Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-04-2011, n. 8776 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza di cui si chiede la cassazione, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Trieste 8 marzo – 28 aprile 2005, n. 201 del 2005, respinge l’appello proposto da B.K.L., diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire da parte del Ministero dell’Istruzione (ora dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e con decorrenza dal 1 luglio 1998 la componente stipendiale denominata retribuzione individuale di anzianità in misura intera e non nella sola misura del cinquanta per cento.

Secondo la Corte d’appello di Trieste alla ricorrente – che dal mese di aprile 1991 è stata inquadrata, ai fini economici, nel ruolo unico degli Ispettori tecnici del suddetto Ministero (con qualifica corrispondente a quella di dirigente superiore) e dal 1993 è stata nominata dirigente non può applicarsi l’art. 40, comma 4, del c.c.n.l. dei dirigenti per il periodo 1998-2001 che dispone solo per il futuro. Neppure può trovare applicazione la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 12, in quanto esso riguarda soltanto coloro che siano stati inquadrati nel ruolo degli ispettori tecnici entro il 1990.

Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato di aver avuto un trattamento inferiore a quello dei colleghi divenuti dirigenti dopo il 1998, sicchè non viene in considerazione l’applicazione del principio di disparità di trattamento di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, comma 2.

Quindi, la sua situazione non può che considerarsi disciplinata dal D.L. 27 settembre 1982, n. 681, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, che non è mai stato abrogato e la cui vigenza è stata anche confermata dall’art. 41 c.c.n.l. del 1997, ove si afferma il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità sotto forma di assegno personale e nell’importo all’epoca in essere.

Il ricorso di B.K.L. domanda la cassazione della sentenza per un unico, motivo; resiste con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di ricorso, per il quale è formulato il prescritto quesito di diritto, è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e si domanda alla Corte di affermare – sulla base di una interpretazione diversa rispetto a quella adottata nella sentenza impugnata del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45 -che l’art. 40, comma 4, del c.c.n.l. comparto Ministeri-Personale dirigente dell’Area 1^ 1998-2001, deve trovare applicazione, a partire dalla sua vigenza (cioè dal 1 gennaio 1998), anche nei confronti di coloro che sono stati nominati dirigenti prima dell’entrata in vigore del contratto stesso, come l’attuale ricorrente.

A tale conclusione, del resto, può, ad avviso della ricorrente, giungersi agevolmente considerando che il D.L. 27 settembre 1982, n. 681, art. 6 convertito, con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869 ha espressamente attribuito carattere provvisorio, tra l’altro, all’art. 4 dello stesso D.L. n. 681, che è la disposizione in base alla quale alle persone inquadrate nel ruolo unico degli Ispettori tecnici di cui al D.L. 6 novembre 1989, n. 357, art. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 è stata riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità (RIA) in misura ridotta.

La contestata lettura della suddetta normativa adottata dalla Corte di appello di Trieste comporta "una palese disparità di trattamento non solo ingiustificata, ma addirittura lesiva dei principi di razionalità, di buona amministrazione e in ogni caso dei principi fondamentali" della riforma del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche stabiliti dalla L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 5. 2. Il ricorso è fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

2.1.- L’attuale controversia riguarda una fascia dirigenziale costituita dagli Ispettori tecnici, inquadrati nel relativo ruolo unico, ai sensi del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, art. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417. Per costoro ha trovato applicazione la disposizione del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869, secondo cui al personale dirigente promosso o nominato alla qualifica superiore successivamente al 1 gennaio 1983 competeva lo stipendio iniziale della nuova posizione aumentato della metà dell’incremento acquisito per classi e aumenti periodici derivanti dalla progressione relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

Nella stessa disciplina, peraltro, era precisato che il trattamento economico ivi previsto era provvisorio, in quanto il nuovo ordinamento della dirigenza avrebbe determinato il trattamento economico definitivo in considerazione dell’anzianità pregressa e della progressione di carriera collegata essenzialmente a criteri di professionalità ( D.L. n. 681 del 1982, art. 6 – quater).

2.2- In seguito alla entrata in vigore del c.c.n.l. della dirigenza del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, gli aumenti biennali in godimento al 31 dicembre 1996 sono stati conglobati nella retribuzione individuale di anzianità, sotto forma di assegno ad personam.

Per quanto riguarda gli Ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico, la L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 12, ha provveduto a definire la posizione economica di quelli inquadrati entro il 1990, stabilendo che la retribuzione individuale di anzianità, prevista dal citato art. 41 del c.c.n.l., venisse rideterminata con il procedimento di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 1 con decorrenza dal 1 gennaio 1998 (e, cioè, conglobata per intero, e non più per la metà).

2.3.- Infine, il nuovo c.c.n.l. per la dirigenza 1998-2001, stipulato il 5 aprile 2001, concernente per la parte economica il periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999, dopo avere previsto l’inserimento della retribuzione individuale di anzianità quale voce della struttura retributiva (art. 37, comma 2) e stabilito, per i dirigenti di prima fascia, la costituzione della medesima RIA in base al valore degli aumenti biennali in godimento con raggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla data del 31 dicembre 1998 (art. 38, comma 1), ha disposto – per tutti i dirigenti – che, all’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento, (art. 40, comma 4).

2.4.- Quest’ultima previsione è stata intesa e applicata dalla Amministrazione, in base ad una interpretazione accolta nella decisione qui impugnata, nel senso che a decorrere dal gennaio 1998 la RIA in godimento nella carriera pre-dirigenziale viene conservata per intero, ma solo in riferimento al personale inquadrato come dirigente nel periodo di vigenza del nuovo contratto. Per coloro che, come l’odierna ricorrente, erano divenuti dirigenti in epoca antecedente si era ormai definito, in precedenza, l’assetto della retribuzione, con il conseguente inserimento della RIA nella misura ridotta.

2.5.- Dalla suddetta ricostruzione normativa e contrattuale si desume, in sintesi, che:

a) l’originaria inclusione – nella struttura retributiva – dell’anzianità maturata, nella misura della metà, era prevista dalla legge, in maniera esplicita, come provvisoria, in attesa del definitivo riassetto della dirigenza pubblica e della susseguente rideterminazione delle voci retributive ( D.L. n. 681 del 1982, art. 6 – quater cit.);

b) a seguito della disciplina della RIA introdotta con il c.c.n.l. del 1997, il riassetto, con riferimento agli Ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico dirigenziale, è stato solo parziale, avendo riguardato solo il personale inquadrato anteriormente al 1 gennaio 1991. con il riconoscimento dell’intera misura della RIA a decorrere dal 1 gennaio 1998 ( L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 12 cit.);

c) nessuna definizione dell’originario assetto è invece intervenuta per la fascia di Ispettori tecnici inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991. sino alla predetta disposizione dell’art. 40 del c.c.n.l. 1998-2001.

Se ne desume che alla suddetta disposizione contrattuale non può non essere riconosciuta la funzione di stabilizzazione del trattamento retributivo, in relazione all’inserimento della RIA nell’intera misura, anche con riferimento alla fascia di dirigenti in oggetto, tanto più che essa risulta essere inserita nel contratto collettivo che, per primo, ha previsto la generalizzata contrattualizzazione del trattamento retributivo di tutti i dirigenti del settore di riferimento, cosi dando attuazione all’intento di armonizzazione perseguito con il D.Lgs. n. 80 del 1998.

Nè assume rilievo, in contrario, la disposizione di cui all’art. 36, comma 3, del medesimo c.c.n.l. secondo cui continua a trovare applicazione il D.L. n. 681 del 1982, art. 4, comma 2; la disposizione, infatti, è una norma di mero raccordo, che, nel richiamare la previgente disciplina, si riferisce, in via esclusiva, alla applicazione della normativa dei dirigenti superiori, in materia di calcolo dell’anzianità ai fini retributivi, anche ai primi dirigenti, come stabilito, appunto, dal D.L. 681 n. 1982, comma 2 ma non contiene affatto una previsione conservativa delle vecchie, e provvisorie, modalità di calcolo della RIA per i dirigenti inquadrati in epoca anteriore al periodo dì efficacia della nuova contrattazione.

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nella inclusione del suddetto D.L. n. 681 del 1982, nella sua interezza, fra le disposizioni che hanno cessato di produrre effetto dal 10 gennaio 1997 nei confronti del personale dirigenziale dei Ministeri (vedi allegato B del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

D’altra parte, va anche considerato che, in base ad un condiviso orientamento di questa Corte, nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la RIA è un istituto retributivo preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata in un certo settore (vedi: Cass. 5 novembre 2008, n. 26557 e Cass. 21 maggio 2009, n. 11836), sicchè l’esclusione dei soli soggetti inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991 e prima del 1 gennaio 1998 dalla corresponsione del suddetto emolumento in misura piena, a fronte del riconoscimento di tale diritto in favore sia del personale inquadrato anteriormente al 1 gennaio 1991 (ai sensi del citato L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 12) sia di quello inquadrato dal 1 gennaio 1998 in poi, appare del tutto priva di una ragionevole giustificazione, in relazione all’art. 3 Cost., prima ancora che al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45. 3.- Per le suddette ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

"Anche per coloro che sono stati inquadrati nel ruolo dirigenziale dopo il 1 gennaio 1991 e prima del 1 gennaio 1998 deve ritenersi operativa la disposizione di cui all’art. 40 c.c.n.l. 1998 – 2001 con decorrenza del 1 gennaio 1998, salvo restando che il riconoscimento del diritto non può riferirsi a periodi anteriori al 30 giugno 1998, qualora si sia formato, nelle fasi di merito, il giudicato interno in ordine alla statuizione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo precedente, come si è verificato nella presente controversia.

Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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