Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7464

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.M.V. ricorre avverso la sentenza 14.11.08 della Corte di appello di Bologna con la quale, in parziale riforma di quella emessa il 17.4.08 dal Tribunale di Rimini, previa esclusione della contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di furto aggravato.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per avere i giudici basato la prova relativa al presunto "scippo" non su un organico e coerente apprezzamento degli elementi probatori acquisiti, ma solo sulla circostanza per cui l’imputato aveva nella sua disponibilità pantaloni militari "alla zuava", come era emerso in sede di sequestro e dalle informazioni rese dall’unica testimone del fatto, che peraltro non aveva assistito al presunto scippo.

Con il secondo motivo si censura l’omessa esauriente motivazione in ordine al diniego dell’attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, sulla sola considerazione del contenuto della borsa sottratta, laddove il reale pregiudizio patito era stato di soli 45 Euro.

Osserva la Corte che il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.

I giudici territoriali sono infatti pervenuti alla affermazione di responsabilità del B.M. sulla base della individuazione e delle circostanze riferite dalla teste P.G., la quale aveva descritto la persona che, sotto un ponte, era intenta a frugare all’interno del marsupio verde militare (poi risultato appartenere alla p.o.), abbigliata con pantaloni militari alla zuava, descrizione questa – hanno sottolineato i giudici – che la vittima non era stata in grado di fornire sol perchè l’autore del furto ai suoi danni le si era affiancato e con mossa fulminea si era impossessato della borsa, contenente, oltre ai 45 Euro, documenti, carta di credito ed effetti personali, sì che correttamente è stata esclusa anche l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, per non essere stato di trascurabile rilevanza il danno cagionato alla parte lesa.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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