Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7512 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. E’on ordinanza del 12.1.2010 il Tribunale di Teramo revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena a G. G., concesso con sentenze Tribunale di Teramo 2.12.1999 e 17.3.2000, in ragione del fatto che la medesima era stata condannata con sentenza Corte Appello l’Aquila del 25.5.2007 per reati commessi il (OMISSIS), alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e perchè il beneficio che era stato concesso con la seconda sentenza dal tribunale di Teramo non avrebbe potuto conseguire, in quanto la pena inflitta – cumulata a quella inflitta con la prima sentenza – superava i limiti di legge;

2. Avverso detta ordinanza interponeva ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p., nonchè dell’art. 674 c.p.p.. In particolare viene rilevato che l’aver concesso indebitamente la sospensione condizionale della pena non può trovare in sede di esecuzione – una volta che la sentenza è passata in giudicato – emenda con la revoca, a cui osterebbe l’intangibilità del giudicato. Viene quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Pg ha chiesto di rigettare il ricorso, considerato che ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 3, introdotto con L. n. 128 del 2001, prevede che si possa revocare il beneficio quando sia stato concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, e che lo possa fare il giudice dell’esecuzione, a condizione che la sentenza, che abbia illegittimamente concesso il beneficio, sia divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore della legge menzionata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in due occasioni alla ricorrente poteva e doveva essere revocato. Il beneficio concesso con sentenza Tribunale di Teramo 2.12.1999, irrevocabile il 7.1.2000, andava revocato a seguito dell’intervenuta condanna della G. con sentenza Corte d’Appello L’Aquila in data 25.5.2007, per reato commesso il 26.5.2000, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione : trattandosi di reato commesso nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, opera il disposto dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1. Il beneficio concesso con sentenza Tribunale di Teramo – sez. Giulianova – del 17.3.2000, diventata definitiva il 22.9.2000, è stato correttamente revocato in ossequio al disposto dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, avendo la G. riportato condanna inflitta dalla Corte d’appello di L’Aquila, per delitto anteriormente commesso (il (OMISSIS)), a pena (anni due e mesi otto di reclusione) che cumulata a quella inflitta dal tribunale di Teramo, sezione Giulianova, supera i limiti di cui all’art. 163 c.p.. Ineccepibile è stata dunque l’applicazione delle norme di legge.

La prospettazione difensiva, secondo cui la revoca del beneficio andrebbe letta in termini di emenda di precedenti errori, non è assolutamente corretta, avendosi riguardo ad intervento in sede di esecuzione, resosi necessario per la sopravvenuta condanna dell’interessata (nel 2007), per fatti commessi nel 2000, condanna che ovviamente non poteva esser nota ai giudici della cognizione che concessero il beneficio, in un momento storico in cui ne ricorrevano i presupposti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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