Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 8760 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.05.2005, il Tribunale di Sassari dichiarava la separazione personale dei coniugi C.M. ed A.E. F.A.M., ricorrente (ricorso del 29.05.2003), sposatisi il (OMISSIS), affidava i due figli della coppia, D. e F.M.C., alla madre, cui assegnava la casa familiare (di sua esclusiva proprietà) con tutti i relativi arredi, regolava il diritto di frequentazione dei minori da parte del C., cui imponeva di corrispondere alla moglie l’importo mensile di complessivi Euro 600,00, annualmente rivalutabile, per il mantenimento degli stessi, compensando le spese processuali. Con sentenza del 24.03 – 20.09. 2006, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale accoglimento dell’appello principale proposto il 3.11.2005 dall’ A., elevava, con decorrenza dall’ottobre del 2003, ad € 800,00 mensili, annualmente aggiornabili, il contributo per i figli imposto al C.; rigettava, invece, l’appello incidentale di quest’ultimo, confermando nel resto l’impugnata pronuncia e compensando le spese processuali.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in relazione anche al disatteso appello incidentale del C., del cui ambito ancora si controverte:

– che, valutato anche il proporzionale apporto economico materno al mantenimento dei due figli (entrambi in età scolare), appariva più rispondente alle giuste esigenze della prole ed alle risorse economiche del C. (che, del resto, si era dichiarato disposto a versare tale somma nell’ accordo del 26.05.2004 in atti), elevare a complessivi Euro 800,00 mensili il contributo economico da lui dovuto all’ A. per i figli;

– che inammissibile era la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal C. solo con l’appello incidentale e non anche nel primo grado di giudizio;

– che non poteva disporsi l’affidamento congiunto dei figli, chiesto dal padre, considerata la notevole conflittualità che ancora caratterizzava il rapporto tra i coniugi, la quale sconsigliava l’adozione di tale provvedimento.

Avverso questa sentenza notificatagli il 12.10.2006, il C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, notificato l’11.12.2006 all’ A., che ha resistito con controricorso notificato a mezzo posta l’8 – 17.01.2007 e depositato memoria.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il C. denunzia:

1. "Violazione di legge: artt. 155; 155 bis; 155 ter; 155 quater come novellati dalla L. n. 54 del 2006; carenza di motivazione" con riguardo al silenzio serbato dalla Corte sullo ius superveniens in tema di affidamento condiviso nei figli, entrato in vigore il 16.03.2006, nelle more del giudizio d’appello, nonchè alla statuita misura del contributo di mantenimento dei figli.

2. "Violazione di legge: art. 143 c.c." in riferimento alla ritenuta inammissibilità della domanda di addebito della separazione personale alla moglie.

Il ricorso è inammissibile in quanto, in violazione dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, l’illustrazione di entrambi i motivi non reca con riguardo alle denunciate violazioni di legge, la prescritta formulazione dei quesiti di diritto, mentre la censura di omessa motivazione dedotta nel primo motivo, non risulta contenere, sempre in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652; 200816528).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del C., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il C. al pagamento, in favore dell’ A., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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