Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1205 Piano regolatore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

sta;
Svolgimento del processo

1. Le società B. KG e M.I. KG, nella loro qualità di proprietarie delle particelle fondiarie 374/1, 539/1 e 539/2 (la prima) e 374/2 e 534 (la seconda) in C.C. Magrè, ubicate in zona di verde agricolo, con ricorso n. 297 del 2005 adivano il T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano, impugnando i provvedimenti, inerenti a procedimento pianificatorio di variante al p.u.c., adottati dal Comune di Magrè sulla Strada del Vino e dalla Provincia autonoma di Bolzano – in particolare, la delibera della giunta provinciale n. 1169 dell’11 aprile 2005, il presupposto parere della commissione urbanistica provinciale del 31 marzo 2005, la delibera del consiglio comunale n. 16 del 14 giugno 2005, e la delibera della giunta provinciale n. 2581 del 11 luglio 2005 -, con i quali, dopo una pregressa vicenda contenziosa insorta tra Comune e Provincia e definita con sentenza n. 7/2005 dello stesso T.R.G.A., in revoca della precedente delibera del consiglio comunale n. 41 del 23 dicembre 2002 (mai divenuta efficace) non si era dato luogo alla modifica del piano urbanistico comunale ivi adottata e avente ad oggetto l’individuazione della nuova zona per insediamenti produttivi denominata "B." e la correlativa trasformazione di un’area di 33.790 mq (comprensiva dei fondi di proprietà delle ricorrenti) da zona di verde agricolo in zona per insediamenti produttivi.

2. L’adito T.R.G.A., con la sentenza qui impugnata, respingeva il ricorso (a spese interamente compensate fra le parti) sulla base dei seguenti rilievi: (i) affermava la legittimità della revoca ex nunc della precedente delibera del consiglio comunale n. 41 del 23 dicembre 2002, ritenendola congruamente motivata sotto il profilo della modifica della situazione fattuale intervenuta nelle more (previsione di altre zone per insediamenti produttivi idonee a soddisfare il relativo fabbisogno; nuove esigenze di pianificazione con prioritaria esigenza di salvaguardia del verde agricolo); (ii) escludeva che in capo alle ricorrenti si fosse creata una situazione d’aspettativa giuridicamente qualificata, non essendo la precedente delibera n. 41/2002 divenuta pienamente efficace, e respingeva dunque la censura di eccesso di potere per contraddittorietà con atti contrari preesistenti e violazione del principio di tutela dell’affidamento; (iii) disattendeva la censura di eccesso di potere per motivazione carente, insufficiente e contraddittoria ed escludeva la manifesta illogicità della motivazione dei gravati provvedimenti, affermandone l’insindacabilità nel merito; (iv) disattendeva la censura di violazione dell’art. 20 l. urb. prov., mossa avverso le delibere della giunta provinciale, per essere stata garantita la partecipazione procedimentale del Comune; (v) respingeva altresì la censura di eccesso di potere sotto i profili di disparità di trattamento rispetto ai Comuni limitrofi e di violazione di criteri omogenei di pianificazione nel comprensorio della Bassa Atesina.

3. Avverso tale sentenza interponevano appello le ricorrenti soccombenti, riproponendo i motivi di ricorso in primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale della gravata sentenza, e chiedendone l’accoglimento.

4. Si costituivano le Amministrazioni appellate, eccependo l’irricevibilità del ricorso in appello per tardività e contestandone comunque la fondatezza nel merito.

5. All’odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Infondata è l’eccezione pregiudiziale di rito di irricevibilità del ricorso in appello per tardiva notificazione, oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza (in data 17 aprile 2008), in quanto per un verso il ricorso in appello risulta essere stato notificato alla resistente Provincia il 16 giugno 2008, eppertanto nel rispetto del termine di legge, e per altro verso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in caso di sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile, è sufficiente che l’appello proposto contro di essa sia notificato entro il termine di legge ad una sola di dette parti (nel caso di specie, alla Provincia), salvo il potere del giudice adito di ordinare l’integrazione del contraddittorio (v. in tal senso, ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 947), con conseguente irrilevanza della notificazione in data 27 giugno 2008, oltre il termine breve, al resistente Comune, parte necessaria del presente giudizio d’impugnazione.

2. Nel merito l’appello, affidato a tre motivi tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, è infondato e va disatteso.

Le società appellanti deducono, segnatamente, i seguenti motivi: "1) Abuso di potere e/o eccesso di potere per palese contraddittorietà rispetto ai provvedimenti amministrativi precedenti"; "2) Eccesso di potere e/o violazione di legge (L.P. 17/1993, art. 7) per carenza o insufficienza e contraddittorietà della motivazione, disconoscimento di circostanze rilevanti e decisive, violazione di legge per abuso, da parte degli organi provinciali, dei poteri eccezionali di cui all’art. 20 della legge urbanistica provinciale"; "3) Eccesso di potere per carenza di motivazione, disconoscimento di circostanze, disparità di trattamento; violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di omogenea pianificazione urbanistica" (v. così, testualmente la rubrica dei motivi di gravame).

Le delibere qui impugnate sono state adottate nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, mirante a contemperare i vari interessi pubblici e privati relativi all’uso del territorio, stabilendo le priorità e compatibilità territoriali con riguardo, nel caso di specie, ad un’area di 33.790 mq (comprensiva dei fondi di proprietà delle ricorrenti), che le odierne appellanti pretendono essere trasformata da zona di verde agricolo in zona per insediamenti produttivi in conformità alla delibera del consiglio comunale adottata il 23 dicembre 2002, ma mai divenuta efficace per effetto della mancata approvazione da parte della giunta provinciale (e della conseguente insorgenza di un contenzioso tra Comune e Provincia, sfociato nella sentenza T.R.G.A. n. 7/2005, con la quale la delibera provinciale n. 3191 del 15 settembre 2003, di rigetto della modifica al p.u.c. adottata dal Comune, era stata annullata per violazione dei limiti posti dall’art. 20 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, ai poteri della giunta provinciale in sede di approvazione del p.u.c. e/o delle relative varianti).

In esito alla pregressa vicenda contenziosa, il consiglio comunale – in nuova composizione, essendosi nelle more svolte le elezioni comunali, nelle quali, secondo l’esposizione in fatto in parte qua incontroversa contenuta nei vari scritti difensivi, la questione relativa al nuovo insediamento produttivo "B." aveva costituito l’oggetto centrale della competizione elettorale, da cui erano usciti vittoriosi i candidati contrari al nuovo insediamento -, con la delibera qui impugnata n. 16 del 14 giugno 2005, sulla base di una rinnovata valutazione globale delle esigenze del territorio e in funzione di uno sviluppo ordinato degli insediamenti produttivi in relazione al fabbisogno dell’economia locale, già ritenuto soddisfatto dagli insediamenti previsti nel p.u.c approvato nell’anno 2001 e dalle due nuove zone produttive individuate negli anni 2002/2003 (zona "Puntscher") e 2004/2005 (zona "Ranzi"), rispettivamente dal ridimensionamento della zona produttiva "Schwemm" nell’anno 2003, nonché tenuto conto dei principi di sviluppo sostenibile dettati dal piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale e del concreto assetto architettonico e paesaggistico su cui sarebbe venuta a incidere la nuova zona (v. l’ampia motivazione – che tra l’altro recepisce il parere della commissione urbanistica provinciale del 31 marzo 2005, pure impugnato dalle ricorrenti – a supporto della delibera), revocava la precedente deliberazione consiliare n. 41 del 23 dicembre 2002, non ritenendo più conforme agli interessi della comunità locale la previsione della nuova zona produttiva.

Orbene, a fronte della congruità e adeguatezza motivazionale delle impugnate delibere declinatorie dell’originaria proposta di individuazione della nuova zona produttiva, basate su un’argomentata ponderazione comparativa dei vari interessi, primari e secondari, in parte sopravvenuti rispetto all’originaria determinazione n. 41 del 23 dicembre 2002 e incidenti sulla concreta determinazione pianificatoria, devono escludersi i lamentati profili di eccesso di potere sub specie di contraddittorietà, carenza o insufficienza di motivazione, travisamento di circostanze presupposte, disparità di trattamento e violazione dei criteri di omogenea pianificazione urbanistica, inerendo le argomentazioni dedotte a sostegno dei dedotti profili vizianti al merito della scelta pianificatoria espressa dal consiglio comunale, non sindacabile in sede giudiziale se non per manifesti vizi motivazionali, nel caso di specie da escludere.

I primi giudici hanno, poi, correttamente disatteso la censura di violazione del principio di tutela dell’affidamento, non essendo la deliberazione consiliare revocata, di adozione della modifica al p.u.c., in difetto di approvazione da parte dell’organo provinciale ancora divenuta pienamente efficace, con conseguente inidoneità a fondare un’aspettativa giuridicamente qualificata alla conservazione della proposta pianificatoria in capo alle odierne ricorrenti, potendo per un verso il Comune, prima dell’approvazione, liberamente modificare, annullare o revocare la deliberazione di adozione del piano, e potendo questo comunque anche non essere approvato (o approvato con modifiche, rispettivamente restituito per la rielaborazione) dall’organo provinciale nell’esercizio dei poteri ex art. 20 l. prov. 11 agosto, n. 13.

3. Per le ragioni sopra esposte, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione.

4. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

condanna l’appellante a rifondere alle Amministrazioni appellate (Comune e Provincia) le spese del grado, che si liquidano, in favore di ciascuna delle stesse, nell’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *