Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 8749 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.C. propose opposizione all’esecuzione avverso l’atto di precetto notificatole ad istanza di T.E., contestando di dovere la somma della quale era stato intimato il pagamento e sostenendo di aver anzi già corrisposto quanto dovuto alla parte intimante.

Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza pubblicata in data 8 luglio 2006, ha accolto l’opposizione ed ha dichiarato inefficace il precetto, con condanna dell’opposta al pagamento in favore dell’opponente delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 382,00 (di cui Euro 100,00 per spese, Euro 227,00 per diritti ed Euro 55,00 per onorari) oltre al 12,5% di spese generali, IVA e CPA..

Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano C.C. propone ricorso per cassazione a mezzo di un motivo. Si difende T.E. con controricorso ed, a sua volta, propone ricorso incidentale, fondato su un motivo. La ricorrente principale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente principale deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 10, n. 3 degli artt. 17 e 91 c.p.c., nonchè del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, nn. 1, 6 e 7 ed ancora dell’art. 24 Cost., con riferimento alla liquidazione delle spese effettuata nella sentenza impugnata. Con riferimento a tale liquidazione la ricorrente deduce anche il difetto di motivazione.

1.2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato che "la parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacchè l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo" (così Cass. n. 3651/07); è quindi inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si assumono documentate, senza precisare le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si intendono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (cfr. Cass. n. 14744/07, n. 14455/09, n. 16149/09, n. 22287/09, tra le tante).

1.3. Col ricorso principale si denuncia la violazione dello scaglione relativo al valore della controversia, senza che la ricorrente abbia specificato quali importi di ciascuna delle voci per diritti e/o per onorari liquidati nella sentenza impugnata siano da considerare errati e quali invece avrebbero dovuto essere per ciascuna di dette voci. Vi è in ricorso soltanto l’indicazione del totale richiesto con la nota spese depositata nel giudizio di merito ed il generico rinvio a tale nota: ciò, che, per i principi sopra richiamati, impedisce l’autosufficienza del ricorso, non essendo dal tenore di questo soltanto, senza la consultazione degli atti, desumibile l’errore denunciato dalla ricorrente.

Ancora, col ricorso principale, si denuncia il mancato rimborso di spese documentate e di spese di scritturazione e collazione degli atti senza quantificare tali ultime spese e senza specificare quale fosse l’importo richiesto per ciascuna delle spese indicate come documentate. Valgono in proposito le considerazioni già svolte in merito ai diritti ed agli onorari.

1.4. Soltanto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la ricorrente ha riportato le voci della nota spese depositata nel grado di merito del giudizio, indicando voce per voce sia relativamente ai diritti ed agli onorari sia relativamente alle spese. Tuttavia, la memoria è destinata ad illustrare le ragioni svolte nel ricorso non certo a colmare le lacune di questo; vale a dire che l’inammissibilità originaria del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c. non può essere "sanata" o comunque impedita depositando una memoria che contenga gli elementi richiesti a pena di inammissibilità del ricorso e che in questo mancavano ab origine (cfr. Cass. n. 7237/06, secondo cui "il vizio di genericità ed indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione, che lo rende inammissibile, non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente generici e, quindi, inammissibili", nonchè Cass. n. 7260/05 ed altre).

2. Col ricorso incidentale si denuncia la violazione dell’art. 14 delle Tariffe forensi approvate con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, è inammissibile.

2.1. Tale ricorso è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (8 luglio 2006).

L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile per mancanza dei quesiti ai sensi della norma appena citata.

Manca, infatti, totalmente il quesito relativo alla censura di vizio di violazione di legge.

3. Avuto riguardo alla dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili, Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *