Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7484

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza il tribunale di sorveglianza di Palermo, provvedendo a seguito di annullamento con rinvio di una precedente ordinanza con la quale era stata respinta un’istanza di riabilitazione avanzata da R.C., dichiarò inammissibile detta istanza per ritenuta carenza del requisito dalle prove effettive e costanti di buona condotta, avuto riguardo al fatto che il R. risultava segnalato dalla G.d.F in data 3 novembre 2006 per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e false dichiarazioni sulla propria identità nonchè, in data 23 ottobre 2009, per violazione della L. n. 646 del 1982, art. 31;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, poi seguito da memoria, la difesa dell’imputato, denunciando inosservanza dell’art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 179 c.p., unitamente a vizio di motivazione, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che il tribunale di sorveglianza, basando la propria pronuncia unicamente sull’accertata esistenza delle summenzionate segnalazioni, senza valutarne l’effettiva valenza dimostrativa di atteggiamenti antisociali e senza neppure verificare se l’epoca di commissione dei fatti si collocasse o meno nell’ambito del triennio previsto dall’art. 179 c.p., comma 1, avrebbe disatteso il "dictum" della sentenza di annullamento.
Motivi della decisione

– che il ricorso appare meritevole di accoglimento, atteso che in effetti, dal testo dell’impugnata ordinanza, emerge che il tribunale di sorveglianza si è, anche in questa occasione, limitato a richiamare le due segnalazioni di cui si è detto, senza in alcun modo motivare la loro ritenuta attitudine ad escludere il requisito della buona condotta, anche in relazione allo stato o all’esito dei procedimenti che da esse avevano presumibilmente avuto origine, di cui non viene fornita notizia alcuna, omettendo altresì di precisare quale fosse stata la collocazione nel tempo, rispetto al termine stabilito dall’art. 179 c.p., comma 1, dei fatti oggetto di dette segnalazioni; il che si pone in netto contrasto con quanto disposto nella sentenza di annullamento, secondo cui, richiamato il principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che "neppure le condanne, e ancor meno dunque le denunce, possono essere ritenute di per sè ostative alla riabilitazione", il tribunale avrebbe dovuto svolgere una "penetrante indagine" , precedentemente mancata, "sulla consistenza e circostanze, sulla portata e sul carattere sintomatico di permanenza di atteggiamenti antisociali dei fatti al soggetto attribuiti, da porsi in relazione con quant’altro possa riguardare la sua condotta complessiva";

– che, pertanto, non può che darsi luogo ad annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Palermo il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto in suo possesso o di cui ritenesse necessaria l’acquisizione, dovrà tuttavia attenersi al suindicato principio di diritto.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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