Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7483 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con il provvedimento di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como respinse la richiesta di tale Z.J. volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, la rimessione in termini per l’eventuale opposizione ad un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 474 c.p., divenuto esecutivo il 30 settembre 2006, osservando che detta richiesta, presentata il 22 marzo 2010, era da considerare tardiva, dal momento che, come risultava dagli atti, fin dal 9 marzo 2009 il condannato aveva dato incarico ai suoi difensori di chiedere copia del suddetto decreto, indicato con gli estremi della pronuncia e della data di acquisita irrevocabilità, con ciò dimostrando di averne avuto, fin da quel momento, compiuta conoscenza;

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del condannato, denunciando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che non si sarebbe potuta considerare conoscenza effettiva del decreto penale quella che aveva ad oggetto soltanto gli estremi del provvedimento, comunicati al difensore perchè questi potesse chiederne copia.
Motivi della decisione

– che, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, la "effettiva conoscenza del provvedimento", ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, postula non soltanto che l’interessato abbia acquisito precisa cognizione degli estremi (autorità, data ed oggetto) del provvedimento stesso, ma anche che tale cognizione risulti "collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui essa è stata acquisita (in tal senso: Cass. 2, 22 gennaio – 11 febbraio 2010 n. 5443, Sadraoui, RV 246436; Cass. 4, 19 giugno-12 settembre 2006 n. 29977, Hudorovic, RV 235238; Cass. 1, 9 maggio – 13 giugno 2006 n. 20036, El Aidoudi, RV 233864; Cass. 2, 23 giugno – 8 luglio 2005 n. 25041, Bellici, RV 231887);

– che la seconda di dette condizioni non appare desumibile dal testo del provvedimento impugnato, affermandosi soltanto, in esso, che dall’incarico conferito dal ricorrente al suo difensore di chiedere copia del decreto penale divenuto irrevocabile, risultava la conoscenza degli estremi di tale decreto, senza che risulti specificato da quale fonte essa fosse derivata;

– che, pertanto, apparendo il ricorso meritevole di accoglimento, deve darsi luogo ad annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como, il quale, ove ritenga di confermare la precedente decisione, dovrà aver cura di non disattendere il principio di diritto dianzi ricordato.
P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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