Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 17/10/10 il Ministero della Giustizia trasmetteva a questa Corte richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata il 24/6/10 dall’Autorità giudiziaria albanese (la Procura Generale del Distretto di Durazzo) in procedimento penale per contrabbando di merci riguardante la ditta Arredo Fab Srl di (OMISSIS), amministrata dal cittadino albanese P.K.. Ipotizzata una consistente evasione fiscale relativa a merci fatturate dalla ditta italiana Arreturcom Srl di (OMISSIS). L’attività istruttoria richiesta all’autorità italiana era di acquisire i documenti doganali e commerciali (fatture e trasporto) utili all’inchiesta e sentire come persona informata sui fatti l’amministratore o legale rappresentante della Arreturcom Srl. All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Bari.

In materia di rogatone dall’estero la S.C. interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1 bis). Nella specie la competenza va attribuita alla Corte di Appello di Messina, nel cui territorio si trova il comune di Torrenova, dove risultano doversi compiere gli atti di maggiore rilevanza istruttoria.
P.Q.M.

determina la competenza della Corte di Appello di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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