Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1215 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il dr E.F., con ricorso straordinario al Capo dello Stato, riassunto innanzi al TAR del Lazio a seguito di opposizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, chiedeva l’annullamento e la riforma del decreto con cui il predetto Consiglio in data 13/4/2006 gli aveva comunicato di aver deliberato, ora per allora, la sua nomina a Presidente della II Sezione del TAR del Lazio, con decorrenza dal 4/6/2001 e fino al 21/9/2001(data della nomina del dr. F. a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato), sostenendo l’illegittimità dell’apposizione del limite temporale alla nomina.

2. Questi i motivi di ricorso dedotti avanti al Tribunale amministrativo:

2.1. Violazione artt. 21 e 23 L. n. 186 del 1982. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; motivazione insufficiente e perplessa; violazione artt. 3 e 97 Cost. e principi generali.

2.2. Violazione delle disposizioni sopraindicate; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti.

2.3. Motivi aggiunti: Violazione e falsa applicazione dell’art.7 L. n. 186 del 1982, come novellato dalla L. n. 205 del 2000; eccesso di potere.

3. Il TAR del Lazio, Sezione II quater, con sentenza n. 6011 del 2009, dichiarava l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e mancata notifica al controinteressato.

4. Appella il dr. F. deducendo i seguenti motivi:

4.1. Sulla asserita sopravvenuta carenza d’interesse: la sentenza sarebbe errata essendo l’interesse dell’appellante ad ottenere la nomina senza apposizione di limiti temporali consacrato dall’intervenuto giudicato sul punto.

Sarebbe errato sostenere che egli avrebbe dovuto accettare con riserva il secondo incarico quale Presidente di sezione presso il Consiglio di Stato, restando nella potestà dell’interessato la decisione circa l’incarico nel quale continuare a prestare servizio.

4.2. Sull’asserita carenza di integrità del contraddittorio e l’omessa impugnazione del provvedimento di nomina a Presidente di Sezione di altro magistrato: sarebbe errato sostenere la necessità di notificazione del ricorso anche al magistrato succeduto al deceduto dr. Marzano, in quanto il giudicato di cui alla decisione n. 5868/05 del Consiglio di Stato non vedrebbe coinvolti altri magistrati, ad eccezione del dr. Marzano(e dei suoi eredi), unico e solo controinteressato.

5. Si è costituito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sostenendo che il ricorso contro la propria delibera del 23/3/2006 si configurerebbe non già come ricorso per ottemperanza al giudicato nascente dalla decisione n. 5868 del 2005, ma quale nuovo ricorso al TAR proposto in via autonoma avverso la predetta deliberazione del 2006. Il ricorso per l’ottemperanza si sarebbe, invero, definito con la decisione del Consiglio di Stato n. 4688 del 2006, nella quale era stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio di ottemperanza, vista la deliberazione del C.P.G.A. del 2006, e contestualmente era stata affermata la necessità di agire in via ordinaria per far valere gli eventuali vizi che il ricorrente ravvisasse nel provvedimento posto in essere dall’Amministrazione.

In presenza di un ricorso autonomo avverso un nuovo provvedimento dell’Amministrazione, sarebbe stata, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti del magistrato nominato Presidente di Sezione del TAR in sostituzione del Dr. Marzano, deceduto.

6. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 7 dicembre 2010 e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene appellata la sentenza del TAR del Lazio, Sez.II quater, n. 6011 del 2009, con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso proposto dal dr. E.F. avverso il decreto del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 23/3/2006 recante la nomina del medesimo a Presidente della II Sezione del TAR del Lazio con decorrenza dal 4 giugno 2001 e fino al 21 settembre 2001.

2. Con il primo motivo di ricorso viene censurata la statuizione con la quale il TAR del Lazio ha affermato che il ricorso avverso la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa assunta in data 23/3/06 è da ritenere inammissibile per carenza d’interesse, vista l’omessa impugnazione ed accettazione senza riserve del provvedimento di nomina del ricorrente a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, della pari omessa impugnazione del provvedimento di nomina a Presidente della II Sezione del TAR del Lazio del magistrato chiamato ad assumere dette funzioni a seguito del decesso del dott. F.M..

L’appellante sostiene che la sua asserita mancanza d’interesse ad assumere le funzioni di Presidente di Sezione del TAR del Lazio, senza limiti temporali, avrebbe dovuto essere rilevata e fatta valere nel giudizio avverso la delibera del C.P.G.A. del 10 maggio 2001, con cui al dr. F.M., successivamente deceduto, furono attribuite le funzioni di Presidente della II Sezione del TAR del Lazio con decorrenza 4/6/2001.

Ritiene il Collegio che la tesi del dr. F., sotto il profilo indicato, vada condivisa. Invero, egli aveva impugnato la nomina del dr. Marzano a Presidente della II Sezione del TAR del Lazio avvenuta in data 4 giugno 2001. Nelle more di tale giudizio era stato nominato Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, in data 21 settembre 2001.

Il gravame veniva respinto in I grado con sentenza n. 4489/02, riformata dal Consiglio di Stato con decisione n. 5868 del 2005, nella quale si specificavano i criteri ai quali il C.P.G.A. si sarebbe dovuto attenere per procedere, ora per allora, alla nomina del Presidente della II Sezione del TAR del Lazio. In ragione di tali criteri il dr. F. risultava essere il candidato con i maggiori requisiti per tale incarico, ma l’Amministrazione in un primo tempo ometteva di dare esecuzione a detta decisione, sicchè il dr. F. avviava il procedimento di ottemperanza.

Nelle more del giudizio di esecuzione, l’Amministrazione gli comunicava di aver proceduto, nella seduta del 23/3/06, alla sua nomina, ora per allora, a Presidente della II Sezione del TAR del Lazio con decorrenza dal 4/6/01 fino al 21/9/01. Ne seguiva l’impugnazione dell’atto di nomina adottato, conclusasi con la reiezione da parte del TAR attraverso la sentenza n. 6011 del 2009, qui impugnata.

E’ incontestato che la mancanza di interesse del dr. F. ad assumere la carica di Presidente della II Sezione del TAR del Lazio senza limiti temporali non è stata eccepita né in I grado, né in appello, in occasione della impugnativa della nomina del dr.Marzano a decorrere dal 4/6/2001.

Ne consegue che l’interesse del dr. F. ad ottenere una sentenza favorevole e pienamente satisfattiva(e cioè senza limiti temporali alla nomina) deve intendersi coperta da giudicato.

Non può, invero, riaprirsi nel giudizio instaurato avverso l’atto di nomina "ora per allora" la discussione su profili attinenti la fattispecie già decisa con sentenza non più impugnabile.

Sostiene il TAR, nella decisione impugnata, che il dr. F. avrebbe dovuto accettare con riserva, ovvero impugnare, la sua nomina alla presidenza della II Sezione del TAR del Lazio e che la mancanza di tale riserva dimostrerebbe la sua carenza d’interesse.

Tale argomentazione non può essere condivisa, atteso che l’accoglimento del gravame proposto dal dr. F. avverso la illegittima nomina del dr. Marzano ha comportato il consolidarsi, in capo allo stesso, di una situazione giuridica piena, di cui la nomina "ora per allora" a Presidente della II Sezione del TAR del Lazio ha costituito mera esecuzione.

Il fatto che in capo allo stesso sussistesse contestualmente altra situazione, di analoga valenza giuridica, quella connessa alla nomina a Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, non comportava la necessità che l’Amministrazione delimitasse, di sua iniziativa, i termini di validità della nomina effettuata "ora per allora", rientrando nella sfera potestativa dell’appellante, posta la incompatibilità fra i due incarichi, decidere quale funzione continuare a svolgere.

Va, quindi, ritenuta la sussistenza dell’interesse del dr. F. a censurare il provvedimento di sua nomina a Presidente della II Sezione del Tar del Lazio contenente limitazioni temporali.

3. Un secondo profilo di censura della sentenza impugnata attiene alla ritenuta carenza di integrità del contraddittorio e alla omessa impugnazione del provvedimento di nomina a Presidente di Sezione di altro magistrato, successivamente al decesso del dr. Marzano.

Sostiene l’appellante che unico controinteressato sarebbe stato il dr. Marzano(e i suoi eredi) e che l’affermazione di inammissibilità da parte del TAR equivarrebbe a rimettere in discussione un profilo della fattispecie già coperto da giudicato. Inoltre, gli effetti giuridici della nomina ora per allora non sarebbero confliggenti con le nomine medio tempore intervenute.

Le argomentazioni dell’appellante non possono essere condivise.

Non pare, invero, dubitabile che la intervenuta pronuncia di annullamento favorevole al dr. F. si contrapponga alla vigenza dell’ulteriore provvedimento con il quale, nelle more del giudizio, e dopo il decesso del dr. Marzano, l’incarico presidenziale era stato, come è noto, attribuito ad altro magistrato.

E’ indubbio che, rispetto alla pronuncia di annullamento favorevole al dr. F., questo altro magistrato assuma la posizione di controinteressato, ai fini della conservazione della posizione conseguita sia pure per effetto di sequenze procedimentali autonome e diverse da quelle oggetto del giudicato di annullamento.

Nei suoi confronti si rendeva, quindi, necessaria l’integrazione del contraddittorio, non essendo consentito al giudicato di annullamento di estendere i suoi effetti sino a pregiudicare posizioni consolidate di terzi, conseguite attraverso procedimenti amministrativi diversi e basati su autonomi presupposti, in quanto la funzione propria dell’esecuzione del giudicato di annullamento di un atto amministrativo illegittimo mira al ripristino integrale della situazione alterata dall’atto annullato e il suo limite in ciò è costituito proprio dal consolidarsi di situazioni giuridiche sopravvenute(cfr, ex multis, C.d.S., Sez. VI, 26/2/2003 n.1086; 21 maggio 1984, n. 282 e 13 aprile 1991, n. 199; Sez. V, 15 maggio 1992, 411).

Per le suesposte considerazioni ritiene, quindi, il Collegio che vada rigettato l’esaminato profilo di censura e vada confermata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di I grado per mancata integrazione del contraddittorio al contro interessato.

4. In conclusione, il Collegio rigetta l’appello e conferma, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.

Le spese e gli onorari della presente fase di giudizio possono trovare equa compensazione fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l "appello, con diversa motivazione e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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