Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1204 Silenzio rifiuto _ silenzio assenso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il T.R.G.A.Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza in epigrafe respingeva i ricorsi nn. 327 del 2006 e 49 del 2007, tra di loro riuniti, proposti da M.F. e L.G., nella loro qualità di proprietari delle porzioni materiali 5 e 6 (costituite da due appartamenti al piano superiore e al piano sottotetto) dell’edificio p.ed. 665 C.C. Colle di Casies, sito nella zona residenziale C1 denominata "Greit Waldele" nel centro abitato di Colle di Casies, e diretti (i) all’accertamento della formazione del silenzioassenso ex art. 69 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, sulla domanda di concessione edilizia presentata il 21 settembre 2006 per il risanamento dei ponti termici al piano superiore dell’edificio e per la realizzazione di una terrazza coperta al piano sottotetto dello stesso edificio, e (ii) all’annullamento della nota di comunicazione, da parte del Sindaco, del parere negativo della Commissione edilizia comunale prot. n. 4358/SS/ba del 28 settembre 2006, qualora interpretata quale provvedimento di diniego dell’istanza di concessione edilizia, nonché della delibera del Collegio provinciale per la tutela del paesaggio del 15 novembre 2006, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso il parere della Commissione edilizia comunale. Condannava i ricorrenti a rifondere alle Amministrazioni resistenti (Comune di Casies e Provincia di Bolzano) le spese di causa.

2. In particolare, il T.R.G.A., respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia, disattendeva l’azione volta all’accertamento della formazione del silenzioassenso, rilevando l’intervenuta emanazione di un provvedimento di diniego espresso entro il termine di 60 dalla data di presentazione dell’istanza, e riteneva infondata l’azione di annullamento, affidata a sei mezzi, intentata avverso i sopra citati provvedimenti comunali e provinciali.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello i ricorrenti soccombenti, sostanzialmente riproponendo i motivi di ricorso in primo grado, seppur adattati all’impianto motivazionale della gravata sentenza, e chiedendone l’accoglimento con vittoria di spese.

4. Si costituivano le Amministrazioni appellate, resistendo e chiedendo il rigetto dell’interposta impugnazione.

5. All’odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L’appello è infondato e va disatteso.

2. Premesso che non risulta impugnata, né in via principale né in via incidentale, la statuizione di rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione sollevata dalla Provincia, sicché la relativa questione esula dai limiti oggettivi del presente giudizio d’impugnazione, si osserva che i primi giudici correttamente hanno respinto la domanda di accertamento della formazione del silenzioassenso sulla domanda di concessione edilizia presentata dai ricorrenti il 21 settembre 2006 (per il risanamento dei ponti termici al piano superiore dell’edificio e per la realizzazione di una terrazza coperta sul tetto dello stesso edificio), in quanto la comunicazione, da parte del Sindaco, con missiva del 28 settembre 2006 (pervenuta ai ricorrenti il 3 ottobre 2006), del parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale il 27 settembre 2006, ponendo termine alla sequenza procedimentale in senso sfavorevole agli interessati, concretizza a tutti gli effetti il rigetto dell’istanza edilizia, dovendosi in particolare ritenere che il Sindaco, quale l’organo competente al rilascio della concessione, abbia fatto proprie le considerazioni espresse dalla commissione edilizia (v. in tal senso, in fattispecie analoghe, C.d.S., Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 192; C.d.S, Sez. V., 5 giugno 1991, n. 888), ed essendo il provvedimento negativo così formato stato comunicato agli istanti ampiamente entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 69 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13, per la formazione del silenzioassenso (il citato articolo di legge testualmente dispone: "Le determinazioni del sindaco sulle domande di concessione di costruzione devono essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quelle di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco in conformità alle disposizioni vigenti. Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi").

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo d’appello, col quale gli impugnanti denunziano l’erronea applicazione del citato art. 69 l. urb. prov.

3. Infondati sono anche i tre motivi d’appello, tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, con cui gli appellanti deducono "motivazione travisata ed erronea in ordine all’eccepito eccesso di potere per difetto di motivazione ed all’asserita violazione risp. erronea applicazione dell’art. 6 l.p. 16/1970 e dell’art. 7 l.p. 17/1993", "motivazione travisata ed erronea in ordine all’eccepito eccesso di potere per carente e contraddittoria motivazione, in ordine all’eccepito eccesso di potere per contraddittorietà e travisamento dei fatti posti a fondamento della motivazione ed in ordine all’eccepita violazione risp. errata applicazione dell’art. 60 del regolamento edilizio del Comune di Valle di Casies", nonché "motivazione travisata ed erronea in ordine all’eccepita disparità di trattamento dei ricorrenti, violazione dell’art. 97, comma 1 della Costituzione in relazione a quanto disposto dall’art. 60 del regolamento edilizio del Comune di Valle di Casies" (v. così, testualmente, la rubrica del secondo, terzo e quarto motivo d’appello).

3.1. Giova premettere, in linea di fatto, che il gravato parere negativo della Commissione edilizia comunale e il provvedimento di rigetto del ricorso proposto avverso detto parere dinanzi al Collegio provinciale per la tutela del paesaggio, si fondano sui rilievi (i) che "il progetto, sebbene ineccepibile sotto il profilo urbanistico, è esteticamente inaccettabile in considerazione dell’ubicazione esposta dell’edificio e dell’atipica forma del tetto" (così, testualmente, il parere della Commissione edilizia), e (ii) che la progettata realizzazione al piano sottotetto, in sostituzione della struttura precedente coperta da tetto a due spioventi, di una terrazza coperta con tetto a falda unica orizzontale, non si inseriva in modo armonioso nell’intero contesto architettonico e paesaggistico caratterizzante l’aspetto degli edifici esistenti nella zona residenziale di espansione "Greit Waldele", essendo tutti gli altri edifici della zona muniti di tetti a due falde e frontali rivolti verso valle (v. l’ampia motivazione a supporto della decisione di rigetto del Collegio per la tutela del paesaggio, adito ex art. 9 l. prov. 25 luglio 1970, n. 16).

3.2. In linea di diritto, si osserva che la motivazione del parere della Commissione edilizia può essere anche sintetica e scarna, purché sia possibile inferirne gli estremi logici dell’apprezzamento negativo compiuto, e che, in caso di apprezzamenti di natura estetica, la valutazione deve essere sorretta da correlative prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici (rispettivamente nelle relative norme tecniche di attuazione).

Nel caso di specie, l’art. 23, comma 2, del regolamento edilizio comunale prevede che la Commissione edilizia comunale, nell’adozione dei propri pareri, deve tra l’altro tener conto degli aspetti paesaggistici ed estetici, mentre il successivo art. 60, comma 3, prescrive, "per ragioni paesaggistiche", il rinverdimento dei tetti orizzontali e, in via generale, la copertura dei tetti con scandole in legno, con tegole scure o con lamiere in rame scuro, in tal modo imponendo alla Commissione di prestare particolare attenzione alla forma del tetto e ai relativi materiali di copertura, in funzione della salvaguardia estetica dell’intero contesto in cui si inseriscono le nuove opere.

Le norme di attuazione relative alla zona di espansione "Greit Waldele" dettano, poi, all’art. 6, le seguenti testuali prescrizioni: "…Nella ristrutturazione di vecchi edifici e nelle costruzioni nuove bisogna rispettare il mantenimento del paesaggio; in special modo viene richiesto: Nella formazione: La rispettiva armonizzazione al totale complesso della caratteristica delle facciate delle corrispondenti strade e il giusto inserimento nel paesaggio…".

3.3. Orbene, alla luce dei criteri valutativi, specifici e dettagliati, di natura esteticopaesistica previsti dalle norme contenute negli strumenti urbanistici locali applicabili alla fattispecie sub iudice, ai quali deve attenersi la Commissione edilizia, i gravati provvedimenti, per un verso, sono sorrette da uno specifico fondamento normativo regolamentare e, per altro verso, risultano munite di adeguato ed esauriente impianto motivazionale – che evidenzia il mancato inserimento armonioso della progettata modifica costruttiva del piano sottotetto dell’edificio (peraltro, in leggera sopraelevazione rispetto alla situazione preesistente; v. progetto e relativa relazione tecnica, dove si accenna a un lieve aumento dell’altezza media dell’edificio), nel contesto esteticopaesistico caratterizzante l’assetto della zona residenziale de qua -, in modo da sottrarsi alle censure di eccesso di potere e violazione di legge dedotte dagli odierni appellanti coi motivi in esame.

4. Destituito di fondamento è il quarto motivo d’appello, con cui gli impugnanti lamentano l’illegittima composizione del Collegio per la tutela del paesaggio per la mancata partecipazione, in violazione dell’art. 9, comma 2, l. prov. 25 luglio 1970, n. 16, del componente appartenente al gruppo linguistico ladino (la norma citata, per quanto qui rileva, testualmente recita: "La composizione del collegio deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione nella provincia, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino").

Come, invero, correttamente rilevato dai primi giudici, trattasi di mera norma programmatica e non prescrittiva, che non impone la partecipazione ai lavori del Collegio di un componente appartenente al gruppo linguistico ladino, ma, in una prospettiva propositiva, si limita a garantirne la facoltà di accesso.

5. Privo di pregio è, infine, anche l’ultimo motivo d’appello, con cui gli impugnanti si dolgono dell’erroena reiezione dei vizi di extrapetrizione e di incompetenza dedotti avverso la decisione del Collegio per la tutela del paesaggio, per essersi tale organo espresso anche su aspetti urbanistici del progetto.

Nella gravata sentenza è, invero, stato puntualmente evidenziato, che la ratio decidendi della decisione di rigetto poggia sulla rilevata incompatibilità dell’opera progettata con l’assetto esteticopaesistico della zona, e che le considerazioni urbanistiche espresse dal Collegio costituiscono meri obiter dicta inidonei a inficiarne la legittimità.

6. Per le ragioni sopra esposte, l’appello è conclusivamente da respingere.

7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;

condanna gli appellanti, in solido tra di loro, a rifondere alle parti appellate (Comune e Provincia) le spese del presente grado, che si liquidano, in favore di ciascuna delle stesse, nell’importo di euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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