Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Lecce 442/2007

Registro Decisioni: 100/2009

Registro Ricorsi: 442/2007

composto dai Signori Magistrati :

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE rel.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

su ricorso n. 442/2007 presentato da :

DONNO ANNAMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato Piergiorgio Provenzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Lecce, Piazza L. Ariosto, 30 ;

contro

COMUNE DI ARNESANO, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Russo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore , in Lecce, via Oronzo Quarta, 16;

e, nei confronti di

UNIONE DI COMUNI “UNION 3”, non costituita ;

RUSSO GIUSEPPE , non costituito ;

per l’annullamento, previa sospensione

-della deliberazione del Consiglio Comunale di Arnesano in data 23.2.2007, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Arnesano in data 12/03/2007, con la quale il predetto Consiglio Comunale deliberava di procedere alla surroga della ricorrente nella sua qualità di consigliere dell’Unione dei Comuni “ UNION 3” e procedeva alla elezione del signor Giuseppe Russo quale espressione della maggioranza nel Consiglio della detta Unione dei comuni , nonché di ogni altro eventuale atto, allo stato non conosciuto, presupposto o conseguente, e comunque ad esso connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Arnesano;

Vite le memorie prodotte dalle parti;

Designato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il relatore dr. Carlo Dibello e udito l’ avvocato Pier Luigi Provenzano per la ricorrente , nonché l’avvocato Romeo Russo in sostituzione dell’avv. Luigi Russo per il comune di Arnesano;

FATTO

Il Consiglio Comunale di Arnesano ha aderito all’Unione di Comuni denominata “Union 3” ed ha proceduto, in pari data, alla nomina della ricorrente , unitamente ad altri due eletti, tra i propri rappresentanti all’interno del Consiglio dell’Unione.

Con la delibera impugnata, lo stesso Consiglio Comunale, poiché la ricorrente aveva votato a favore della mozione di sfiducia sollevata nei riguardi del Sindaco di Arnesano , ha ritenuto di dover provvedere alla surroga della medesima e alla elezione, in sua vece, di tale Russo Giuseppe quale membro del Consiglio dell’unione .

La motivazione del provvedimento di surroga si basa essenzialmente sul fatto che la ricorrente è persona “ non più facente parte della maggioranza consiliare “ .

La Donno si duole della delibera per i seguenti motivi:

I-INCOMPETENZA

II-ILLOGICITA’-IRRAZIONALITA’-VIOLAZIONE DI LEGGE-DI NORME STATUTARIE E DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO

Si è costituito in giudizio il Comune di Arnesano che ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto

All’udienza camerale del 18 aprile 2007 il Collegio ha concesso la tutela cautelare invocata dalla ricorrente .

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2009

DIRITTO

Il ricorso è fondato alla luce delle seguenti considerazioni .

La questione di maggiore rilievo che il Collegio è chiamato a risolvere consiste nel chiedersi se il Consiglio Comunale , una volta prestata adesione ad una unione di comuni , ed eletta la terna di propri rappresentanti per dar vita all’organo assembleare del nuovo ente locale , possa poi legittimamente esercitare un potere di surroga di quella elezione per effetto della rescissione del rapporto di fiducia con uno degli eletti .

La risposta è negativa.

Milita in favore della tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, prima di tutto , l’autonomia istituzionale della Unione di Comuni.

Si tratta di un ente locale del tutto peculiare che , come prevede l’art 32 del d.lgs 267/2000, è costituito da due o più comuni di norma contermini, la cui finalità è quella di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza .

Indici normativi di autonomia dell’unione di comuni sono senz’altro rappresentati dalla potestà regolamentare e dalla sussistenza di propri organi ( vedi art 32 T.U.E.L.)di governo.

Elemento di distinzione dell’unione di comuni risiede certamente nel fatto che l’ente in questione si avvale degli apporti dei comuni partecipanti, il che sembra legittimare la tesi della autonomia attenuata dell’ente.

Siffatti apporti però si manifestano solo nella fase genetica, ossia nel momento di costituzione degli organi di governo del nuovo ente che, una volta insediatisi assicurano il funzionamento della unione comunale vivendo di vita propria.

In coerenza con tale ordine di argomentazioni , i comuni che hanno aderito al nuovo soggetto politico sono chiamati a “conferirgli” proprio personale al fine di comporre l’assemblea dell’Unione, mantenendo inalterato il collegamento territoriale con la comunità ( meglio sarebbe dire con le comunità locali) di riferimento.

Detto conferimento avviene attraverso l’elezione dei membri del consiglio dell’unione, che mira a garantire il principio della pari dignità degli enti comunali che ad essa partecipano , assicurando anche un corretto equilibrio tra forze di maggioranza e opposizione .

E’ questo il senso della previsione di cui all’art.9 dello Statuto dell’Unione , il quale stabilisce che “ il Consiglio dell’Unione è composto da un numero di 20 consiglieri , di cui fanno parte di diritto i cinque sindaci. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all’Unione elegge, con votazione separata, scrutinio segreto e voto limitato a uno, al proprio interno tre consiglieri , di cui due espressi dalla maggioranza e uno espresso dalla minoranza.”

Una volta esaurita la fase genetica, gli organi di governo della unione , ivi compreso il consiglio ,esercitano le proprie funzioni con pienezza di poteri e autonomia di scelte rispetto ai singoli comuni partecipanti, senza potersi legittimare alcuna inframmettenza da parte degli organi assembleari di questi ultimi .

In altri termini, gli organi di governo dell’unione di comuni sono dotati di potestà organizzativa e deliberativa autonoma in ossequio al principio , di rilevanza costituzionale, del riconoscimento e della garanzia delle autonomie locali( art 5 Cost) , anche quando esse si manifestano sotto forma di esercizio congiunto di funzioni.

In questo quadro di riferimento, ai consigli comunali dei comuni che partecipano al nuovo ente locale non residua più alcuna potestà di autodeterminazione circa le vicende che coinvolgono la vita dell’unione .

Né può rilevare, come pretenderebbe la difesa dell’ente civico, la presunta necessità di ripristinare l’equilibrio tra forze di maggioranza e di opposizione per sollevare dalla carica di consigliere della medesima unione la ricorrente, rea di avere votato, secondo il consiglio comunale di appartenenza, la mozione di sfiducia nei riguardi del proprio sindaco.

Osserva il Collegio che, in realtà, pur essendo vero, come già rilevato, che ogni consiglio comunale elegge al proprio interno tre consiglieri, di cui due espressi dalla maggioranza, e uno espresso dalla minoranza, è altrettanto vero che la clausola di salvaguardia dei rapporti tra maggioranza e opposizione esaurisce la sua valenza, ancora una volta, nel momento di nascita dell’organo assembleare .

Invero, il principio di fluidità delle relazioni politiche , operante anche all’interno dell’ente locale neo nato-determina la possibile alterazione dei rapporti di forza tra detentori della maggioranza e coloro che militano tra i banchi dell’ opposizione, fino al limite del sovvertimento delle proporzioni iniziali.

Pertanto, il mutato orientamento politico di un soggetto eletto dal proprio consiglio comunale quale membro del consiglio dell’unione di comuni non può essere legittimamente sanzionato con un provvedimento di surroga dettato dalla necessità di ripristinare una corretta proporzione tra maggioranza e minoranza all’interno dell’organo assembleare .

Un provvedimento di questa natura, per la sua portata fortemente limitativa della capacità giuridica del soggetto inciso deve formare oggetto di specifica previsione normativa e non può essere adottato estendendo al caso concreto la disciplina di casi simili o materie analoghe .

Infatti, l’art 12 dello statuto dell’unione tipizza , tra le vicende modificative della carica di consigliere , l’ipotesi della decadenza dalla carica, quella del volontario abbandono delle funzioni, e quella della cessazione dalle funzioni di consigliere del comune di appartenenza .

Il catalogo delle vicende modificative della carica di consigliere dell’unione non contempla affatto la fattispecie del mutato orientamento politico da parte dell’eletto, benché quest’ultimo sia o sia stato espressione delle forze politiche dalle quali intende allontanarsi .

Giova peraltro evidenziare che, secondo la previsione contenuta nell’art 11 dello Statuto dell’Unione, “ i consiglieri rappresentano tutte le comunità dell’unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”

La norma statutaria , nel riprodurre la disposizione sul divieto di mandato imperativo valevole per i parlamentari nazionali legittima , anche in sede di enti locali , la prassi della sottrazione dell’eletto alle direttive di partito fino al limite del mutamento di schieramento politico di appartenenza.

Essa va interpretata quale norma che osta alla irrogazione di sanzioni derivanti dalla appartenenza a schieramento politico diverso da quello inizialmente prescelto dall’eletto .

E’ pertanto illegittima la delibera con la quale , il consiglio comunale di un comune che ha aderito ad una unione di comuni contermini ed ha eletto al proprio interno tre consiglieri destinati a diventare membri dell’assemblea dell’unione, proceda poi alla surroga di uno di essi sulla base della necessità di ripristinare l’originale rapporto di forze tra schieramenti politici antagonisti messo in crisi dalla adesione della ricorrente alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con consequenziale annullamento della impugnata delibera .

Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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