Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 8770 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 12 maggio – 29 giugno 2009 la Corte d’Appello di Lecce rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M. V. per la non ragionevole durata del processo da lei promosso dinanzi al Tribunale di Trani con citazione del 22 ottobre 2003 e tuttora pendente. Osservava la Corte che il giudizio presupposto faceva parte di una estremamente numerosa serie di giudizi uguali e si era concluso con sentenza del 19 marzo 2008 con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dell’integrale soddisfazione del credito azionato dal M. in data 23 febbraio 2004: ciò escludeva qualsiasi pregiudizio di natura non patrimoniale per essersi il giudizio protratto senza ragione dopo l’avvenuto soddisfacimento delle pretese dell’attore.

Contro il decreto ricorre per cassazione M.V. con un unico motivo.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto contro un decreto pubblicato in data 29 giugno 2009 e ancora soggetto al perdurante vigore dell’art. 366 bis cod. proc. civ., abrogato a decorrere dal 4 luglio 2009.

E infatti il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di contraddittorietà di motivazione non contiene alcuna indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria. Ed è noto che tale onere deve essere adempiuto non solo attraverso l’illustrazione del motivo di ricorso, bensì formulando al termine di esso un’indicazione riassuntiva e sintetica che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso stesso (amplius: Cass. 30 dicembre 2009, n. 276870).

Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di violazione di legge, al termine del quale non è stato formulato alcun quesito di diritto.

In conclusione, perciò, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente la pagamento delle spese giudiziali che liquida in Euro 800,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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