Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7486 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di L’Aquila, reinvestito, a seguito di annullamento con rinvio (seguito ad altri due precedenti) dell’esame della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute avanzata da B. G., dichiarò non luogo a provvedere sulla base del rilievo che il B., nel frattempo, aveva ottenuto, in considerazione delle sue condizioni di salute, l’applicazione del regime di detenzione domiciliare previsto dall’art. 47 ter, comma 1 ter, dell’ordinamento penitenziario, per cui egli non avrebbe più avuto alcun interesse alla sospensione dell’esecuzione;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del B., sostenendo, in sintesi, che, attesa le diversità esistenti fra l’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena (finalizzato ad impedire che l’esecuzione avvenga in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità), e quello della detenzione domiciliare, implicante, a differenza del primo, la prosecuzione dell’esecuzione, in vista, pertanto, del reinserimento sociale del condannato, l’interesse del ricorrente ad ottenere l’applicazione del primo di detti istituti sarebbe stato da ritenere tuttora sussistente.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento atteso che, anche a prescindere dalla diversa finalità del differimento dell’esecuzione della pena, da un lato, e della detenzione domiciliare, dall’altro, appare di assoluta evidenza che, costituendo quest’ultima una modalità di esecuzione della pena, comportante limitazione della libertà personale, sia, per sua stessa natura, dotata di una connotazione di afflittività che viene invece ad essere esclusa quando, con il differimento dell’esecuzione, il condannato venga lasciato o rimesso in stato di libertà; il che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di sorveglianza, lascia quindi sussistere l’interesse ad ottenere il differimento della pena anche da parte di chi, nel frattempo, come nel caso di specie, abbia ottenuto la detenzione domiciliare;

– che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di sorveglianza de L’Aquila, il quale in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o da acquisire, dovrà tuttavia decidere sul merito della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena avanzata dal B..
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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