Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7494

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, in data 23.9.2009, veniva riformata in punto pena la condanna inflitta a C.L. per il reato di omicidio in danno della (OMISSIS) B.B. e per reati satellite, nel senso che la iniziale condanna ad anni trenta di reclusione veniva ridotta a sedici anni di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche; in sede di bilanciamento veniva espresso un giudizio di equivalenza alle ritenute aggravanti.

Pacifica la colpevolezza dell’imputato che in sede di appello rinunciava ai motivi di gravame diversi da quelli afferenti il trattamento sanzionatorio, con ciò manifestandosi acquiescente alla ricostruzione dei fatti operata dal gup, all’esito di giudizio abbreviato, ricostruzione facente perno sul fatto che l’uomo sparò all’indirizzo della giovane fidanzata per motivi futili, in quanto ossessionato dalla gelosia, con premeditazione, essendosi armato fin dalle prime ore del pomeriggio, in previsione dell’incontro serale con la ragazza. La Corte territoriale non condivideva l’opinione del primo giudice di non concedere le circostanze attenuanti generiche, poichè riteneva che doveva essere valorizzato il dato dell’intervenuta confessione, – atteso che l’imputato si costituì mezz’ora dopo il fatto in caserma -, confessione che la Corte non reputava reticente, – come aveva invece ritenuto il gup -, avendo il giudicabile fatto chiarezza anche su aspetti non altrimenti dimostrabili, quali ad es. i fatti che hanno consentito di ravvisare le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, nonchè i fatti di reato in materia di detenzione, porto e ricettazione dell’arma. Pertanto, alla luce del comportamento tenuto, riconosciuto leale e corretto, nonchè alla luce della sua formale incensuratezza, la Corte riteneva di dover concedere le circostanze attenuanti e giungeva alla conclusione sopra riportata.

2. Avverso la sentenza, interponeva ricorso per Cassazione il PG presso la Corte d’Appello di Catanzaro, per dedurre violazione di legge ed in particolare dell’art. 62 bis c.p., nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, conseguente ad omesso e inadeguato esame di circostanze decisive:

sostiene il Pg, che il C. disse solo quello che non poteva nascondere, che tacque sulla conflittualità con la giovane originata dalla sua gelosia, sulla ferma volontà di uccidere, sulle modalità con cui si procurò l’arma e sulle modalità con cui se ne liberò.

Non sarebbe adeguata la motivazione che sorregge la concessione delle circostanze attenuanti solo sulla base del dato dell’incensuratezza, dato che non può compensare la valenza negativa della premeditazione e dei futili motivi nell’ambito di condotta perpetrata a danno di una diciottenne. Per questo viene sollecitato l’annullamento della sentenza con rinvio.

3. La difesa, nelle more della discussione, ha depositato una memoria, con cui invoca la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, o quanto meno la sua reiezione, riprendendo peraltro argomenti sulla ricostruzione del fatto, oggi non più prospettabili, mettendo ancora in discussione la sussistenza delle ritenute aggravanti su cui l’imputato aveva prestato acquiescenza. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche osserva la difesa che sono incongrue ed apodittiche le doglianze avanzate dal PG ricorrente, che non rispecchiano l’essenza e la ragionevolezza della decisione, avendo la Corte territoriale dato contezza dei dati su cui la valutazione è stata compiuta e ricorda che trattasi di giudizio discrezionale, di fatto, che si sottrae alla valutazione di legittimità. 4. Il Pg ricorrente ha presentato motivi aggiunti con cui ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis e 132 c.p., atteso che l’imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile il 17.7.2009 per estorsione continuata, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 2000 di multa, il che conclama un profilo di allarmante pericolosità sociale, ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha ritenuto che l’imputato abbia posto in essere un comportamento processuale suscettibile di valutazione positiva ed ha motivato il suo opinare sottolineando come il medesimo ebbe a costituirsi ad appena mezz’ora di distanza dal fatto, che confessò anche di aver acquistato l’arma mesi addietro, da uno sconosciuto e di averla prelevata dal luogo in cui la custodiva fin dal pomeriggio, offrendo elementi all’accusa non solo per elevare l’aggravante della premeditazione, ma per contestare i reati satellite in materia di ricettazione e violazione legge armi.

La Corte ha quindi ritenuto di dover dissentire rispetto alla valutazione operata dal primo giudice, che aveva opinato nel senso di cogliere nella condotta processuale dell’imputato calcolo e reticenze e quindi non l’aveva apprezzata in modo adeguato, infliggendogli la pena dell’ergastolo, poi ridotta per il rito, a trenta anni di reclusione.

La valutazione della Corte non è arbitraria, poichè affonda la motivazione in dati di fatto assolutamente aderenti alle emergenze processuali disponibili, non essendo stata ancorata, – contrariamente a quanto opinato dal Pg ricorrente -, al solo dato dell’incensuratezza, che oggi è venuta meno a seguito di sopravvenuta grave condanna per estorsione. Trattasi di valutazione di merito, espressione della discrezionalità che permea il giudizio sulla misura della sanzione, che ha fatto leva sul dato della immediata, spontanea e proficua collaborazione, motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità, proprio perchè giustificata sulla base di ragioni reputate preponderanti.

Il ricorso va dichiarato inammissibile; non può farsi luogo alla liquidazione delle spese richieste dalla parte civile, trattandosi di impugnazione non interposta dall’imputato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *