Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1218 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso alla Corte d’appello di Perugia, proposto ai sensi dell’art. 2 della legge n.89/2001, la parte odierna ricorrente chiedeva a detta Corte la condanna del Ministero di Grazia e giustizia al pagamento di un equo indennizzo, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, a causa dell’inosservanza del principio della ragionevole durata del processo di cui alla Convenzione dei diritti dell’uomo, ratificata dall’Italia con la legge n. 848/1955.

La Corte adìta, con il decreto epigrafato, condannava il prefato Ministero al pagamento della somma di Euro 5.000 a favore di ciascun istante con interessi legali nei termini ivi specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, ivi indicate, e generali ed accessorie. La sentenza passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione. Seguiva atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del r.d. n. 642/1907, con assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti l’amministrazione non procedeva ad eseguire la pronunzia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; di qui l’azione proposta col ricorso in esame e tesa ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

2- Alla camera di consiglio del 7 dicembre il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3- Sussistendo tutti i presupposti processuali per l’azione di ottemperanza proposta, il Collegio non può che rilevarne la fondatezza nel merito, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’amministrazione condannata, delle somme riconosciute dal decreto in epigrafe specificato.

Occorre pertanto ordinare all’amministrazione stessa il pagamento (ovviamente al netto di quanto già eventualmente corrisposto) delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus"..

4- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e vanno poste a carico dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto:

1- ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto in epigrafe mediante corresponsione alla parte ricorrente delle somme riconosciute dal decreto di cui in epigrafe, entro sessanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato.;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in Euro cinquecento (500,00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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