per omesso avviso della richiesta di archiviazione, nonostante che nell’atto di denuncia fosse contenuta espressa richiesta di informazione per l’eventualità che detta richiesta venisse avanzata.
Motivi della decisione

– che va preliminarmente esclusa la tardività del ricorso, ritenuta dal procuratore generale pressi questa Corte sulla base dell’erroneo presupposto che alla data del 21 giugno 2010 fosse stata rilasciata al difensore del D. copia del provvedimento di archiviazione quando, come posto in evidenza nella memoria fatta pervenire da detto difensore, e come confermato dalla diretta compulsazione degli atti, alla data predetta era stata soltanto avanzata la richiesta di rilascio della copia, poi avvenuta in data non risultante dagli atti, per cui, nell’incertezza, il ricorso non può che presumersi tempestivo;

– che, ciò premesso, deve anche riconoscersi la fondatezza del gravame, rilevandosi sempre dall’esame degli atti (legittimo e doveroso quando venga denunciato, come nella specie, un vizio "in procedendo"), che il effetti il ricorrente, nel corpo della denuncia da lui presentata, aveva espresso la volontà di essere avvisato dell’eventuale richiesta di archiviazione, ma nessun avviso risulta essergli poi stato notificato;

– che, pertanto non può che darsi luogo ad annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione, disponendosi nel contempo la trasmissione degli atti al pubblico ministero perchè, ove ritenga di rinnovare la richiesta di archiviazione, provveda anche a che ne venga data notizia alla persona offesa.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Pesaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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