Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1202 Espropriazione per p.u.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso in epigrafe va respinto, per quanto qui appresso specificato.

1) Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti, reiterando le corrispondenti censure da loro dedotte in primo grado, contestano in buona sostanza la scelta di localizzazione del parcheggio per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà, sostenendo che la realizzazione dell’opera determinerebbe eccessive conseguenze nei loro confronti, evitabili qualora l’opera medesima fosse realizzata su di un’area di proprietà comunale ubicata nelle vicinanze.

I ricorrenti affermano al riguardo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente reputato infondate tali censure richiamando nella propria sentenza le argomentazioni già da lui svolte nell’ordinanza cautelare n. 603 dd. 21 luglio 2009, resa inter partes nel procedimento a tutt’oggi pendente sub R.G. 724 del 2009 innanzi allo stesso T.A.R. e avente per oggetto gli atti presupposti di approvazione del progetto definitivo dell’opera.

Tale richiamo, per contro, risulta ex se giustificato proprio in quanto i ricorrenti hanno di fatto – a loro volta – riproposto anche nel presente giudizio le medesime censure ivi formulate e che, al riguardo, erano state reputate infondate nell’anzidetto provvedimento cautelare con diffusa motivazione, laddove in particolare è stato affermato che "non si ravvisano le dedotte illogicità, irrazionalità e contraddittorietà nei provvedimenti impugnati considerato che la determinazione n. 48/2009 dell’Ufficio espropriazioni controdeduce analiticamente ed esaustivamente alle osservazioni prodotte, spiegando: a)che tra l’accesso al costruendo parcheggio e quello all’azienda di parte ricorrente consta notevole distanza, tale comunque da garantire agevolmente uscita e movimentazione di mezzi e merci; b) che la scelta di individuare per la realizzazione dell’opera progettata, la particella di proprietà dei ricorrenti risponde alle scelte effettuate dall’Ente all’epoca dell’adozione del P.R.G. e che le altre particelle, di proprietà comunale, indicate in via alternativa dal ricorrente, sono destinande ad altri scopi pubblici; c) alla soluzione alternativa con creazione di "una fascia di rispetto" a beneficio della proprietà del ricorrente osta (al di là delle discutibili esigenze di ordine estetico descritte nella determina citata) il rilievo che l’accorgimento ideato dal Comune "eviterebbe che gli automezzi parcheggiati in prossimità del confine con la proprietà della Sicetà M. di B. e G. s.n.c. possano costituire probabile supporto a malintenzionati per superare agevolmente la recinzione ivi esistente"; considerato, per converso, che il ricorso non prospetta puntuali confutazioni delle argomentazioni sopra sintetizzate con le quali il Comune controdeduce analiticamente alle osservazioni di parte ricorrente, conseguendone anche un fumus di inammissibilità delle censure stesse per genericità, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (ex multis, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 15 gennaio 2009 n. 198; T.A.R. CampaniaSalerno, Sez. II, 6 maggio 2008 n. 1344)".

Il T.A.R., quindi, ha correttamente rilevato che gli attuali ricorrenti nulla di nuovo avevano aggiunto a quanto già da essi dedotto in altra causa pendente inter partes su atti presupposti rispetto a quelli qui impugnati in primo grado, e ha pertanto in quest’ultimo giudizio richiamato la propria delibazione già espressa su tali deduzioni.

L’Amministrazione Comunale, comunque, ha comprovato l’impossibilità di realizzare l’opera nelle diverse aree suggerite dai ricorrenti in quanto destinate ad altri utilizzi dalla vigente strumentazione urbanistica.

2) Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti contestano la sentenza resa dal giudice di primo grado laddove statuisce l’irricevibilità del ricorso ivi presentato per tardività e inammissibilità in dipendenza della mancata impugnazione in termini del presupposto provvedimento di apposizione del vincolo espropriativo.

A tale riguardo i medesimi ricorrenti sostengono che, non avendo essi censurato la realizzazione dell’opera in sé, ma soltanto le sue modalità di realizzazione (ossia in prossimità del muro perimetrale delimitante la loro proprietà), non sussisteva nei loro riguardi l’onere di impugnare la sovrastante disciplina di piano.

Anche tale motivo di impugnazione va respinto, posto che l’intera area di proprietà dei ricorrenti è comunque inclusa dalla vigente strumentazione urbanistica in zona "S4Area per attrezzature e servizi", ed ogni contestazione che comunque incide sulla realizzazione di tale opera sull’area con ciò assoggettata a vincolo di espropriazione risulta, quindi, nella specie logicamente preclusa in dipendenza dell’omessa impugnazione del vincolo medesimo entro i termini decadenziali al riguardo previsti.

3) Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione i ricorrenti affermano che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo ordine di censure da loro proposto in primo grado, con il quale essi avevano dedotto che la scelta di localizzazione del parcheggio non risulterebbe supportata da adeguata istruttoria e, comunque, senza considerare le loro osservazioni.

Il Collegio evidenzia che tale motivo riproduce, in sostanza, gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del primo motivo di impugnazione in appello e che, pertanto, a sua confutazione non possono che addursi i medesimi rilievi qui innanzi svolti sub 1.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere comunque integralmente compensati tra le parti, ricorrendo al riguardo giusti motivi, nel mentre va confermato a carico dei ricorrenti il contributo di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio, confermando a carico dei ricorrenti il contributo di cui all’art. 9 e ss. del D.L.vo 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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