Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7513 Permessi

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Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15.3.2010, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo presentato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, che dichiarava inammissibile un’Istanza di permesso premio, da B.C., detenuto in espiazione di pena dell’ergastolo. Il Tribunale conveniva sulla soluzione adottata dal magistrato di sorveglianza che richiamava il precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 7.10.2009, in cui era stato dato atto che il B. fu condannato a pena perpetua per un omicidio dalle modalità mafiose, in assenza degli elementi di cui agli artt. 4 bis e 58 ter Ordinamento Penitenziario ; in particolare era già stato sottolineato che l’aggravante delle modalità mafiose era stata contestata in fatto (avendosi riguardo ad episodio precedente l’entrata in vigore della L. n. 203 del 1991), che l’omicidio era stato consumato per acquisire una posizione dominante sul territorio, che il profilo mafioso veniva desunto anche dal comportamento omertoso tenuto al processo dai parenti delle vittime e che il B. rivestiva una posizione di rilievo nel gruppo criminale.

2. Avverso detta ordinanza, interponevano ricorso per Cassazione sia il condannato, che il suo difensore per dedurre violazione di legge (art. 30 Ordinamento Penitenziario, e art. 666 c.p.p., comma 5), mancanza ed illogicità della motivazione. Il primo adduce che in data 7.10.2009 il Tribunale di sorveglianza aveva operato in sede di rinvio per nuovo esame da parte della Cassazione, senza però tener conto dei rilievi della Cassazione; fa presente che gli venne revocato il regime di cui all’art. 41 bis OP, poichè vennero appurati la buona condotta tenuta e la mancanza di residui collegamenti con nuclei malavitosi, circostanza comprovata dal fatto che la sua famiglia versa in stato di assoluta indigenza e quindi non conta sui proventi di appartenenza ad alcuna associazione. Il detenuto si lamenta che il tribunale di sorveglianza non abbia valutato che i benefici possono essere concessi, anche a fronte di reati ostativi, laddove si provi che la collaborazione non era nè possibile, nè esigibile. Inoltre sostiene che il tribunale ha omesso di valutare che egli aveva già scontato la pena relativa al reato ostativo, cioè quello relativo alla violazione art. 416 bis c.p..

Viene poi sottolineato che egli si è sempre dichiarato innocente per i reati che gli sono stati addebitati, che dopo la definitività della sentenza due collaboratori avrebbero ribadito la sua estraneità ai reati pei quali sta scontando la pena, a dimostrazione del fatto che la sua collaborazione su questi reati è impossibile, anche perchè se mai la rendesse strumentalmente, si pregiudicherebbe la possibilità di accedere al giudizio di revisione.

La difesa al pari deduce che il B. è detenuto da più di dieci anni, essendo recluso dal 1991; risulta che egli abbia tenuto una regolare condotta penitenziaria, ma su questo punto nulla è stato detto o accertato dal tribunale di sorveglianza che ha richiamato la precedente ordinanza, innescando un circolo vizioso. Viene poi ribadito che al B. il tribunale di sorveglianza di Perugia ebbe a revocare il regime di cui all’art. 41 bis c.p., e ciò starebbe a dimostrare che non residuano collegamenti con la criminalità organizzata: anche sul punto è carente la motivazione. Inoltre sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che il B. ha interamente espiato le quote di pena relative ai reati ostativi ed ha trascurato di considerare se la collaborazione per reati ostativi fosse possibile ed esigibile, poichè solo all’esito di detta disamina, i Giudici avrebbero potuto escludere la normativa premiale. Per queste ragioni viene chiesto l’annullamento dell’ordinanza.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza per difetto di motivazione sul punto intervenuta espiazione della pena per il reato ostativo.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Quanto alla ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all’art. 4 bis, seconda parte, Ordinamento penitenziario ed in particolare quanto alla ritenuta insussistenza della impossibilità per il B. di rendere utile collaborazione con la giustizia (circostanza che farebbe superare il divieto di concessione dei benefici ex art. 4 bis Ord. Penit.) ha acquisito autorità di giudicato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Napoli in data 7.10.2009, che non è stato fatto oggetto di impugnazione (ancorchè oggi si assuma che il Tribunale non tenne conto, in sede di rinvio, del dictum della Cassazione) e quindi opera in senso preclusivo alla rimessa in discussione di quanto accertato. Il richiamo operato nel provvedimento oggi impugnato era doveroso e non può essere letto come un mero espediente per una motivazione mutuata e quindi carente, se non addirittura insussistente, dante causa ad un circolo vizioso, come è stato addotto.

A fronte di questa realtà, in cui B. fu condannato per reati di omicidio connotato da modalità mafiose, il titolo di reato è ostativo alla concessione del permesso premio ex art. 30 ter Ord. Penit., giusto il disposto dell’art. 4 bis Ord. Penit., prima parte.

Il diniego trova ragione nell’insuperabile dettato normativo, con il che le argomentazioni difensive vanno del tutto disattese.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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