Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7473

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La CdA di Torino, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha ridotto la pena nei confronti di M.M., riconosciuto colpevole di concorso in tentato furto aggravato, per avere posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco (utilizzando attrezzi da scasso e una fiamma ossidrica) a impossessarsi del denaro contenuto in uno scomparto di un distributore automatico di carburante.

Ricorrono per cassazione l’imputato, personalmente, e il difensore.

Il primo deduce violazione di legge processuale, atteso che la udienza di appello fu celebrata in assenza del difensore di fiducia, al quale non fu notificato il decreto di citazione in secondo grado.

La notifica avvenne (il 26.5.2009) a tale avv. Bracciani, mai nominato dal M., ma dal suo coimputato E.R.. Da qui la nullità della sentenza.

Il secondo deduce violazione di legge sostanziale in ordine al mancato riconoscimento della attenuante ex art. 62 c.p., n. 6, atteso che gli stessi giudici di merito hanno dato atto che l’imputato ebbe a consegnare alla PO un assegno di Euro 600 in data 28.5.2008, vale a dire il giorno seguente al suo arresto in flagranza e pertanto certamente prima del giudizio di primo grado. In effetti, esiste in atti dichiarazione sottoscritta dalla predetta PO che attesta la ricezione della somma, nè la CdA ha osservato alcunchè in ordine alla congruità del risarcimento.
Motivi della decisione

La censura di cui al ricorso personalmente proposto dall’imputato è fondata, le altre restano assorbite.

Difensore del M. in primo grado era l’avv. E. Negri.

La predetta ha anche redatto l’atto di appello.

L’avv. Negri non risulta essere stata revocata.

Il decreto di citazione in secondo grado fu però notificato all’avv. F. Bracciani, che non risulta nominato dall’imputato e che non fu presente innanzi ai giudici di appello.

La sentenza di secondo grado va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della CdA di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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